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Legge Regionale 29 gennaio 1994, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1994)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Capo I
(Disposizione di carattere finanziario)
Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui, per l’importo di lire 1.650.000.000.000 così ripartiti:
a) lire 1.250.000.000.000, nell’anno 1994, per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, e dall’articolo 1 della legge regionale 1o ottobre 1993, n. 50;
b) lire 120.000.000.000 e lire 80.000.000.000, quali quote già previste, rispettivamente per il 1994 e il 1995, dall’articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17;
c) lire 300.000.000.000, nell’anno 1994, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, sono indicate, ai sensi dell’articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella H, allegata alla presente legge.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da date anteriore al 1o luglio 1994; quello di cui alla lettera b), rispettivamente, da data anteriore al 1o gennaio 1995 e al 1o gennaio 1996; quello di cui alla lettera c) da data anteriore al 1o gennaio 1995.
4. Per la contrazione dei mutui di cui ai precedenti commi valgono le condizioni e le modalità previste nei richiamati articoli 1 delle leggi regionali 20 aprile 1993, n. 17 e 1o ottobre 1993, n. 50.
5. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all’ammortamentodei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:
1994 lire 119.018.000.000
1995 lire 278.172.000.000
dal 1996 al 2008 lire 290.613.000.000
2009 lire 187.468.000.000
1010 lire 33.110.000.000
1011 lire 13.204.000.000
6. Le singole rate di ammortamento trovano coperturafinanziaria, a partire dall’anno 1997, con le successive leggi di bilancio.
7. L’autorizzazione a contrarre i mutui relativi all’anno 1994 cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi: le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali, a determinare le risultanze finali dell’esercizio 1994; l’autorizzazione può essere rinnovata nell’anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall’articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.
ART. 2
Norme sulla tesoreria regionale
1. E’ autorizzata, nell’anno 1994 la spesa di Lire 5.000.000.000 per le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (cap. 03149).
1. Nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1994, 1995 e 1996.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali cap. 03016)
anno 1994 lire 26.300.000.000
anno 1995 lire 17.080.000.000
anno 1996 lire 12.380.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondiregionali - cap. 03017)
anno 1994 lire 134.600.000.000
anno 1995 lire 145.700.000.000
anno 1996 lire 160.700.000.000


Art.2
Norme sulla tesoreria regionale
1. E’ autorizzata, nell’anno 1994 la spesa di Lire 5.000.000.000 per le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (cap. 03149).
1. Nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1994, 1995 e 1996.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali cap. 03016)
anno 1994 lire 26.300.000.000
anno 1995 lire 17.080.000.000
anno 1996 lire 12.380.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondiregionali - cap. 03017)
anno 1994 lire 134.600.000.000
anno 1995 lire 145.700.000.000
anno 1996 lire 160.700.000.000


Art.3


Art.4
Determinazione di spese
1. A termini dell’articolo 13, primo comma, lettera f) della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.
2. A termine dell’articolo 13, primo comma, lettera d) di cui alla legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa nel bilancio per il 1994 e per il triennio 1994/ 1996, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati nelle misure indicatenella tabella D) allegata alla presente legge.
3. A termini dell’articolo 13, primo comma, lettera e) di cui alla legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1994 e per il triennio 1994/ 1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.


Art.5
Modifiche alla LR n. 11 del 1983 - Norme in materia di contabilità
1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 26 bis - (Fondi di rotazione) -
1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco di fondi di rotazione o assimilati, nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, l’importo degli impegni vigenti ed i pagamenti assunti nell’esercizio".
2. Nell’articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono introdotti, dopo il secondo comma, i seguenti:
"Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali - ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento - per l’esecuzione di opere immobiliari di competenza dell’Assessorato della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici, si provvede mediante utilizzazione di appositi fondi di riserva istituiti rispettivamente negli stati di previsione della spesa di detti Assessorati.
Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa sono disposti rispettivamente dagli Assessori della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adotta su proposta degli Assessori medesimi, di concerto con L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e addetto del territorio, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti.".
3. L’articolo 103 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, è abrogato.
4. Nell’articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1093, dopo il terzo comma, è istituito il seguente:
"Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall’esercizio successivo a quello d’iscrizione in bilancio di ciascun limite d’impegno.".


Capo II
(Disposizioni in materia di opere pubbliche)
Art.6
Edilizia abitativa e sanitaria e rinnovo tecnologico
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati gli ulteriori seguenti finanziamenti:
anno 1994 lire 38.000.000.000
anno 1995 lire 24.300.000.000
anno 1996 lire 62.000.000.000
l'autorizzazione di spesa di lire 37.700.000.000 disposta, per l’anno 1995, dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è rideterminata in lire 2.700.000.000 (cap, 08112).
2. Per l’esecuzione di opere di edilizia sanitaria è autorizzata la complessiva spesa di lire 70.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l’anno 1994 e di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (cap. 08070/03); nella ripartizione territoriale degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo approvato dal COnsiglio regionale il 22 marzo 1991.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono confermate per l’anno 1994 (capp. 08070 e 12172/01).


Art.7
Interventi nel settore idrico
1. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 100.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l’anno 1994, di lire 30.000.000.000 per l’anno 1995 e di lire 60.000.000.000 per l’anno 1996, per la rateizzazione di interventi nello schema idrico del Flumendosa nell’ambito del programma di riassetto del sistema idrico del bacino del basso Flumendosa (cap. 08069/11).
2. E’ autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma di interventi diretti a superare l’emergenza idrica, a termini della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32 (cap. 08035/13).


Art.8
Sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque degli invasi
1. Per la realizzazione e la gestione di un progetto pilota per la predisposizione di un sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque nei laghi artificiali della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.700.000.00 (cap. 08227), così ripartita
anno 1994 lire 3.060.000.000
anno 1995 lire 820.000.000
anno 1996 lire 820.000.000
2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a termini dell'articolo 4, letterai), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. Per la verifica e il controllo dell’attuazione è istituita un’apposita Commissione interassessoriale composta da un funzionario per ciascuno dei seguenti Assessorati regionali: Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione, Difesa dell’ambiente e Lavori pubblici.


Art.9
Contributi straordinari all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature e all’Ente Autonomo del Flumendosa
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1994, all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature( ESAF) i seguenti contributi straordinari:
- lire 4.600.000.000 finalizzati, rispettivamente, per lire 600.000.000 alla copertura dei costi di avviamento della gestione e per lire 4.000.000.000 all’esecuzione dei più urgenti lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche dei comuni già aderenti al consorzio acquedottistico del Sulcis (cap. 08225/02);
- lire 8.000.000.000, finalizzati, rispettivamente, per lire 5.000.000.000 all’abbattimento dei prezzi dell’acqua degli enti locali che presentino piani di risanamento (cap. 08225) e di lire 3.000.000.000 per la realizzazionedi opere di canalizzazione (cap. 08225/01).
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno finanziario 1994, all’Ente Autonomo di Flumendosa( EAF), un contributo straordinario di lire 5.950.000.000, di cui lire 3.350.000.000 per l’abbattimento dei prezzi di cessione dell’acqua delle utenze e lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (cap. 08226).


Art.10
Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi
1. E’ autorizzata nell’anno 1994 la spesa di lire 3.000.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 94 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 08169)

Art.11
Stabilimenti termali
1. Al fine del completamento e della valorizzazione degli stabilimenti termali della Sardegna, è autorizzata la complessiva spesa di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 10.000.000.000 per l’anno 1996 (cap. 08082).
2. Nella ripartizione degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.


Art.12
Porti turistici
1. Per l’esecuzione di interventi a favore delle strutture portuali destinate al turismo nautico, comprese le attrezzature ed i servizi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 40.000.000.000 per l’anno 1996 (cap. 08180); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, a termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 11, e successive modificazioni.

Art.13
Mattatoi
1. E’ autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 12.000.000.000, in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 (cap. 08073/01), per l’attuazione di un programma di interventi rivolti alla ristrutturazione ed al completamento di mattatoi, per l’adeguamento degli stessi alla normativa comunitaria; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici d’intesa con l’Assessore dell’igiene e sanità , a termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni.

Art.14
Viabilità
1. Per l’attuazione di un programma di opere di viabilità , con priorità per quelle a carattere sovracomunale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 64.000.000.000, di cui lire 13.500.000.000 per il 1994, lire 14.500.000.000 per il 1995 e lire 36.000.000.000 per il 1996 (cap. 08042/ 07).
2. Nella ripartizione territoriale degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
3. Il relativo programma d’intervento è approvato con le modalità fissate all’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ed è attuato mediante delega ad enti pubblici.


