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Legge Regionale 25 ottobre 1993, n. 52

Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali e designazione dei candidati mediante elezioni primarie. Modifiche alla legge regionale6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna), modificato dall'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:
"2. Sotto ogni singolo contrassegno sono riportati il cognome e il nome di ciascuno dei candidati della lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei cittadini della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni".


Art.2
1. L'articolo 56 della legge regionale n. 7 del 1979, modificato dagli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 1 del 1992, è sostituito dal seguente:
"Art. 56 -
1. Il voto di preferenza si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla casella posta alla sinistra del cognome del candidato preferito.
2. E' inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.
3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.
4. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla.
5. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista".


Art.3
1. L'art. 57 della legge regionale n. 7 del 1979, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1992, è soppresso.
2. Sono di conseguenza soppressi i riferimenti all'articolo 57 contenuti negli articoli 54, 66, 71 bis e 72 della medesima legge regionale n. 7 del 1979.


Art.4
1. Il secondo comma dell'articolo 64 della legge regionale n. 7 del 1979, come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, è sostituito dal seguente:
"2. Allo scopo uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è dato il voto ed il cognome e, ove occorra, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato al quale è attribuita l'eventuale preferenza. Indi passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza".
2. Al termine del terzo comma del medesimo articolo 64, come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale n. 16 del 1992, sono aggiunte le parole: "Quando una scheda contiene un voto di lista, ma l'elettore non ha espresso la preferenza per un candidato, il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, nella colonna dei candidati della lista votata".


Art.5
1. La Tabella A allegata alla legge regionale n. 7 del 1979, come sostituita dall'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 1992, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.

Art.6
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1979, sono inseriti i seguenti: "4 bis. Ai fini di cui al quarto comma costituiscono elementi considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.
4 ter. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso".


Art.7
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 1979, modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 23, è inserito il seguente:
"2 bis. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda".
2. Nel sesto comma del medesimo articolo le parole "ore 6" sono sostituite dalle parole: "ore 6,30".


Art.8
1. L'articolo 40 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 40 -
1. Alle ore 6,30 antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui al quarto comma dell'articolo 44.
3. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione".


Art.9
1. Nell'articolo 44 della legge regionale n. 7 del 1979 la parola "marittimi, ovunque ricorra, è sostituita dalla parola "naviganti".
2. La lettera a) del secondo comma del medesimo articolo è sostituita dalla seguente:
"a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante".


Art.10
1. Alla lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), modificata dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19, e dall'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, dopo il numero 2) e prima delle parole " L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina", è inserita la seguente frase: " Il contributo è assegnato solo ai gruppi corrispondenti ai partiti o formazioni politiche che nel proprio Statuto nazionale o regionale prevedano la designazione dei candidati alla elezioni regionali della Sardegna attraverso elezioni primarie".
2. La norma di cui al comma 1 decorre dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.11
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 25 ottobre 1993

Cabras