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Legge Regionale 9 febbraio 1994, n. 4

Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell’industria sughericola".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(Interventi a favore della sughericoltura)
Art.1
Programma straordinario per la sugheria
. La Regione Autonoma della Sardegna tutela le piante da sughero e le sugherete quali componenti dell’ambiente, del paesaggio, dell'economia e del patrimonio culturale dell’Isola e ne promuove lo sviluppo e la valorizzazione.
2. La Regione Autonoma della Sardegna promuove, anche tramite i propri enti strumentali, iniziative atte a valorizzare il prodotto sughero in tutte le sue utilizzazioni, con particolare riferimento alle opere pubbliche finanziate dall’Amministrazione regionale.
3. La Giunta regionale, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, ambiente e industria, su proposta dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, che si avvale per la formulazione della proposta della Stazione sperimentale del sughero, in attuazione dei programmi regionali di forestazione del Piano forestale nazionale previsto dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, " Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura", e dei regolamenti comunitari in materia di forestazione, approva nel contesto del programma pluriennale formulato ai sensi della legge regionale 1o agosto 1975, n. 33, e successive modificazioni, un programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura. Il programma definisce organicamente gli obiettivi e le strategie di settore a breve, medio e lungo periodo, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di estrazione del sughero e all’incremento delle unità produttive e dell’occupazione.
4. Il programma straordinario si svolge in poli di intensificazione sughericola, in territori di rilevante estensione compresi nella giurisdizione di uno o più comuni, interessati da una diffusa presenza di piante da sughero, costituente soprassuoli puri o misti, coetanei o disetanei, nei quali mediante azione programmata, coordinata e costante è possibile conseguire un notevole incremento della produzione sughericola, in termini di superficie di produttività .


Art.2
Attività di formazione
1. Allo scopo di favorire la formazione di maestranze qualificate, sia per quanto concerne l’estrazione del sughero, sia per le fasi successive riguardanti la lavorazione e la trasformazione, ivi comprese le lavorazioni artistiche, la Giunta regionale inserisce nei piani pluriennali ed annuali di formazione, di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), appositi corsi di formazione professionale.
2. L’attività di formazione si svolge nell’ambito dei poli di intensificazione sughericola di cui all’articolo 1.


Art.3
Contributi per la sughericoltura
1. Alla sughericoltura si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere mutui a tasso agevolato relativamente alla quota di spesa non ammessa a contributo.


Art.4
Attuazione del Regolamento( CEE) 2080/ 92 del 30 giugno 1992
1. In attuazione del Regolamento( CEE) 2080/ 92 del 30 giugno 1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della sughericoltura gli aiuti previsti dallo stesso Regolamento. A tal fine, ed in attuazione del Programma straordinario per la seghericoltura, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura e ambiente, approva un programma regionale di aiuti ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento ( CEE) 2080/ 92.
2. Il programma previsto dal comma 1 è attuato nell’ambito dei poli di intensificazione sughericola di cui all’articolo 1.


Art.5
Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola
1. Gli Ispettori ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in seguito denominati Ispettorati forestali, di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, comunicano ogni sei mesi alla Stazione sperimentale del sughero, i vincoli imposti e le autorizzazioni rilasciate in base alle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Gli Ispettori comunicano inoltre tutti i dati rilevati durante la loro attività necessari alla predisposizione degli aggiornamenti del programma pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura e della carta sughericola.


Art.6
Procedura per l'abbattimento delle piante da sughero
1. L’abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e lo sradicamento delle ceppaie ancora vitali, purché queste ultime siano presenti in misura non inferiore a 200 per ettaro, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione all’abbattimento o allo sradicamento delle ceppaie entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande.
3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande l’Ispettorato non provvede sulla domanda l’autorizzazione si intende concessa.
4. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso.