Art.15
Altri interventi in materia di lavori pubblici
1. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, concernente il pagamento di oneri espropriativi, è autorizzata, nell’anno 1994, l’ulteriore spesa di lire 620.000.00 (cap. 08261).
2. E’ autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 500.000.000 quale finanziamento aggiuntivo agli stanziamenti statali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (cap. 08115/04).
3. Per il completamento del programma di opere pubbliche di interesse provinciale di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 69.000.000 (cap. 08029).
4. Per la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione degli abitati di Gairo e Osini è autorizzata, nell’anno 1994, l’ulteriore spesa di lire 80.000.000 (cap. 08146/ 01).
5. E’ autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 20.000.000 per la corresponsione delle somme necessarie a fronteggiare gli oneri derivanti da ulteriori lavori eseguiti nelle strade vicinali per cause di forza maggiore (cap. 08195).
6. E’ autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 200.000.000, per il completamento di opere stradali atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (cap. 08215).
7. La spesa prevista dal comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, ricomprende anche gli oneri relativi agli studi finalizzati alla definizione dell’intervento (cap. 07003).


Art.16
Programma regionale di opere pubbliche
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, come modificato dall’articolo 16 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
"4. L’attuazione delle opere è delegata alle province ai comuni e ai loro consorzi, alle comunità montane, alle Università , agli enti strumentali della regione, ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali.".


Art.17
Differimento dei termini di impegnabilità per opere pubbliche - LR n. 24 del 1987
1. I termini previsti dall’articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni, relativi all’impegnabilità dei fondi versati dalla Regione per l’attuazione di programmi di opere pubbliche, compresi quelli relativi all’edilizia scolastica, la cui esecuzione sia stata delegata agli enti di cui all’articolo 1 della citata legge regionale, prima dell’entrata in vigore della presente legge, ancorchè scaduti, sono prorogati:
a) al 30 giugno 1994, se versati dalla Regione antecedentemente alla data del 31 dicembre 1991 e qualora alla data del 31 dicembre 1993 sia stato già approvato il relativo progetto;
b) al 31 dicembre 1994, se versati dalla Regione in data successiva al 31 dicembre 1991.


Capo III
(Disposizione in materia di altre attività economiche)
Art.18
Partecipazione regionale al capitale del Credito Industriale Sardo
1. L’autorizzazione di spesa di lire 36.269.000.000 relativa all’anno 1993, di cui all’articolo 43 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è differita all’anno 1994 (cap. 03070/ 01).

Art.19
Centro europeo di imprese ed innovazione BIC Sardegna
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Centro europeo di imprese ed innovazione BIC - Sardegna un contributo di lire 500.000.000, nell’anno 1994, per il suo funzionamento (cap. 09045/ 10).
2. Preliminarmente all’erogazione del contributo il predetto Centro presenta il programma di spesa all’Assessorato dell’industria, che lo sottopone all’approvazione della Giunta regionale a termini dell’articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni.


Art.20
Contributi in conto occupazione alle imprese industriali
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzato l’ulteriore stanziamento complessivo di lire 45.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 (cap. 09047).
2. Tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11- 2- 02/ I del Programma d’intervento 1988-1989-1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.


Art.21
Commesse industriali
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 29 settembre 1993, n. 48, è autorizzata, nell’anno 1994, l’ulteriore spesa di lire 5.000.000.000, per l’abbattimento degli interessi, a fronte di commesse, sulle anticipazioni concesse alle imprese industriali (cap. 09050/01).

Art.22
Contributi per l’abbattimento del tasso di interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali
1. Gli incentivi previsti dal comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, sono estesi agli interventi previsti dalle leggi 28 febbraio 1986, n. 44 e 30 luglio 1990, n. 221; la relativa spesa è quantificata in lire 2.000.000.000 annui e fa carico alle disponibilità esistenti sui fondi di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 38 della medesima legge regionale n. 13 del 1991.

Art.23
Operazioni di consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali
1. A valere sulle disponibilità esistenti sul capitolo 09045/ 08, gli interventi previsti dall’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, sono applicabili anche alle imprese che hanno avviato le iniziative ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive integrazioni e modificazioni.
2. I mutui previsti, in termini aggiuntivi rispetto al contributo, per i soggetti che hanno avviato iniziative ai sensi della predetta legge regionale n. 28 del 1984, possono essere concessi con la garanzia regionale prevista dalla stessa legge e liquidati dai competenti istituiti di credito ai fini della ripresa produttiva, anche nell’impossibilità di procedere a formale ipoteca sugli immobili realizzati in aree avute in concessione per un periodo non inferiore alla durata del mutuo.


Art.24
Attuazione dell’intesa di programma per la Sardegna centrale Abrogazione della L.R. n. 1 del 1993
1. La legge regionale 8 febbraio 1993, n. 10, è abrogata.
2. Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è soppressa l’espressione " con esclusione dello stanziamento di lire 28.000.000.000 di cui alla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 10".


Art.25
Portualità industriale
1. Per l’acquisto di mezzi di movimentazione di banchine, a fine del completamento operativo dei porti industriali della Sardegna di interesse nazionale ed internazionale è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000, in ragione di lire 13.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 24.000.000.000 per il 1996 (cap. 08181); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici di concerto con l’Assessore dei trasporti, a termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazione e integrazioni.

Art.26
Fondo garanzia sussidiaria per il finanziamento al commercio
1. A parziale modifica dell’articolo 59 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42, gli oneri per le garanzie sussidiarie di cui agli articoli 57 e 58 della citata legge regionale n. 35 del 1991, previsti in lire 1.000.000.000 annui, gravano sul FOndo speciale di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 (cap. 07055).

Art.27
Modifica della LR n. 40 del 1993 Interventi a favore dell’industria alberghiera
1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, la dizione " del pagamento delle rate relative agli anni 1993 e 1994" è sostituita con la seguente:
"del pagamento di un numero di rate semestrali non superiori a quattro, relative agli anni 1993-1994-1995".
2. I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente modifica.


Art.28
Modifica della LR n. 51 del 1993 Provvidenze a favore dell’artigianato sardo
1. All’articolo 14 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"5. I contributi previsti dagli articoli 38, lettera b), e 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e dall’articolo 68, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono concedibili, in deroga al disposto del successivo articolo 17, sulla base di domande, inerenti prestiti accesi negli anni 1992 e 1993, presentate anteriormente alla data del 6 novembre 1993.
6. A tal fine sono prorogate le gestioni speciali costituite presso gli Istituti creditizie convenzionati".


Art.29
Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 1982 e n. 9 del 1985 - Servizi di linea
1. Il termine fissato al primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, per la presentazione delle domande di contributo per l’acquisto di veicoli e per le infrastrutture, è anticipato al 31 dicembre di ciascun anno.
2. L’ammontare della sanzione amministrativa da comminare al viaggiatore sprovvisto del documento di viaggio o fornito di documento irregolare, previsto nell’articolo 17 della stessa legge regionale n. 16 del 1982, è rideterminato, entro i limiti minimo e massimo, pari rispettivamente, a dieci e trenta volte la tariffa evasa, con decreto dell’Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le aziende esercenti il trasporto pubblico di linea.
3. Le imprese richiedenti, i contributi previsti dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 9, devono disporre, oltrechè dei requisiti indicati all’articolo 3 della stessa legge regionale, anche della capacità economica adeguata ai servizi proposti.


Art.30
Aziende di trasporto
1. E’ autorizzato, nell’anno 1994, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 (cap. 13002/ 01) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, dei contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi di esercizio.
2. E’ autorizzato, nell’anno 1994, lo stanziamento di lire 28.000.000.000 (cap. 13026) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, di contributi per investimenti previsti dalla legge n. 151 del 1981 e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.31
Contributo straordinario alle società di gestione degli aeroporti isolani
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in favore delle società di gestione degli aeroporti isolani a prevalente capitale pubblico, contributo per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture e per l’acquisizione di attrezzature, ai fini del miglioramento dei servizi aeroportuali.
2. Per la ripartizione dei contributi alle società di cui al precedente comma, la Giunta regionale approva, su proposta dell’Assessore ai trasporti, un programma pluriennale di riparto dei fondi, a termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Qualora il contributo sia concesso per la realizzazione o per il completamento di opere pubbliche, ovvero per la costruzione di opere o impianti fissi, l’Assessore regionale dei trasporti provvede all’erogazione del contributo con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I contributi per l’acquisto di attrezzature sono erogati con decreto dell’Assessore regionale dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e collaudo.
5. L’onere relativo all’applicazione degli interventi di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 22.000.000.000 in ragione di lire 9.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 4.000.000.000 per l’anno 1996 (cap. 13053).


