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Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 16

Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna), già modificata dalla legge regionale 17 maggio 1984, n. 23, dalla legge regionale 10 marzo 1989, n. 10, e dalla legge regionale 11 marzo 1992, n. 1, e norme sull’incompatibilità fra gli uffici di Consigliere e di Assessore regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L’Ufficio di Assessore regionale è incompatibile con quello di Consigliere regionale.
2. I Consiglieri regionali proposti per la nomina ad Assessore presentano, all’atto della proposta, le proprie dimissioni dal Consiglio, che le accoglie con lo stesso ordine del giorno con il quale nomina gli Assessori.
3. Gli Assessori regionali in carica alla entrata in vigore della presente legge devono, entro 30 giorni, optare tra l’ufficio di Consigliere regionale e l’ufficio di Assessore.


Art.2
1. L’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:
"Art. 1
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L’assegnazione di 64 seggi, degli 80 che compongono il Consiglio regionale, è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto delle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui in un collegio unico regionale, cui accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto almeno un quoziente intero in una circoscrizione elettorale provinciale o 30.000 voti complessivi.
3. L’assegnazione dei restanti seggi è effettuata mediante riparto in una circoscrizione elettorale regionale, per la quale possono presentare liste, anche congiuntamente, soltanto i partiti o gruppi politici che abbiano presentato con lo stesso contrassegno liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali.
4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante i punti essenziali del programma di governo della lista e l’indicazione della coalizione politica con la quale si intende attuarlo e del candidato proposto per la carica di Presidente della Giunta regionale.
5. Qualora una lista superi nella circoscrizione elettorale regionale il 45 per cento dei voti validi, i seggi assegnati alla circoscrizione sono ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste in essa presentate.
6. Altrimenti i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale sono ripartiti fra le tre liste più votate, in proporzione ai risultati da queste conseguiti in una votazione ulteriore, che si svolge la domenica successiva".


Art.3
1. L’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. Il territorio della Regione sarda è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali provinciali forma il collegio unico regionale, ai soli fini dell’utilizzazione dei voti residui.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è calcolato dividendo per 64 la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell’istituto centrale di statistica, ed assegnando ad ogni circoscrizione elettorale provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali provinciali che abbiano i più alti resti.
5. In relazione ai dati di cui ai precedenti commi, prima della convocazione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella che verrà emanata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. E’ inoltre istituita una circoscrizione elettorale regionale, alla quale spettano 16 seggi.
7. L’attribuzione dei seggi alle liste concorrenti nell’ambito di ciascuna circoscrizione elettorale avviene secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 73, 77 bis, 78, 79 e 79 bis della presente legge".


Art.4
1. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Ogni elettore dispone di un voto di lista per la circoscrizione elettorale provinciale e di un voto di lista per la circoscrizione elettorale regionale".
2. Al secondo comma del medesimo articolo 3 sono aggiunte le parole: ", escluso l’eventuale secondo turno di votazione per la circoscrizione elettorale regionale, nel quale resta valido l’ordine di preferenza stabilito nel primo turno".


Art.5
1. Il primo comma dell’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte:
a) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio per i collegi fino a 500.000 abitanti;
b) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti".
2. Al termine del secondo comma del medesimo articolo 12 è aggiunta la seguente frase:
"Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".
3. Il quarto comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:
"La firma del sottoscrittore autenticata nelle forme previste dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53".


Art.6
1. Il secondo comma dell’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all’estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare".
2. Il terzo comma del medesimo articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre quinti e non maggiore di quattro quinti del numero del numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all’unità superiore, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati".


Art.7
1. Nell’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1979 le parole " tre liste circoscrizionali" sono sostituite dalle parole " una lista circoscrizionale".

Art.8
1. Il primo comma dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l’ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell’undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20".
2. Nel secondo comma del medesimo articolo 15 sono soppresse le parole " i certificati di nascita o documenti equipollenti,".
3. Il quarto comma del medesimo articolo 15 è sostituito dal seguente:
"La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto".