Art.7
Sanzioni per l’abbattimento delle piante da sughero senza autorizzazione
1. L’abbattimento di ciascuna pianta da sughero senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio, sia nella misura che nella minima, della sanzione prevista per l’abbattimento delle piante da sughero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate in attuazione del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).
2. Lo stanziamento di ciascuna ceppaia senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione prevista per l’abbattimento di una pianta da sughero di diametro inferiore a 5 centimetri nella prescrizione di massima e di polizia forestale.


Art.8
Sanzioni per la recisione dei rami
1. E’ vietato recidere rami dalle piante da sughero se da questo fatto derivi nocumento alla pianta. Si considera danneggiata la pianta allorché vengano recisi i cimali o rami in misura superiore ad 1/ 3 della chioma.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa pari a quella prevista per la recisione di rami nella prescrizione di massima e di polizia forestale.


Art.9
Definizione di sugheria
1. Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge sono considerati sugherie i soprassuoli forestali costituiti in prevalenza da piante da quercia di sughero di qualsiasi età e sviluppo che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano costituiti da piante da sughero, già demaschiate o meno, la cui copertura, effettuata dalle chiome, interessi più del 40 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta e sia presente e diffusa rinnovazione in qualsiasi stadio di accrescimento;
b) siano costituiti da soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti più del 50 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;
c) siano costituiti da ceppaie di quercia da sughero, degradate da azioni antropiche nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 200 per ettaro;
d) siano costituiti da soprassuoli forestali in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 600 per ettaro.


Art.10
Definizione di alberature sparse di sughero e formazione di sughera degradate
1. Sono da considerarsi alberature o formazioni degradate a sughera quei soprassuoli costituiti da piante di quercia da sughero, di qualsiasi età e sviluppo, che presentino i seguenti requisiti:
a) siano costituite da piante di sughera, già demaschiate o meno, la cui copertura reale effettuata dalla chioma interessi almeno il 20 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta;
b) i soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti almeno il 20 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;
c) i soprassuoli costituiti da ceppaie di quercia da sughero nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 150;
d) i soprassuoli in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 150 per ettaro.


Art.11
Individuazione delle sugherete
1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, anche su richiesta dei privati o dei Comuni, propongono all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente l’individuazione provvisoria delle sugherete così come definite dall’articolo 9 alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
2. La proposta di individuazione è notificata al proprietario della sughereta ed al Comune.
3. Entro 60 giorni dalla notifica il proprietario o il Comune possono inviare osservazioni all’Assessorato della difesa dell’ambiente, anche tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e richiedere l’esclusione di determinate sugherete dai vincoli previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
4. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente con proprio decreto individua le sugherete alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.


Art.12
Prima individuazione delle sugherete e norma di salvaguardia
1. In sede di prima applicazione gli Ispettorati ripartimentali delle foreste procedono entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge alla proposta di individuazione delle sugherete di cui all’articolo 9.
2. Per un periodo di un anno dall’entrata in vigore della presente legge alle sugherete definite dall’articolo 9, ancorché non sottoposte al vincolo idrogeologico, si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale


Art.13
Priorità nella concessione di provvidenze a favore della sughericoltura
1. Le provvidenze a favore della sughericoltura previste dall’articolo 3 e quelle concesse in attuazione del programma regionale di aiuti ai sensi del Regolamento( CEE) 2080/ 92 sono concesse prioritariamente:
a) alle sugherete di cui all’articolo 9;
b) alle alberature sparse di sughere e formazioni di sughere degradate di cui all’articolo 10, situate nell’ambito dei poli di intensificazione sughericola.


Art.14
Esercizio delle colture agrarie
1. L’esercizio nelle sugherete delle colture agrarie e gli interventi agronomici connessi, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l’Ispettorato non provvede sulla domanda l’autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
5. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso l’Assessore non provvede l’autorizzazione si intende concessa.


Art.15
Sanzione per l’esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione
1. La violazione delle disposizioni contenuta nel comma 1 dell’articolo 14 comporta una sanzione amministrativa:
a) di lire 200.000 a lire 500.000 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di assenza di autorizzazione;
b) da lire 50.000 a lire 200.000 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.