Art.32
Rifinanziamento degli interventi ex legge n. 268 del 1974
1. Sono autorizzati i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei programmi d’intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268:
a) programma d’intervento per gli anni 1982- 1984, approvato dal CIPE il 10 luglio 1985 - paragrafo 3.4. -
Interventi per lo sviluppo turistico - lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 8.3.4./ I), per la realizzazione di opere turistiche;
b) programma per l’anno 1985, approvato dal CIPE in data 20 marzo 1986 - paragrafo 3.3, punto 4 - parco progetti, indagini e studi - lire 2.000.000.000 per l’anno 1994 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 9.3.3./ I);
c) programma per gli anni 1988- 1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991:
1 - paragrafo 3.10 - ricerca scientifica e tecnologica - lire 2.640.000.000 per l’anno 1994 (titolo di spesa 11- 3- 10/ I), a favore del Centro Marino Internazionale ( IMC), per l’attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica;
2 - paragrafo 2.4 - Infrastrutture industriali - lire 13.000.000.000 per l’anno 1994 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 11- 2- 04/ I), per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna.
2. Gli stanziamenti di cui alla lettera a) sono iscritti nel bilancio regionale nel capitolo 98215, quelli di cui alle lettere b) e c), punto 1, nel capitolo 03034/ 01 e quelli di cui alla lettera c), punto 2, nel capitolo 09054; gli stessi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della citata legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti ai rispettivi titoli di spesa sopra indicati.


Capo IV
(Interventi in materia di occupazione)
Art.33
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1984 Occupazione giovanile
1. Nell’articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è aggiunto il seguente comma:
"8. In conto delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al primo comma, nel caso del mancato rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le agevolazioni previste dall’articolo 3 della stessa legge n. 517 del 1975, per un periodo di cinque anni dalla data del contratto condizionato di mutuo".
2. A decorrere dall’anno 1995, l’attuazione della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli interventi in agricoltura, è demandata all’Agenzia regionale del lavoro, istituita dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33; gli organi già competenti alla spesa continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1994.
3. Per gli interventi urgenti per favorire l’occupazione, di cui alla allegata tabella I, in attuazione della legge regionale n. 28 del 1984, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
anno 1994 lire 66.500.000.000
anno 1995 lire 61.000.000.000
anno 1996 lire 61.000.000.000
4. Per i fini di cui al comma 3 possono essere autorizzati, con successiva legge finanziaria, ulteriori stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella succitata tabella I.
5. Alle pratiche in istruttoria a valere sulla legge regionale n. 28 del 1984, s applicano le direttive approvate con deliberazione della giunta regionale n. 30/ 7 del 26 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva l’estensione, per coloro che lo richiedano, dei benefici derivanti dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 7.


Art.34
Finanziamento ai Comuni ex legge n. 28 del 1984
1. In deroga all’articolo 28 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, la validità dell’articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, istituito con l’articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, concernente il finanziamento dei Comuni di attività nei settori dei servizi socialmente utili e della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, è prorogata sino al 31 dicembre 1994.
2. Le spese per l’applicazione del precedente comma sono quantificate in complessive lire 7.000.000.000 così ripartire:
capitolo 10138
Servizi socialmente utili lire 3.500.000.000
OMISSIS
3. I Comuni, le Province e le Comunità montane inserite nel programma 1993 degli interventi di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984, adottano con formale deliberazione della Giunta regionale, che non abbiano potuto attivare il servizio entro il 31 dicembre 1993, possono ottenere il contributo nella misura prevista per l’anno 1993; a tal fine è attrezzata nell’anno 1994, la spesa di lire 4.180.000.000 (cap. 10138).


Art.35
Modifiche alla legge regionale n. 33 del 1988 - Politiche attive del lavoro
1. La lettera h) dell’articolo 29 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modificazioni, è soppressa.
2. Il terzo comma dell’articolo 38 della legge regionale n. 33 del 1988, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Il direttore è scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro e/ o pluriennale comprovata esperienza nella direzione di strutture organizzative complesse".


Art.36
Progetti comunali finalizzati all’occupazione
1. L’Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, articolato in tutti i Comuni della Sardegna e rivolto:
a) alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
b) al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali, di archeologia industriale e mineraria;
c) all’estensione ed alla cura del verde urbano.
2. Qualora il Comune ravvisi l’impraticabilità degli interventi nei settori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, può proporre l’attuazione di progetti negli altri settori previsti dal comma 1 del surrichiamato articolo 94.
3. Per la ripartizione dei fondi e per la procedura di attuazione dell’intervento, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo 94.
4. I Comuni sono tenuti a presentare le richieste, corredate dalla descrizione del progetto o dei progetti che intendono realizzare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e di bilancio.
5. L’inizio dell’esecuzione del progetto o dei progetti deve avvenire entro i successivi 60 giorni dall’avvenuta richiesta di cui al precedente comma 4, che vale unicamente come comunicazione, sia al fine della attribuzione dei fondi, sia ai fini del coordinamento.
6. L’attività di coordinamento è svolta tramite l’agenzia regionale del lavoro e consiste, essenzialmente, nell’assistenza amministrativa e nell’eventuale indicazione di procedure e metodologie di intervento, utili ai fini dell’ottimizzazione dei risultati d’insieme, su scala regionale e territoriale.
7. La spesa prevista per l’attuazione del presente articolo è determinata in lire 100.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 (cap. 10136).


Art.37
Attività di ricerca
1. Al fine di promuovere l’impiego con contratti a termine in attività di ricerca di giovani nei laureati inoccupati, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni o figli di genitori nato in Sardegna, è autorizzata l’ulteriore complessiva spesa di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, da erogarsi per metà in parti uguali alle due Università sarde e per metà a consorzi, enti, istituti e società di ricerca (cap. 03034/01).
2. Gli interventi si articolano secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale che approva, altresì , il programma d’intervento à termini dell’articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/ I del programma di intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.


Art.38
Progetti speciali finalizzati all’occupazione
1. A parziale modifica di quanto disposto dall’articolo 27 della legge regionale 230 aprile 1993, n. 17, e dall’articolo 22 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, gli stanziamenti da destinare a progetti speciali finalizzati all’occupazione sono così rideterminati (cap. 01080);
anno 1994 lire 160.000.000.000
anno 1995 lire 160.000.000.000
anno 1996 lire 156.000.000.000
2. Le azioni 8 - progetti speciali di formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale - e 9 - studi finalizzati - del " Programma dei progetti speciali finalizzati a favorire l’occupazione, relativi agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, sono soppresse.
3. Sono fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 sui capitoli elencati nella tabella E allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6; ai relativi pagamenti provvedono gli organi già competenti all’assunzione degli impegni.


Art.39
Borse di studio - LR n. 28 del 1984
1. A decorrere dall’anno 1994, la competenza in materia di borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corso post - universitari, di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport (cap. 11139).
2. Alla gestione degli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 11139 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
3. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, già competente alla spesa di cui al comma 1, continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 a valere sui capitoli 03071 e 03071/01.


Capo V
(Disposizioni in materia di attività sociali e culturali)
Art.40
Integrazione del fondo sanitario nazionale
1. E’ autorizzato, nell’anno 1994, lo stanziamento complessivo di lire 365.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).
2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/ 02 e 12139/ 92, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Unità sanitarie locali, nel corso dell’anno 1994, rispettivamente, le somme di lire 2.500.000.000 e 7.500.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l’assistenza psichiatrica.


Art.41
Maggiori oneri a carico dei bilanci delle UUSSLL per il 1994
1. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12113, una quota pari a lire 15.000.000.000 è riservata alla copertura di maggiori oneri che si determineranno nel corso dell’anno 1994, a carico dei bilanci delle UUSSLL in dipendenza di nuove assunzioni in deroga autorizzate sulla base della legislazione vigente.
2. Il trasferimento delle corrispondenti somme in favore del capitolo 12133, per la successiva attribuzione alle UUSSLL, viene disposto con le modalità previste dall’articolo 31, comma 1, della legge regionale di bilancio per l’anno 1994.


Art.42
Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuto nell’uomo
1. L’onere derivante dall’applicazione della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 8, relativa alla disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell’uomo è valutato in annue lire 500.000.000; al relativo onere si fa fronte con quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione.

Art.43
Sussidi agli infermi di mente
1. Per l’erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, à termini dell’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1986, n. 44, è autorizzata, i conto degli anni decorsi, la spesa di lire 85.000.000.000 (cap. 12001/ 08) così suddivisa:
anno 1994 lire 50.000.000.000
anno 1995 lire 15.000.000.000
anno 1996 lire 20.000.000.000


Art.44
Piano dei contributi per le strutture socio - assistenziali
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 1o giugno 1993, n. 25, è sospeso, nell’anno 1994, il finanziamento ai Comuni relativamente al piano dei contributi per le strutture socio - assistenziali.
2. Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata, per l’anno 1994, la complessiva spesa di lire 7.000.000.000 (cap. 12001/02); il programma di spesa è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale à termini dell’articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.45
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 1988
1. Il fondo per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 1o giugno 1993, n. 25, può essere utilizzato anche per finanziare le spese derivanti dalla stipulazione di convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 4, dell’articolo 55, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, entro i limiti d’importo mensile stabiliti dal comma 3, dell’articolo 44, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.
2. Il comma 3 dell’articolo 55 della stessa legge regionale n. 4/ 88, è abrogato.
3. Per l’anno 1994, si prescinde l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali di cui all’articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purchè tali strutture risultino attivate da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell’Assessorato regionale competente, l’avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.