Art.9
1. Nel numero 5) del primo comma dell’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 sono soppresse le parole "il certificato di nascita, o documento equipollente, e".

Art.10
1. Il numero 1) del primo comma dell’articolo 18 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell’articolo 15, appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l’ordine risultato dal sorteggio; ".
2. Il numero 4) del primo comma del medesimo articolo 18 è sostituito dal seguente:
"4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari ai sensi dell’articolo 8, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui al numero seguente;"


Art.11
1. Il primo comma dell’articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all’articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di disegnare, all’ufficio di ciascuna sezione ed all’ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere"


Art.12
1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 20 bis
1. La presentazione delle liste per la circoscrizione elettorale regionale si effettua presso la cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del diciannovesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
2. Le liste dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale possono essere presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali utilizzando nelle stesse identico contrassegno.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di dette liste.
4. Qualora la lista sia presentata congiuntamente da una coalizione di due o più partiti o gruppi politici, nella dichiarazione di presentazione deve essere specificato con quale contrassegno la lista medesima intende distinguersi, nonchè la denominazione della coalizione che presenta la lista, che può consistere anche nel solo insieme delle denominazioni dei partiti o gruppo politici coalizzati. E’ consentito alla coalizione l’uso di un contrassegno diverso da quelli depositati ai sensi dell’articolo 8, nel rispetto comunque dei commi quarto, quinto e sesto di detto articolo.
5. La dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione elettorale regionale deve essere sottoscritta dal Presidente o Segretario o responsabile nazionale o regionale del partito o gruppo politico, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.
6. In caso di presentazione congiunta, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da un rappresentante comune, incaricato congiuntamente, con mandato autenticato dal notaio, dai Presidenti o Segretari o responsabili nazionali o regionali dei partiti o gruppo politici coalizzati.
7. Le firme dei presentatori devono essere autenticate nelle forme previste dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.
8. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all’estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
9. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione regionale e deve indicare cognome, nome e data di nascita dei singoli candidati.
10. Nessuno può essere canditato contemporaneamente in più liste per la circoscrizione regionale, nè in liste per le circoscrizioni elettorali provinciali e per quella regionale presentate da partiti o gruppi politici diversi, pena la nullità della sua elezione.
11. Insieme con la lista debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.
12. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l’indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall’art. 19.
13. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 16 a 20".


Art.13
1. Dopo l’articolo 20 bis della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 20 ter
1. La Cancelleria della Corte d’Appello, accertata l’identità personale del depositante, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.
2. Nel medesimo verbale, oltre all’indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione".


Art.14
1. Dopo l’articolo 20 ter della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 20 quater
1. L’Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) verifica se le liste siano state presentate in termine ed esclusivamente da partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali utilizzando nelle stesse identico contrassegno, se siano accompagnate dal documento programmatico di cui all’articolo 1 e se comprendano un numero di candidati pari a sedici; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;
2) verifica che il contrassegno con il quale la lista intende caratterizzarsi non contravvenga ai commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 8 e, se del caso, invita i presentatori a sostituirlo;
3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
5) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista, nonchè dei contrassegni presentati dalle altre liste, e proporre osservazioni avverso l’accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.
3. L’Ufficio centrale regionale si riunisce l’indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonchè correzioni formali e deliberare in merito.
4. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione."


Art.15
1. Dopo l’articolo 20 quater della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 20 quinquies
1. L’ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena deciso in merito, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al successivo numero 5) secondo l’ordine risultato dal sorteggio.
2) assegna il numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alle Prefetture le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari ai sensi dell’articolo 20 bis, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui al numero seguente;
5) provvede, per mezzo delle Prefetture, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d’ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell’Ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione."