Art.16
Pascolo nelle sugherete
1. Il pascolo nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. L’autorizzazione non è richiesta per il pascolo nelle sugherete in cui è in atto la coltura agraria o lo è stata negli ultimi cinque anni.
2. L’autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni, e deve indicare il carico di bestiame ammissibile e le prescrizioni a cui attenersi.
3. Nelle sugherete disetanee con strato arbustivo chiuso e floristicamente diversificato può essere autorizzato il pascolo continuo per cinque anni.
4. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l’Ispettorato non provvede, l’autorizzazione si intende concessa.
6. In caso di diniego dell’autorizzazione l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
7. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso l’Assessore non provvede l’autorizzazione si intende concessa.


Art.17
Sanzione per pascolo non autorizzato
1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 16 sono punite con una sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capi di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell’autorizzazione.

Art.18
Decespugliamento e dicioccamento
1. Il decespugliamento e il dicioccamento nelle sugherete sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
2. Il decespugliamento, inteso come estirpazione di cespugli e arbusti, è consentito senza autorizzazione nelle sugherete nell’anno di estrazione del sughero, o in quello precedente, al fine di facilitare le relative operazioni. Il decespugliamento in tal caso può essere praticato solamente attorno alle piante da sughero già demaschiate e nella misura necessaria alle operazioni di estrazione del sughero.
3. Il decespugliamento consistente nella eliminazione dei cisteti puri derivati da pregresse attività agricolo - pastorali è consentito senza autorizzazione.
4. Il decespugliamento delle strutture viarie diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero è consentito senza autorizzazione.
5. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l’Ispettorato non provvede, l’autorizzazione si intende concessa.
7. In caso di diniego dell’autorizzazione l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
8. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso l’Assessore non provvede, l’autorizzazione si intende concessa.
9. Al fine di diminuire i danni provocati dagli incendi ed eliminare uno dei veicoli di propagazione dei medesimi, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo a fondo perduto ad ettaro, per il taglio dei cespugli e del sottobosco, in favore dei proprietari o possessori delle sugherete classificate ai sensi della presente legge. Il contributo è concesso previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione dei lavori nei soli riguardi forestali, da parte del competente Ispettorato ripartimentale delle foreste.


Art.19
Sanzioni per il decespugliamento e il dicioccamento non autorizzati
1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 18 comporta una sanzione amministrativa:
a) da lire 200.000 a lire 500.000 per ettaro di terreno interessato, nel caso di assenza dell’autorizzazione;
b) da lire 50.000 a lire 200.000 per ettaro di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.


Art.20
Demaschiatura
1. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata alla altezza di metri 1,30 da terra ed accertato in un minimo di centimetri 60.
2. Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorza misurate come dianzi specificato.


Art.21
Sanzione per demaschiatura irregolare
1. La violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.

Art.22
Estrazione del sughero
1. L’estrazione del sughero non è consentita per turni inferiori a 10 anni.

Art.23
Sanzione per l'estrazione irregolare del sughero
1. La violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 22 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.

Art.24
Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni
1. L’estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni può essere autorizzata dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio soltanto quando ragioni fisiologiche e particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività delle piante.
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l’Ispettorato non provvede l’autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione l’interessato, entro 30 giorni, può presentare, ricorso all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente.
5. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso.


Art.25
Modalità dell'operazione di decortica
1. L’operazione di decortica deve essere condotta a regola d’arte e cioè senza arrecare lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o " mammina".
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.


Art.26
Revoca delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni previste nei precedenti articolo possono essere revocate con provvedimenti motivati:
a) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;
b) in caso di violazione delle disposizioni della presente legge;
c) in caso di tagli generali o parziali;
d) in caso di incendi;
e) a causa di sopravvenute esigenze silvo - colturali.