Art.46
Contributo all’istituto dei ciechi di Cagliari
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1994, all’Istituto dei ciechi di Cagliari un contributo di lire 278.000.000, per le spese di gestione relative all’anno 1993 (cap. 11073).

Art.47
Programma di formazione professionale
1. E’ sospesa l’applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall’articolo 31 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1994 è determinata in lire 65.000.000.000 (cap. 10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.
4. La spesa di cui all’articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 ed è così ripartita:
cap. 10001 lire 11.500.000.000
cap. 10002 lire 24.000.000.000
cap. 10002/01 lire 9.000.000.000
cap. 10003 lire 55.500.000.000


Art.48
Pubblica istruzione
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell’anno scolastico 1993-1994 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste

Art.49
Interventi a favore delle Università

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1994)
Capo I
Disposizione di carattere finanziario
ART. 1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui, per l’importo di lire 1.650.000.000.000 così ripartiti:
a) lire 1.250.000.000.000, nell’anno 1994, per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, e dall’articolo 1 della legge regionale 1o ottobre 1993, n. 50;
b) lire 120.000.000.000 e lire 80.000.000.000, quali quote già previste, rispettivamente per il 1994 e il 1995, dall’articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17;
c) lire 300.000.000.000, nell’anno 1994, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, sono indicate, ai sensi dell’articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella H, allegata alla presente legge.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da date anteriore al 1o luglio 1994; quello di cui alla lettera b), rispettivamente, da data anteriore al 1o gennaio 1995 e al 1o gennaio 1996; quello di cui alla lettera c) da data anteriore al 1o gennaio 1995.
4. Per la contrazione dei mutui di cui ai precedenti commi valgono le condizioni e le modalità previste nei richiamati articoli 1 delle leggi regionali 20 aprile 1993, n. 17 e 1o ottobre 1993, n. 50.
5. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all’ammortamentodei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:
1994 lire 119.018.000.000
1995 lire 278.172.000.000
dal 1996 al 2008 lire 290.613.000.000
2009 lire 187.468.000.000
1010 lire 33.110.000.000
1011 lire 13.204.000.000
6. Le singole rate di ammortamento trovano coperturafinanziaria, a partire dall’anno 1997, con le successive leggi di bilancio.
7. L’autorizzazione a contrarre i mutui relativi all’anno 1994 cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi: le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali, a determinare le risultanze finali dell’esercizio 1994; l’autorizzazione può essere rinnovata nell’anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall’articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.
ART. 2
Norme sulla tesoreria regionale
1. E’ autorizzata, nell’anno 1994 la spesa di Lire 5.000.000.000 per le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (cap. 03149).
1. Nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1994, 1995 e 1996.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali cap. 03016)
anno 1994 lire 26.300.000.000
anno 1995 lire 17.080.000.000
anno 1996 lire 12.380.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondiregionali - cap. 03017)
anno 1994 lire 134.600.000.000
anno 1995 lire 145.700.000.000
anno 1996 lire 160.700.000.000
ART. 4
Determinazione di spese
1. A termini dell’articolo 13, primo comma, lettera f) della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.
2. A termine dell’articolo 13, primo comma, lettera d) di cui alla legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa nel bilancio per il 1994 e per il triennio 1994/ 1996, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati nelle misure indicatenella tabella D) allegata alla presente legge.
3. A termini dell’articolo 13, primo comma, lettera e) di cui alla legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1994 e per il triennio 1994/ 1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.
ART. 5
Modifiche alla LR n. 11 del 1983 - Norme in materia di contabilità
1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 26 bis - (Fondi di rotazione) -
1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco di fondi di rotazione o assimilati, nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, l’importo degli impegni vigenti ed i pagamenti assunti nell’esercizio".
2. Nell’articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono introdotti, dopo il secondo comma, i seguenti:
"Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali - ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento - per l’esecuzione di opere immobiliari di competenza dell’Assessorato della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici, si provvede mediante utilizzazione di appositi fondi di riserva istituiti rispettivamente negli stati di previsione della spesa di detti Assessorati.
Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa sono disposti rispettivamente dagli Assessori della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adotta su proposta degli Assessori medesimi, di concerto con L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e addetto del territorio, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti.".
3. L’articolo 103 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, è abrogato.
4. Nell’articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1093, dopo il terzo comma, è istituito il seguente:
"Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall’esercizio successivo a quello d’iscrizione in bilancio di ciascun limite d’impegno.".
Capo II
Disposizioni in materia di opere pubbliche
ART. 6
Edilizia abitativa e sanitaria e rinnovo tecnologico
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati gli ulteriori seguenti finanziamenti:
anno 1994 lire 38.000.000.000
anno 1995 lire 24.300.000.000
anno 1996 lire 62.000.000.000
l'autorizzazione di spesa di lire 37.700.000.000 disposta, per l’anno 1995, dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è rideterminata in lire 2.700.000.000 (cap, 08112).
2. Per l’esecuzione di opere di edilizia sanitaria è autorizzata la complessiva spesa di lire 70.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l’anno 1994 e di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (cap. 08070/03); nella ripartizione territoriale degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo approvato dal COnsiglio regionale il 22 marzo 1991.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono confermate per l’anno 1994 (capp. 08070 e 12172/01).
ART. 7
Interventi nel settore idrico
1. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 100.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l’anno 1994, di lire 30.000.000.000 per l’anno 1995 e di lire 60.000.000.000 per l’anno 1996, per la rateizzazione di interventi nello schema idrico del Flumendosa nell’ambito del programma di riassetto del sistema idrico del bacino del basso Flumendosa (cap. 08069/11).
2. E’ autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma di interventi diretti a superare l’emergenza idrica, a termini della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32 (cap. 08035/13).
ART. 8
Sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque degli invasi
1. Per la realizzazione e la gestione di un progetto pilota per la predisposizione di un sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque nei laghi artificiali della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.700.000.00 (cap. 08227), così ripartita
anno 1994 lire 3.060.000.000
anno 1995 lire 820.000.000
anno 1996 lire 820.000.000
2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a termini dell'articolo 4, letterai), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. Per la verifica e il controllo dell’attuazione è istituita un’apposita Commissione interassessoriale composta da un funzionario per ciascuno dei seguenti Assessorati regionali: Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione, Difesa dell’ambiente e Lavori pubblici.
ART. 9
Contributi straordinari all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature e all’Ente Autonomo del Flumendosa
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1994, all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature( ESAF) i seguenti contributi straordinari:
- lire 4.600.000.000 finalizzati, rispettivamente, per lire 600.000.000 alla copertura dei costi di avviamento della gestione e per lire 4.000.000.000 all’esecuzione dei più urgenti lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche dei comuni già aderenti al consorzio acquedottistico del Sulcis (cap. 08225/02);
- lire 8.000.000.000, finalizzati, rispettivamente, per lire 5.000.000.000 all’abbattimento dei prezzi dell’acqua degli enti locali che presentino piani di risanamento (cap. 08225) e di lire 3.000.000.000 per la realizzazionedi opere di canalizzazione (cap. 08225/01).
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno finanziario 1994, all’Ente Autonomo di Flumendosa( EAF), un contributo straordinario di lire 5.950.000.000, di cui lire 3.350.000.000 per l’abbattimento dei prezzi di cessione dell’acqua delle utenze e lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (cap. 08226).
ART. 10
Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi
1. E’ autorizzata nell’anno 1994 la spesa di lire 3.000.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 94 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 08169).
ART. 11
Stabilimenti termali
1. Al fine del completamento e della valorizzazione degli stabilimenti termali della Sardegna, è autorizzata la complessiva spesa di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 10.000.000.000 per l’anno 1996 (cap. 08082).
2. Nella ripartizione degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
ART. 12
Porti turistici
1. Per l’esecuzione di interventi a favore delle strutture portuali destinate al turismo nautico, comprese le attrezzature ed i servizi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 40.000.000.000 per l’anno 1996 (cap. 08180); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, a termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 11, e successive modificazioni.
ART. 13
Mattatoi
1. E’ autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 12.000.000.000, in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 (cap. 08073/01), per l’attuazione di un programma di interventi rivolti alla ristrutturazione ed al completamento di mattatoi, per l’adeguamento degli stessi alla normativa comunitaria; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici d’intesa con l’Assessore dell’igiene e sanità , a termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni.
ART. 14
Viabilità
1. Per l’attuazione di un programma di opere di viabilità , con priorità per quelle a carattere sovracomunale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 64.000.000.000, di cui lire 13.500.000.000 per il 1994, lire 14.500.000.000 per il 1995 e lire 36.000.000.000 per il 1996 (cap. 08042/ 07).
2. Nella ripartizione territoriale degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
3. Il relativo programma d’intervento è approvato con le modalità fissate all’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ed è attuato mediante delega ad enti pubblici.
ART. 15
Altri interventi in materia di lavori pubblici
1. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, concernente il pagamento di oneri espropriativi, è autorizzata, nell’anno 1994, l’ulteriore spesa di lire 620.000.00 (cap. 08261).
2. E’ autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 500.000.000 quale finanziamento aggiuntivo agli stanziamenti statali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (cap. 08115/04).
3. Per il completamento del programma di opere pubbliche di interesse provinciale di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 69.000.000 (cap. 08029).
4. Per la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione degli abitati di Gairo e Osini è autorizzata, nell’anno 1994, l’ulteriore spesa di lire 80.000.000 (cap. 08146/ 01).
5. E’ autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 20.000.000 per la corresponsione delle somme necessarie a fronteggiare gli oneri derivanti da ulteriori lavori eseguiti nelle strade vicinali per cause di forza maggiore (cap. 08195).
6. E’ autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 200.000.000, per il completamento di opere stradali atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (cap. 08215).
7. La spesa prevista dal comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, ricomprende anche gli oneri relativi agli studi finalizzati alla definizione dell’intervento (cap. 07003).
ART. 16
Programma regionale di opere pubbliche
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, come modificato dall’articolo 16 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
"4. L’attuazione delle opere è delegata alle province ai comuni e ai loro consorzi, alle comunità montane, alle Università , agli enti strumentali della regione, ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali.".
ART. 17
Differimento dei termini di impegnabilità per opere pubbliche - LR n. 24 del 1987
1. I termini previsti dall’articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni, relativi all’impegnabilità dei fondi versati dalla Regione per l’attuazione di programmi di opere pubbliche, compresi quelli relativi all’edilizia scolastica, la cui esecuzione sia stata delegata agli enti di cui all’articolo 1 della citata legge regionale, prima dell’entrata in vigore della presente legge, ancorchè scaduti, sono prorogati:
a) al 30 giugno 1994, se versati dalla Regione antecedentemente alla data del 31 dicembre 1991 e qualora alla data del 31 dicembre 1993 sia stato già approvato il relativo progetto;
b) al 31 dicembre 1994, se versati dalla Regione in data successiva al 31 dicembre 1991.
Capo III
Disposizione in materia di altre attività economiche
ART. 18
Partecipazione regionale al capitale del Credito Industriale Sardo
1. L’autorizzazione di spesa di lire 36.269.000.000 relativa all’anno 1993, di cui all’articolo 43 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è differita all’anno 1994 (cap. 03070/ 01).
ART. 19
Centro europeo di imprese ed innovazione BIC Sardegna
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Centro europeo di imprese ed innovazione BIC - Sardegna un contributo di lire 500.000.000, nell’anno 1994, per il suo funzionamento (cap. 09045/ 10).
2. Preliminarmente all’erogazione del contributo il predetto Centro presenta il programma di spesa all’Assessorato dell’industria, che lo sottopone all’approvazione della Giunta regionale a termini dell’articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni.
ART. 20
Contributi in conto occupazione alle imprese industriali
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzato l’ulteriore stanziamento complessivo di lire 45.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 (cap. 09047).
2. Tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11- 2- 02/ I del Programma d’intervento 1988-1989-1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
ART. 21
Commesse industriali
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 29 settembre 1993, n. 48, è autorizzata, nell’anno 1994, l’ulteriore spesa di lire 5.000.000.000, per l’abbattimento degli interessi, a fronte di commesse, sulle anticipazioni concesse alle imprese industriali (cap. 09050/01).
ART. 22
Contributi per l’abbattimento del tasso di interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali
1. Gli incentivi previsti dal comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, sono estesi agli interventi previsti dalle leggi 28 febbraio 1986, n. 44 e 30 luglio 1990, n. 221; la relativa spesa è quantificata in lire 2.000.000.000 annui e fa carico alle disponibilità esistenti sui fondi di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 38 della medesima legge regionale n. 13 del 1991.
ART. 23
Operazioni di consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali
1. A valere sulle disponibilità esistenti sul capitolo 09045/ 08, gli interventi previsti dall’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, sono applicabili anche alle imprese che hanno avviato le iniziative ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive integrazioni e modificazioni.
2. I mutui previsti, in termini aggiuntivi rispetto al contributo, per i soggetti che hanno avviato iniziative ai sensi della predetta legge regionale n. 28 del 1984, possono essere concessi con la garanzia regionale prevista dalla stessa legge e liquidati dai competenti istituiti di credito ai fini della ripresa produttiva, anche nell’impossibilità di procedere a formale ipoteca sugli immobili realizzati in aree avute in concessione per un periodo non inferiore alla durata del mutuo.
ART. 24
Attuazione dell’intesa di programma per la Sardegna centrale Abrogazione della L.R. n. 1 del 1993
1. La legge regionale 8 febbraio 1993, n. 10, è abrogata.
2. Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è soppressa l’espressione " con esclusione dello stanziamento di lire 28.000.000.000 di cui alla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 10".
ART. 25
Portualità industriale
1. Per l’acquisto di mezzi di movimentazione di banchine, a fine del completamento operativo dei porti industriali della Sardegna di interesse nazionale ed internazionale è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000, in ragione di lire 13.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 24.000.000.000 per il 1996 (cap. 08181); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici di concerto con l’Assessore dei trasporti, a termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazione e integrazioni.
ART. 26
Fondo garanzia sussidiaria per il finanziamento al commercio
1. A parziale modifica dell’articolo 59 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42, gli oneri per le garanzie sussidiarie di cui agli articoli 57 e 58 della citata legge regionale n. 35 del 1991, previsti in lire 1.000.000.000 annui, gravano sul FOndo speciale di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 (cap. 07055).
ART. 27