Art.16
1. Dopo l’articolo 20 quinquies della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 20 sexies
1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all’articolo 20 bis, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all’Ufficio di ciascuna sezione ed agli Uffici centrali circoscrizionali, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l’altro supplenti, scegliendoli fra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.
2. Si applica a detti rappresentanti di lista l’articolo 20 della presente legge.
3. L’atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l’elezione, al segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell’inizio della votazione.
4. L’atto di designazione dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, alla cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
5. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d’Appello all’atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di una lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell’autenticarne la firma, dà atto dell’esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all’atto del deposito delle liste".


Art.17
1. Il primo comma dell’articolo 21 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Entro il venticinquesino giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l’elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della votazione e reca due tagliandi, uno per ciascun turno di votazione, che vengono staccati dal Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione all’atto dell’esercizio del voto."


Art.18
1. Il primo comma dell’articolo 24 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autentica dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l’affissione nella sala della votazione;
3) l’elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dell’articolo 45 nonchè l’elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell’articolo 46;
4) tre copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati della circoscrizione elettorale provinciale e di quella regionale; una copia rimane a disposizione dell’Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell’articolo 19 e dell’articolo 20 sexies;
7) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull’involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) due urne;
9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto."


Art.19
1. Dopo il secondo comma dell’articolo 25 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Le schede per il secondo turno di votazione per la circoscrizione elettorale regionale recano soltanto i contrassegni delle liste ammesse a parteciparvi."


Art.20
1. Nel primo comma dell’articolo 28 della legge regionale n. 7 del 1979 "cinque scrutatori" sono sostituite dalle parole "quattro scrutatori".

Art.21
1. Il primo comma dell’articolo 29 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"La nomina dei Presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all’articolo 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53."
2. Il secondo comma del medesimo articolo è soppresso.


Art.22
1. L’articolo 30 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Per la nomina degli scrutatori si applica l’articolo 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla Legge 21 marzo 1990, n. 53."


Art.23
1. L’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Il Segretario del seggio è scelto, prima dell’insediamento dell’Ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado."


Art.24
1. L’articolo 32 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 32
1. I dipendenti dell’Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale, ancorchè iscritti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio dei Presidente di seggio elettorale di cui alla Legge 21 marzo 1990, n. 53, o nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di cui alla Legge 8 marzo 1989, n. 95, sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario nelle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna."


Art.25
1. L’articolo 33 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 33
1. Gli onorari spettanti ai componenti degli Uffici elettorali sono quelli stabiliti dalla Legge 13 marzo 1980 - n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni."


Art.26
1. Il primo comma dell’articolo 43 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, nonchè gli appartenenti alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio."


Art.27
1. L’articolo 52 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 52
1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell’articolo 51 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell’Unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonchè in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche."


Art.28
1. L’articolo 60 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 60
1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Indi il Presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l’adunanza.
3. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi alla sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall’interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall’esterno la porta o le porte d’ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. E’ tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa."


Art.29
1. L’articolo 61 della legge regionale n. 7 del 1979 8 abrogato.

Art.30
1. L’articolo 63 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 63
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l’Ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, procede per la circoscrizione elettorale regionale e successivamente per quella provinciale alle operazioni elencate in questo e negli articoli seguenti:
1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 43, 44, 48 e 49, dalla lista di cui all'articolo 47 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell’Ufficio. Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente rimesso al Pretore del mandamento, per il tramite del Comune, il quale ne rilascia la ricevuta;
2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l’abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate al numero 1), rimessi al Pretore del mandamento.
2. Queste operazioni devono essere eseguite nell’ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma precedente devono essere rimessi al Pretore nel mandamento contemporaneamente."


Art.31
1. L’articolo 64 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 64
1. Appena compiute le operazioni di cui all’articolo 63, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. Allo scopo uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme al Segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. E’ vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. E’ vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
9. I nominativi dei Presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al Presidente della Corte d’Appello da parte degli Uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall’albo, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera e), della Legge 21 marzo 1990, n. 53."


Art.32
1. Dopo il quarto comma dell’articolo 71 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni."


Art.33
1. Dopo l’articolo 71 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 71 bis
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell’articolo 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l’assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti per le schede concernenti la circoscrizione elettorale regionale:
1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell’articolo 69, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 71;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d’Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all’Ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo - verrà allegato all’esemplare del verbale di cui al secondo comma dell’articolo 71 quater.
3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la Sezione."


