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Legge Regionale 27 gennaio 1994, n. 1

Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Limiti alle spese elettorali dei candidati
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato nelle elezioni per il Consiglio regionale non possono superare l’ammontare di lire 40 milioni, più 50 lire per ogni abitante della circoscrizione elettorale nella quale il candidato si presenta. Le spese per la campagna elettorale di chi è candidato in più circoscrizioni non possono comunque superare l’importo ammesso per la circoscrizione elettorale più numerosa.
2. Ai fini della determinazione della quota variabile di cui al comma 1, la popolazione residente in ciascuna circoscrizione elettorale è quella indicata nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è stabilita l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.


Art.2
Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni del Consiglio regionale, escluse le spese di cui al comma 2 dell’articolo7 della legge 10 dicembre 1983, n. 515 (Disciplina delle compagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni elettorali provinciali e della circoscrizione elettorale regionale nelle quale la lista è presente.

Art.3
Altre norme sulla pubblicità e il controllo delle spese elettorali.
1. Si applicano nelle elezioni per il Consiglio regionale le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali recate dai commi 2, 3, 4, 6 e 7 dell’articolo 7 e dagli articoli 8, 11, 12 e 14 della legge n. 515 del 1993.
2. Devono intendersi riferiti al Presidente del Consiglio regionale, alle sezioni giurisdizionali e del controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna e alle elezioni regionali i richiami ai Presidenti della Camera, alla Corte dei Conti e alle elezioni politiche contenuti in dette norme.


Art.4
Collegio regionale di garanzia elettorale
1. Le funzioni attribuite ai collegi regionali e centrale di garanzia elettorale, costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 515 del 1993, sono svolte, per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, dai medesimi collegi.
2. Alla corresponsione dell’indennità di presenza, di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge nº 515 del 1993, per le sedute dei collegi regionali e centrale di garanzia elettorale riferite alle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna provvede, con propri decreti, il Presidente della Giunta regionale.
3. Il relativo onere grava sul capitolo 01033 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 1994 (Spese per le elezioni regionali) e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.


Art.5
Sanzioni
1. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall’articolo 1, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
2. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall’articolo 2, l’apposito collegio istituito presso le sezioni giurisdizionale e del controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto.
3. Alle altre violazioni delle norme recate dalla presente legge si applicano le corrispondenti sanzioni previste dai commi 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 dell’articolo 15 della legge n. 515 del 1993. La comunicazione di cui al comma 10 dell’articolo 15 della legge n. 515 del 1993 è indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, che pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.


Art.6
Abrogazione di norme
1. E’ abrogata la legge regionale 16 maggio 1984, n. 32 (Norme integrative per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna).


Art.7
Pubblicazione delle norme vigenti in materia elettorale
1. Entro 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del testo aggiornato della legge elettorale regionale e delle norme statali e regionali che disciplinano la campagna elettorale per l’elezione del Consiglio regionale.

Art.8
Norma finanziaria
1. AI maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in annue lire 20.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, si fa fronte con quota del maggior gettito dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, derivanti dal suo naturale incremento.
2. Lo stanziamento recato dal capitolo 01033 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1994 e dai corrispondenti capitolo dei bilanci degli anni successivi è incrementato di lire 20.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 gennaio 1994

Melis