Modifica della LR n. 40 del 1993 Interventi a favore dell’industria alberghiera
1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, la dizione " del pagamento delle rate relative agli anni 1993 e 1994" è sostituita con la seguente:
"del pagamento di un numero di rate semestrali non superiori a quattro, relative agli anni 1993-1994-1995".
2. I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente modifica.
ART. 28
Modifica della LR n. 51 del 1993 Provvidenze a favore dell’artigianato sardo
1. All’articolo 14 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"5. I contributi previsti dagli articoli 38, lettera b), e 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e dall’articolo 68, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono concedibili, in deroga al disposto del successivo articolo 17, sulla base di domande, inerenti prestiti accesi negli anni 1992 e 1993, presentate anteriormente alla data del 6 novembre 1993.
6. A tal fine sono prorogate le gestioni speciali costituite presso gli Istituti creditizie convenzionati".
ART. 29
Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 1982 e n. 9 del 1985 - Servizi di linea
1. Il termine fissato al primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, per la presentazione delle domande di contributo per l’acquisto di veicoli e per le infrastrutture, è anticipato al 31 dicembre di ciascun anno.
2. L’ammontare della sanzione amministrativa da comminare al viaggiatore sprovvisto del documento di viaggio o fornito di documento irregolare, previsto nell’articolo 17 della stessa legge regionale n. 16 del 1982, è rideterminato, entro i limiti minimo e massimo, pari rispettivamente, a dieci e trenta volte la tariffa evasa, con decreto dell’Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le aziende esercenti il trasporto pubblico di linea.
3. Le imprese richiedenti, i contributi previsti dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 9, devono disporre, oltrechè dei requisiti indicati all’articolo 3 della stessa legge regionale, anche della capacità economica adeguata ai servizi proposti.
ART. 30
Aziende di trasporto
1. E’ autorizzato, nell’anno 1994, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 (cap. 13002/ 01) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, dei contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi di esercizio.
2. E’ autorizzato, nell’anno 1994, lo stanziamento di lire 28.000.000.000 (cap. 13026) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, di contributi per investimenti previsti dalla legge n. 151 del 1981 e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 31
Contributo straordinario alle società di gestione degli aeroporti isolani
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in favore delle società di gestione degli aeroporti isolani a prevalente capitale pubblico, contributo per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture e per l’acquisizione di attrezzature, ai fini del miglioramento dei servizi aeroportuali.
2. Per la ripartizione dei contributi alle società di cui al precedente comma, la Giunta regionale approva, su proposta dell’Assessore ai trasporti, un programma pluriennale di riparto dei fondi, a termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Qualora il contributo sia concesso per la realizzazione o per il completamento di opere pubbliche, ovvero per la costruzione di opere o impianti fissi, l’Assessore regionale dei trasporti provvede all’erogazione del contributo con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I contributi per l’acquisto di attrezzature sono erogati con decreto dell’Assessore regionale dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e collaudo.
5. L’onere relativo all’applicazione degli interventi di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 22.000.000.000 in ragione di lire 9.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 4.000.000.000 per l’anno 1996 (cap. 13053).
ART. 32
Rifinanziamento degli interventi ex legge n. 268 del 1974
1. Sono autorizzati i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei programmi d’intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268:
a) programma d’intervento per gli anni 1982- 1984, approvato dal CIPE il 10 luglio 1985 - paragrafo 3.4. -
Interventi per lo sviluppo turistico - lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 8.3.4./ I), per la realizzazione di opere turistiche;
b) programma per l’anno 1985, approvato dal CIPE in data 20 marzo 1986 - paragrafo 3.3, punto 4 - parco progetti, indagini e studi - lire 2.000.000.000 per l’anno 1994 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 9.3.3./ I);
c) programma per gli anni 1988- 1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991:
1 - paragrafo 3.10 - ricerca scientifica e tecnologica - lire 2.640.000.000 per l’anno 1994 (titolo di spesa 11- 3- 10/ I), a favore del Centro Marino Internazionale ( IMC), per l’attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica;
2 - paragrafo 2.4 - Infrastrutture industriali - lire 13.000.000.000 per l’anno 1994 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 11- 2- 04/ I), per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna.
2. Gli stanziamenti di cui alla lettera a) sono iscritti nel bilancio regionale nel capitolo 98215, quelli di cui alle lettere b) e c), punto 1, nel capitolo 03034/ 01 e quelli di cui alla lettera c), punto 2, nel capitolo 09054; gli stessi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della citata legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti ai rispettivi titoli di spesa sopra indicati.
Capo IV
Interventi in materia di occupazione
ART. 33
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1984 Occupazione giovanile
1. Nell’articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è aggiunto il seguente comma:
"8. In conto delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al primo comma, nel caso del mancato rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le agevolazioni previste dall’articolo 3 della stessa legge n. 517 del 1975, per un periodo di cinque anni dalla data del contratto condizionato di mutuo".
2. A decorrere dall’anno 1995, l’attuazione della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli interventi in agricoltura, è demandata all’Agenzia regionale del lavoro, istituita dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33; gli organi già competenti alla spesa continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1994.
3. Per gli interventi urgenti per favorire l’occupazione, di cui alla allegata tabella I, in attuazione della legge regionale n. 28 del 1984, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
anno 1994 lire 66.500.000.000
anno 1995 lire 61.000.000.000
anno 1996 lire 61.000.000.000
4. Per i fini di cui al comma 3 possono essere autorizzati, con successiva legge finanziaria, ulteriori stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella succitata tabella I.
5. Alle pratiche in istruttoria a valere sulla legge regionale n. 28 del 1984, s applicano le direttive approvate con deliberazione della giunta regionale n. 30/ 7 del 26 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva l’estensione, per coloro che lo richiedano, dei benefici derivanti dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 7.
ART. 34
Finanziamento ai Comuni ex legge n. 28 del 1984
1. In deroga all’articolo 28 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, la validità dell’articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, istituito con l’articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, concernente il finanziamento dei Comuni di attività nei settori dei servizi socialmente utili e della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, è prorogata sino al 31 dicembre 1994.
2. Le spese per l’applicazione del precedente comma sono quantificate in complessive lire 7.000.000.000 così ripartire:
capitolo 10138
Servizi socialmente utili lire 3.500.000.000
OMISSIS
3. I Comuni, le Province e le Comunità montane inserite nel programma 1993 degli interventi di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984, adottano con formale deliberazione della Giunta regionale, che non abbiano potuto attivare il servizio entro il 31 dicembre 1993, possono ottenere il contributo nella misura prevista per l’anno 1993; a tal fine è attrezzata nell’anno 1994, la spesa di lire 4.180.000.000 (cap. 10138).
ART. 35
Modifiche alla legge regionale n. 33 del 1988 - Politiche attive del lavoro
1. La lettera h) dell’articolo 29 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modificazioni, è soppressa.
2. Il terzo comma dell’articolo 38 della legge regionale n. 33 del 1988, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Il direttore è scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro e/ o pluriennale comprovata esperienza nella direzione di strutture organizzative complesse".
ART. 36
Progetti comunali finalizzati all’occupazione
1. L’Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, articolato in tutti i Comuni della Sardegna e rivolto:
a) alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
b) al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali, di archeologia industriale e mineraria;
c) all’estensione ed alla cura del verde urbano.
2. Qualora il Comune ravvisi l’impraticabilità degli interventi nei settori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, può proporre l’attuazione di progetti negli altri settori previsti dal comma 1 del surrichiamato articolo 94.
3. Per la ripartizione dei fondi e per la procedura di attuazione dell’intervento, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo 94.
4. I Comuni sono tenuti a presentare le richieste, corredate dalla descrizione del progetto o dei progetti che intendono realizzare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e di bilancio.
5. L’inizio dell’esecuzione del progetto o dei progetti deve avvenire entro i successivi 60 giorni dall’avvenuta richiesta di cui al precedente comma 4, che vale unicamente come comunicazione, sia al fine della attribuzione dei fondi, sia ai fini del coordinamento.
6. L’attività di coordinamento è svolta tramite l’agenzia regionale del lavoro e consiste, essenzialmente, nell’assistenza amministrativa e nell’eventuale indicazione di procedure e metodologie di intervento, utili ai fini dell’ottimizzazione dei risultati d’insieme, su scala regionale e territoriale.
7. La spesa prevista per l’attuazione del presente articolo è determinata in lire 100.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 (cap. 10136).
ART. 37
Attività di ricerca
1. Al fine di promuovere l’impiego con contratti a termine in attività di ricerca di giovani nei laureati inoccupati, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni o figli di genitori nato in Sardegna, è autorizzata l’ulteriore complessiva spesa di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, da erogarsi per metà in parti uguali alle due Università sarde e per metà a consorzi, enti, istituti e società di ricerca (cap. 03034/01).
2. Gli interventi si articolano secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale che approva, altresì , il programma d’intervento à termini dell’articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/ I del programma di intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
ART. 38
Progetti speciali finalizzati all’occupazione
1. A parziale modifica di quanto disposto dall’articolo 27 della legge regionale 230 aprile 1993, n. 17, e dall’articolo 22 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, gli stanziamenti da destinare a progetti speciali finalizzati all’occupazione sono così rideterminati (cap. 01080);
anno 1994 lire 160.000.000.000
anno 1995 lire 160.000.000.000
anno 1996 lire 156.000.000.000
2. Le azioni 8 - progetti speciali di formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale - e 9 - studi finalizzati - del " Programma dei progetti speciali finalizzati a favorire l’occupazione, relativi agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, sono soppresse.
3. Sono fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 sui capitoli elencati nella tabella E allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6; ai relativi pagamenti provvedono gli organi già competenti all’assunzione degli impegni.
ART. 39
Borse di studio - LR n. 28 del 1984
1. A decorrere dall’anno 1994, la competenza in materia di borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corso post - universitari, di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport (cap. 11139).
2. Alla gestione degli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 11139 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
3. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, già competente alla spesa di cui al comma 1, continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 a valere sui capitoli 03071 e 03071/01.
Capo V
Disposizioni in materia di attività sociali e culturali
ART. 40
Integrazione del fondo sanitario nazionale
1. E’ autorizzato, nell’anno 1994, lo stanziamento complessivo di lire 365.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).
2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/ 02 e 12139/ 92, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Unità sanitarie locali, nel corso dell’anno 1994, rispettivamente, le somme di lire 2.500.000.000 e 7.500.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l’assistenza psichiatrica.
ART. 41
Maggiori oneri a carico dei bilanci delle UUSSLL per il 1994
1. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12113, una quota pari a lire 15.000.000.000 è riservata alla copertura di maggiori oneri che si determineranno nel corso dell’anno 1994, a carico dei bilanci delle UUSSLL in dipendenza di nuove assunzioni in deroga autorizzate sulla base della legislazione vigente.
2. Il trasferimento delle corrispondenti somme in favore del capitolo 12133, per la successiva attribuzione alle UUSSLL, viene disposto con le modalità previste dall’articolo 31, comma 1, della legge regionale di bilancio per l’anno 1994.
ART. 42
Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuto nell’uomo
1. L’onere derivante dall’applicazione della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 8, relativa alla disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell’uomo è valutato in annue lire 500.000.000; al relativo onere si fa fronte con quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione.
ART. 43
Sussidi agli infermi di mente
1. Per l’erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, à termini dell’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1986, n. 44, è autorizzata, i conto degli anni decorsi, la spesa di lire 85.000.000.000 (cap. 12001/ 08) così suddivisa:
anno 1994 lire 50.000.000.000
anno 1995 lire 15.000.000.000
anno 1996 lire 20.000.000.000
ART. 44
Piano dei contributi per le strutture socio - assistenziali
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 1o giugno 1993, n. 25, è sospeso, nell’anno 1994, il finanziamento ai Comuni relativamente al piano dei contributi per le strutture socio - assistenziali.
2. Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata, per l’anno 1994, la complessiva spesa di lire 7.000.000.000 (cap. 12001/02); il programma di spesa è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale à termini dell’articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 45
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 1988
1. Il fondo per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 1o giugno 1993, n. 25, può essere utilizzato anche per finanziare le spese derivanti dalla stipulazione di convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 4, dell’articolo 55, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, entro i limiti d’importo mensile stabiliti dal comma 3, dell’articolo 44, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.
2. Il comma 3 dell’articolo 55 della stessa legge regionale n. 4/ 88, è abrogato.
3. Per l’anno 1994, si prescinde l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali di cui all’articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purchè tali strutture risultino attivate da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell’Assessorato regionale competente, l’avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.
ART. 46
Contributo all’istituto dei ciechi di Cagliari
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1994, all’Istituto dei ciechi di Cagliari un contributo di lire 278.000.000, per le spese di gestione relative all’anno 1993 (cap. 11073).
ART. 47
Programma di formazione professionale
1. E’ sospesa l’applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall’articolo 31 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1994 è determinata in lire 65.000.000.000 (cap. 10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.
4. La spesa di cui all’articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 ed è così ripartita:
cap. 10001 lire 11.500.000.000
cap. 10002 lire 24.000.000.000
cap. 10002/01 lire 9.000.000.000
cap. 10003 lire 55.500.000.000
ART. 48
Pubblica istruzione
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell’anno scolastico 1993-1994 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
ART. 49
Interventi a favore delle Università
1. E’ autorizzata nell’anno 1994 la spesa di lire 20.000.000.000 per l’erogazione di contributi per interventi di edilizia universitaria (cap. 11077); il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia, ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Università di Sassari un contributo complessivo di lire 2.300.000.000 (cap, 11066) in ragione di lire 600.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 finalizzato al potenziamento dei servizi di informatizzazione e di lire 500.000.000 nell’anno 1994 per l’acquisto della sede per il dipartimento di storia.
3. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare al Comune di Nuoro un contributo di lire 40.000.000.000 (cap. 03034/ 01), in ragione di lire 5.000.000.000 per l’anno 1994, di lire 10.000.000.000 per l’anno 1995 e di lire 25.000.000.000 per l’anno 1996, per l’acquisizione di locali da destinare a sedi per corsi di laurea universitari compresi la ristrutturazione, la costruzione e l’ampliamento; i relativi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.03/I del programma d’intervento per gli anni 1988-1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.


