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Legge Regionale 22 giugno 1992, n. 12

Interventi a sostegno delle attività delle Università della "terza età" in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce nell’attività delle Università della terza età della Sardegna, legalmente costituite, un particolare rilievo ed interesse per la promozione culturale e sociale degli anziani.

Art.2
Sovvenzioni
1. In coerenza con le finalità dell’articolo 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue alle Università della terza età della Sardegna a titolo di concorso delle spese necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali, di carattere prettamente culturale.
2. Per accedere alle sovvenzioni previste dalla presente legge, le Università della terza età debbono svolgere attività corsuale non inferiore al 60% dell’attività complessiva.
3. Nei programmi dovrà trovare congruo spazio la conoscenza o ricerca della realtà culturale, storica, sociale ed economica della Regione Sardegna.


Art.3
Domande di sovvenzione
1. Le domande di ammissione alle sovvenzioni, previste dall’articolo 2, devono pervenire all’Assessorato regionale della pubblica istruzione entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate da:
a) programma dettagliato delle iniziative previste;
b) relazione generale sull’attività svolta;
c) bilancio consuntivo e bilancio preventivo;
d) rendiconto dei contributi regionali percepiti nell’anno precedente;
e) elenco dei componenti gli organi direttivi dell’Università , con indicazione delle rispettive cariche sociali.
2. Alla prima domanda deve essere unita copia dell’atto costitutivo, dello statuto e, ove esistente, del regolamento interno.
3. Per l’anno 1992 le domande di cui al primo comma del presente articolo devono pervenire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.4
Criteri di distribuzione
1. Le sovvenzioni previste dall’articolo 2 sono erogate tenendo presenti:
a) l’attività svolta ed in corso di svolgimento da parte delle Università richiedente;
b) il programma annuale o pluriennale;
c) l’area nella quale opera l’Università interessata ed il relativo rapporto tra numero di iscritti e numero di abitanti;
d) l’eventuale presenza di sedi staccate correlate alla sede centrale;
e) il tasso di invecchiamento della popolazione residente, calcolato su base provinciale.
2. L’entità delle sovvenzioni non potrà comunque superare il 75% delle spese sostenute dalle singole Università nel corso dell’anno precedente e risultanti dai relativi rendiconti.


Art.5
Contributi
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere alle Università della terza età contributi, nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile e nei limite degli stanziamenti di cui al successivo articolo 7, per la manutenzione, l’attrezzatura e l’arredamento delle sedi polifunzionali destinate alle proprie attività.
2. Le relative domande di contributo devono essere presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno, e per l’anno 1992 entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


Art.6
Domande di contributo
1. Alle domande di cui all’articolo 5 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione descrittiva dello stato dell’immobile, nonchè della natura e dell’entità dei lavori da eseguire;
b) preventivo sommario della spesa per l’esecuzione dei lavori medesimi con l’indicazione dei mezzi di finanziamento;
c) relazione dalla quale risultino l’uso dell’immobile ed il programma di sviluppo che si intende realizzare.
2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo hanno luogo secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.


Art.7
Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall’articolo 2 è autorizzata la spesa annuale di lire 1.000.000.000.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione 1992 e di quelli successivi, la denominazione del capitolo 11079-01 è così variata: " Sovvenzioni annue alle Università della terza età della Regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività culturali istituzionali", con lo stanziamento annuo di lire 1.000.000.000.
3. Nello stesso stato di previsione, per le finalità previste dall’articolo 5, è istituito il seguente capitolo 11089-04: "Contributi alle Università della terza età per la manutenzione, l’attrezzatura e l’arredamento di sedi polifunzionali da destinare alle proprie attività", con lo stanziamento di lire 500.000.000 annue.
4. Alle relative spese, valutate in lire 1.500.000.000 annue, si fa fronte per il 1992 con lo storno di una corrispondente somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per l’anno 1992 e con la riduzione per pari importo delle riserve previste rispettivamente dal punto 4) per lire 1.000.000.000 e dal punto 5) per lire 500.000.000 della Tabella A allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 46 (legge finanziaria).
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno capo ai sopraindicati capitoli 11079-01 e 11089-04 del bilancio della Regione per il 1992 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 giugno 1992

Cabras