Art.34
1. Dopo l’articolo 71 bis della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 71 ter
1. Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, l’Ufficio centrale circoscrizionale, con l’assistenza degli esperti:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell’articolo 71 bis, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell’articolo 71 bis, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) comunica all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ogni candidato; l’estratto del verbale di cui alla presente lettera viene trasmesso all’Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale."


Art.35
1. Dopo l’articolo 71 ter della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 71 quater
1. Di tutte le predette operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale."


Art.36
1. Il periodo iniziale del primo comma dell’articolo 72 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Successivamente l’Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti per le schede concernenti per la circoscrizione elettorale provinciale:".


Art.37
1. Dopo l’articolo 77 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 77 bis
1. L’Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell’articolo 7, ricevuti da tutti gli Ufficicentrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti la circoscrizione elettorale regionale, con l’assistenza del cancelliere e degli esperti:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale regionale, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione, e verifica che almeno una cifra elettorale superi il 45 per cento del totale dei voti validamente espressi nella circoscrizione elettorale regionale; qualora non si verifichi tale condizione, individua le tre liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e, datane immediata comunicazione alle Prefetture per gli adempimenti di cui all’articolo 79 bis, passa alle operazioni di cui al seguente comma;
b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.
2. Indi l’Ufficio elettorale regionale:
a) determina la cifra individuale di ogni candidato che è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell’articolo 71 bis, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;
b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine dei presentazione nella lista.
3. Qualora si sia verificata la condizione di cui alla lettera a) del primo comma, il Presidente dell’Ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall’Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista nella lettera b) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
4. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella Cancelleria della Corte d’Appello.
5. Il Presidente dell’Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture."


Art.38
1. Il numero 2) del primo comma dell’articolo 78 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, semprechè la somma delle cifre elettorali da esse conseguite nelle circoscrizioni elettorali e provinciali sia pari ad almeno 30.000 voti oppure abbiano conseguito un quoziente in almeno un collegio elettorale circoscrizionale;".
2. Il terzo comma del medesimo articolo 78 è sostituito dal seguente:
"I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste, ammessi all’assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati."
3. Il quarto comma del medesimo articolo 78 è sostituito dal seguente:
"A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui dei gruppi di liste, ammessi all’assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, che non hanno raggiunto il quoziente regionale."


Art.39
1. Dopo l’articolo 79 della legge regionale n. 7 del 1979 è aggiunto il seguente:
"Art. 79 bis
1. Qualora occorra procedere ad una seconda votazione per la circoscrizione elettorale regionale, le Prefetture, non appena pervenuta la comunicazione di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 77 bis, provvedono agli adempimenti relativi alla stampa e trasmissione delle schede e dei manifesti, occorrenti per il secondo turno di votazione.
2. Gli uffici elettorali di sezione, circoscrizionali e regionale mantengono la composizione del precedente turno elettorale.
3. Valgono per le operazioni di voto e per le operazioni di competenza degli Uffici elettorali di sezione e circoscrizionali, in quanto applicabili, le norme che regolano il primo turno elettorale."


Art.40
1. Dopo l’articolo 79 bis della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 79 ter
1. L’Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell’articolo 7, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti il secondo turno elettorale, con l’assistenza del cancelliere e degli esperti:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna delle tre liste, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;
b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanto sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.
2. Indi il Presidente dell’Ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall’Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria determinata dai voti di preferenza riportati dai candidati nel primo turno elettorale, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella Cancelleria della Corte d’Appello.
4. Il Presidente dell’Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture."


Art.41
1. L’articolo 83 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 83
1. S’intende eletto nel collegio regionale il consigliere che sia stato contemporaneamente eletto anche in un collegio provinciale."


Art.42
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un testo aggiornato della legge regionale n. 7 del 1979 con le successive modifiche e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 agosto 1992

Cabras