Art.50
Scuole materne non statali
1. A rendicontazione dei contributi di cui agli articoli 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, modificata dall’articolo 111 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 le scuole materne non statali beneficiarie devono presentare al termine dell’anno scolastico, e comunque entro il 31 dicembre successivo, l’elenco analitico delle pezze giustificative e delle spese sostenute per il funzionamento e per il personale della scuola materna nell’anno scolastico, corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la loro rispondenza alla normativa vigente e la indicazione del domicilio fiscale presso il quale saranno custodite.
2. Le scuole materne beneficiarie dei contributi di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 e successive modificazioni, sono tenute alla conservazione presso il domicilio fiscale di tutta la documentazione contabile relativa alle sovvenzioni regionali per unperiodo di 5 anni dalla conclusione dell’anno scolastico cui si riferisce.
3. Le risultanze del rendiconto di cui al comma 1 sono approvate dall’Assessore regionale competente e notificate alla scuola materna entro un anno dal deposito del rendiconto. Il riscontro di irregolarità nell’attestazione di cui al comma 1, oltre a comportare la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti determina la rifusione con interessi, dei danni provocati all’erario e l’automatica esclusione dai benefici regionali per due anni.
4. L’Assessorato è tenuto a predisporre la modulistica che deve essere utilizzata obbligatoriamente dall’anno scolastico 1993- 1994 per gli adempimenti di cui al comma 1. di detta modulistica è data pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. A favore dei beneficiari di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 e dell’articolo 11 della legge regionale n. 11 del 1988, su richiesta dei medesimi, l’Assessore regionale della pubblica istruzione, con l’avvio dell’anno scolastico, è autorizzato, in mancanza dell’approvazione del piano di ripartizione delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 31 del 1984, a disporre l’erogazione di un’anticipazione finanziaria nella misura dell’80 per cento del contributo concesso per l’anno scolastico precedente. Detta concessione è subordinata alla certificazione di riapertura della scuola.


Art.51
Interventi socio - culturali
1. Per le finalità di cui al comma 6 dell’articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è autorizzato per l’anno 1994 un contributo straordinario di lire 400.000.000 (cap. 11105).

Capo VI
(Disposizioni a favore degli enti locali)
Art.52
Fondo perequativo per lo sviluppo e la realizzazione dei servizi comunali
1. Per concorrere nella spesa per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali gestiti in forma consorziata od associata è istituito un fondo perequativo con la dotazione complessiva di lire 9.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per l'anno 1994, lire 3.000.000.000 per l’anno 1995 e lire 4.000.000.000 per l'anno 1996 (cap. 04018/02).
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al precedente comma i consorzi o le associazioni di Comuni con popolazione di ameno duemila abitanti ed i cui Comuni consorziati od associati non abbiano ciascuno più di duemila abitanti. I costi di gestione dei servizi finanziabili col predetto fondo sono:
a) adduzione e distribuzione di acque pubbliche
b) raccolta, allontanamento e depurazione di acque reflue;
c) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
d) distribuzione di gas;
e) farmacie;
f) case di riposo e di ricovero;
g) asili - nido;
h) impianti sportivi;
i) mattatoi pubblici;
l) mense, comprese quelle ad uso scolastico.
3. Il contributo corrisposto per ciascun servizio gestito in forma consorziata od associata non può eccedere l’importo di lire 10.000 per abitante.
4. Il riparto annuale del fondo di cui al comma 1 è disposto dall’Assessore regionale competente in materia di enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 settembre dell’anno precedente quello cui le spese si riferiscono, a seguito di richiesta che i consorzi o le associazioni di Comuni abbiano presentato entro il 30 giugno.
5. Una quota non superiore a lire 500.000.000 della dotazione, relativa all’anno 1994, del fondo di cui al comma 1, è destinata al finanziamento delle spese da sostenersi, nel medesimo anno, da consorzi od associazioni di Comuni già costituiti, che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 marzo 1994.


Art.53
Destinazione dei fondi regionali giacenti presso Comuni
1. I Comuni che hanno beneficiato delle provvidenze disposte dalle leggi regionali 4 giugno 1971, n. 9, 26 aprile 1974, n. 6, 25 giugno 1984, n. 31, 11 ottobre 1971, n. 26 e 9 giugno 1989, n. 36, possono utilizzare le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nei modi e per le finalità previsti dalla legge regionale 1 - giugno 1993, n. 25.
2. L’accertamento dell’importo dei fondi di cui al primo comma e l’eliminazione degli eventuali residui passivi destinati all’utilizzo dei fondi medesimi ai quali non corrispondono effettive obbligazioni di spesa, è effettuato dagli stessi Comuni in sede di approvazione del conto consuntivo dell’anno 1993.
3. La destinazione dei fondi di cui al comma 1 è deliberata dai Consigli comunali contestualmente all’applicazione al bilancio di previsione dell’esercizio 1994 di una quota dell’avanzo di amministrazione di importo pari a quello accertato nei modi indicati al comma 2. Ove il risultato di amministrazione sia di segno negativo, non si fa luogo alla destinazione a nuovi dei fondi regionali anzidetti, che restano definitivamente acquisiti dal Comune a parziale ripiano del disavanzo stesso.
4. Le somme iscritte nel bilancio dell’anno 1994, ai sensi del comma 3, non formalmente impegnate entro il 31 dicembre 1995, devono essere riversate all’Amministrazione regionale entro il 31 gennaio 1996 a cura diretta dei funzionari competenti ad ordinare le spese ai sensi dell’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del regolamento di contabilità di ciascun Comune.


Art.54
Rimborsi per funzioni ex ONMI
1. I rimborsi relativi alle spese sostenute negli anni decorsi per lo svolgimento delle funzioni esercitate dalle province in esecuzione del RDL 8 maggio 1927, n. 798, nonchè per l’espletamento dei servizi già di competenza della soppressa Opera Nazionale Maternità Infanzia ( ONMI) trasferite alle Regioni con legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono disposti dall’Amministrazione regionale alle Province, sulla base delle delibere di ripartizione delle spese anticipate dalle stesse Amministrazioni, esecutive a termini di legge e rese esecutorie dal Prefetto, ai sensi dell’articolo 1 del RDL 16 luglio 1925, n. 1328.
2. Per le attività socio - assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI, le Amministrazioni provinciali, a partire dal 1994, predispongono un programma di attività da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale, à termini dell’articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le procedure di rimborso di cui al comma 1 sono estese ai Comuni nei quali risultano in attività asili nido già gestiti dalla soppressa ONMI, per gli anni dal 1982 al 1990.


Art.55
Concorso interessi sui mutui contratti da Consorzi di Comuni e da consorzi industriali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi fra Comuni ed ai consorzi industriali contributi in conto interessi dovuti per mutui contratti con enti di credito per la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento e la ristrutturazione di impianti per la depurazione delle acque reflue e delle relative condotte di raccordo con le reti fognarie, nonchè per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di pertinenza dei Comuni consorziati e dei consorzi industriali medesimi.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari, per singola operazione, alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo, determinati nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e la rata di ammortamento calcolata ad un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso.
3. Per l’applicazione del presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d’impegno (cap. 04019/01):
lire 5.000.000.000 dall’anno 1994 al 2008;
lire 5.000.000.000 dall’anno 1995 al 2009;
lire 10.000.000.000 dall’anno 1996 al 2010.


Art.56
Finanziamenti ai Comuni di Cagliari e Sassari per i convitti - DPR 19 giugno 1979, n. 348
1. Lo stanziamento jiscritto in conto del cpitolo 11032 per l’anno 1994 è ripartito tra i Comuni di Cagliari e Sassari, per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori, rispettivamente, presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all’anno scolastico 1994-1995.

Capo VII
(Disposizioni diverse)
Art.57
Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate
1. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n, 31, e 28 della legge regionale 20 aprile 1991, n. 13, possono essere contratti, per la parte residua, entro il 31 dicembre 1994 ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario e edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (cap. 03120, 03121 e 03122).

Art.58
Fiore sardo
1. Una quota pari a lire 400.000.000 del contributo a favore dell’Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna (cap. 06270/01) è destinata al finanziamento di un programma di ricerca per la valorizzazione del formaggio denominato "Fiore Sardo".

Art.59
Aziende foreste demaniali
1. Nello Statuto dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, modificato dalla legge regionale 5 luglio 1977, n. 19, al punto 1 è inserita la seguente lettera:
"h) perseguire le proprie attività istituzionali anche attraverso l’acquisto e la gestione, compresa la forma partecipativa, di società private.".
2. Per sostenere gli oneri derivanti dall’attività di cui al precedente comma è autorizzata, nell’anno 1994, l’erogazione di un contributo di lire 2.000.000.000 alla precitata Azienda (cap. 05036).


Art.60
Perizie dei lavori di sistemazione idraulico - forestali
1. Le perizie dei lavori di sistemazione idraulico - forestali eseguiti in economia da parte degli uffici forestali del Servizio ripartimentale delle foreste e dell’Azienda foreste demaniali non sono soggette al parere degli uffici o comitati previsti dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni.

Art.61
Interventi immediata in occasione di calamità naturali o di eccezionale avversità atmosferiche
1. E’ autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 10.000.000 per la realizzazione di interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per opere di prevenzione, qualora esista pericolo di danno imminente per la mancata esecuzione delle stesse (cap. 05111/23).
2. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, sulla base delle relazioni tecniche inviate dagli enti locali interessati e previo accertamento dei servizio regionale della Protezione civile sullo stato di emergenza in atto.
3. La spesa è effettuata mediante accreditamento ai tesorieri degli enti locali delegati, secondo le cadenze e le modalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.62
Modifiche all’art. 2 della LR n. 17 del 1993 Piano antincendi
1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 è integrato nel seguente modo:
"In deroga alla disposizione di cui sopra, gli ordini di accreditamento relativi all’attuazione del Piano antincendi sono disposti in unica soluzione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria della Regione".


Art.63
Interventi sugli stagni
1. Per l’esecuzione di opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni, le autorizzazioni di spesa di lire 7.000.000.000 e di lire 15.000.000.000, disposte rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, e dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 1o ottobre 1993, n. 50, sono differite all’anno 1994 (cap. 05078/ 08).

Art.64
Proroga dei benefici per la sospensione dell’attività di pesca negli stagni
1. I benefici di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 25, e successive modificazioni, concernente "Provvedimenti urgenti a sostegno dell’attività di pesca" sono prorogati per gli anni 1993 1994.
2. L’onere complessivo derivante dall’attuazione del presente articolo è valutato in lire 800.000.000 (cap. 05086).


Art.65
Ufficio regionale della fauna
1. Per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 19 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Art.66
Carta geologica
1. Ad integrazione dell’assegnazione statale relativa al programma generale per la cartografia geologica( CARG), è autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 660.000.000 per la realizzazione della carta geologica, in scala 1: 50.000, dei territori comunali di Muravera e Jerzu (cap. 09012).

Art.67
Alienazione di beni patrimoniali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, preferibilmente attraverso le forme contrattuali del pubblico incanto o della licitazione privata, propri beni non destinati ad usi collettivi generali ovvero di interesse ambientale o culturale non funzionalmente utilizzabili dell’Amministrazione regionale.
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sentita la competente Commissione consiliare, approva le relative direttive di attuazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all’individuazione dei beni da alienare.
4. La determinazione del valore di mercato dei beni da alienare viene effettuata dall’Ufficio tecnico erariale.
5. L’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica provvede a tutti i successivi adempimenti per l’attivazione e la definizione della vendita dei beni di cui al comma 3.


Art.68
Fondo accordi sindacali
1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014), relativamente al triennio 1994-1996, sono determinati in lire 11.793.000.000 per l’anno 1994, in lire 23.470.000.000 per l’anno 1995 ed in lire 33.044.000.000 per l’anno 1996.


Art.69
Convegni e pubblicazioni
1. A decorrere dall’anno 1994, le competenze in materia di convegno e pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d’intervento, indicate nella normativa regionale relativa agli interventi di cui ai capitoli elencati nella tabella F), allegata alla presente legge, sono attribuite all’Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, il quale propone alla Giunta regionale, à termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, un programma coordinato degli interventi.
2. A tal fine, nel bilancio della Regione per l’anno 1994 sono istituiti i capitoli 02159 e 02159/01 denominati:
"Organizzazione e partecipazione all’organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonchè pubblicazioni e simili", rispettivamente per " spese" e per " contributi".
3. La dotazione finanziaria dei predetti capitoli è determinata, rispettivamente, per l’anno 1994 in lire 2.2350.000.000 ed in lire 900.000.000, per l’anno 1995 in lire 1.000.000.000 ed in lire 450.000.000 per l’anno 1996 in lire 1.500.000.000 ed in lire 450.000.000; alla dotazione dei medesimi capitoli per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.
4. Gli organi già competenti alla spesa di cui al comma 1, continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 a valere sui capitoli di propria competenza di cui alla predetta tabella F).


Art.70
Studi, ricerche e collaborazioni
1. A decorrere dall’anno 1994, le competenze in materia di studi, progetti, ricerche e collaborazioni di qualsiasi natura e settore d’intervento, indicate nella normativa regionale relativa agli interventi di cui ai capitoli elencati nella tabella G), allegata alla presente legge, sono attribuite all’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio - Centro regionale di programmazione, il quale propone alla Giunta regionale, à termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, un programma coordinato degli interventi.
2. A tal fine, nel bilancio della Regione per l’anno 1994 sono istituiti i capitoli 03057 e 03058, denominati: " studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili", rispettivamente per " spese" e per " contributi".
3. La dotazione finanziaria dei predetti capitoli è determinata, rispettivamente per l’anno 1994 in lire 5.000.000.000 ed in lire 470.000.000; per l’anno 1995 in lire 2.500.000.000 ed in lire 450.000.000 e per l’anno 1996 in lire 3.000.000.000 ed in lire 450.000.000; alla dotazione dei medesimi capitoli per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.
4. Gli organi già competenti alla spesa di cui al comma 1, continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 a valere sui capitoli di propria competenza di cui alla predetta tabella G).
5. Dello stanziamento recato dal capitolo 03057 per l’anno 1994, la somma di lire 500.000.000 è destinata all’erogazione di un contributo all’Università degli studi di Cagliari per la stipula di una convenzione con la Stazione astronomica di Cagliari, per l’effettuazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un grande telescopio in Sardegna.
6. Il riscontro amministrativo relativo agli interventi di cui al comma 1 viene effettuato a termini dell’articolo 11, comma 7, della legge regionale 1o ottobre 1993, n. 50.


Art.71
Attribuzione competenze al Centro regionale di programmazione
1. Nel comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, tra le eccezioni relative ai capitolo della categoria di programma 03.08 sono inclusi i capitoli 03059/01 e 03069.

Art.72
Abrogazione di norme
1. E’ abrogato l’articolo 3, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25 (cap. 08236).
2. E’ abrogata la legge regionale 27 giugno 1979, n. 53 e successive integrazioni (cap. 10030).


Art.73
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1995-1995.

Art.74
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Data a Cagliari, addì 29 gennaio 1994
Cabras



Data a Cagliari, addì 29 gennaio 1994

Cabras