Art.27
Periodo di estrazione del sughero
1. L’estrazione del sughero è consentita esclusivamente nel periodo indicato da apposito decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente. In assenza del decreto l’estrazione del sughero è consentita dal 1° maggio al 30 settembre.
2. Il decreto emanato su proposta degli Ispettori forestali, sentita la Stazione sperimentale del sughero, terrà conto della diversità macro e microclimatiche che influenzano il distacco della corteccia.
3. Coloro che intendono compiere estrazioni di sughero devono dare avviso alla stazione forestale competente per territorio.
4. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.
5. La violazione della disposizione contenuta nel comma 3 comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000


Art.28
Recidiva
1. La misura delle sanzioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 15,17, 19, 21, 23, 25 e 27 sono raddoppiate a carico di coloro nei cui confronti sia stata accertata definitivamente una violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge.

Art.29
Sanzioni previste da altre norme
1. Sono fatte salve le altre sanzioni in materia forestale ed ambientale previste dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Per quanto concerne le sanzioni amministrative previste sia dall’articolo 26 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico e sia della presente legge si applicano quelle più elevate.


Art.30
Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431
1. Sono fatti salvi i vincoli di tutela ambientale, e le relative procedure autorizzatorie, previsti dalla legge n. 431 del 1985 " Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".
2. Le piante da sughero che rivestono particolare interesse naturalistico o ambientale, anche se isolate, potranno essere classificate come monumento naturale e come tali non potranno essere sottoposte a tagli. La classificazione avviene con provvedimento dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, anche su motivata proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti locali, notificato ai proprietari ed al sindaco del Comune interessato che provvede alla pubblicazione nell’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Contestualmente alla emanazione del provvedimento l’Assessore della difesa dell’ambiente determina la somma dovuta al proprietario a titolo di indennizzo, che non può essere inferiore al prezzo di macchiatico corrente per la specie.
3. Il taglio, il danneggiamento e lo sradicamento di piante da sughero classificate e dichiarate monumento naturale costituiscono violazione e come tali soggiacciono alle sanzioni previste dalle norme in materia di tutela dell’ambiente.
4. Potrà essere autorizzato il taglio delle piante da sughero classificate ai sensi del presente articolo, con provvedimento dell’Assessore della difesa dell’ambiente, solamente nell’ipotesi che la pianta abbia esaurito le funzioni vitali. L’accertamento è effettuato dagli Ispettori ripartimentali delle foreste.


Art.31
Competenza ad irrogare le sanzioni
1. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
2. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, " Norme sui rapporti fra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa".
3. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge sono sospesi fino all’entrata in vigore del decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente previsto nel comma 2.


Art.32
Norma transitoria
. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle violazioni, ed ai relativi procedimenti amministrativi, delle disposizioni contenute nel Capo II della legge regionale 7 giugno 1989, n. 37, (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell’industria sughericola), purchè i relativi provvedimenti non siano ancora definitivi.

Art.33
Esclusione e revoca delle provvidenze
1. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, con provvedimento motivato, può negare o revocare, per un periodo sino a 10 anni la concessione delle provvidenze previste nel Capo I a favore di soggetti nei cui confronti siano state definitivamente accertate le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.


Art.34
Concessione delle provvidenze
. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente assegna agli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza le disponibilità del bilancio regionale per la concessione delle provvidenze del Capo I della presente legge, sulla base dei programmi di ripartizione approvati ai sensi dell’articolo 4, lettera l), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
2. Per l’assunzione degli impegni e l’ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione delle provvidenze, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l’emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.
3. L’emissione di ordinativi superiori alla somma di lire 600.000.000 deve essere preventivamente autorizzata dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.


CAPO III
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art.35
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 annue e gravano sui capitoli 05034/01 e 05034/02 dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994 - 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 35022 - (N.I) - 3.5.0
Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura
1994 PM
1995 PM
1996 PM.
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge a decorrere dall’anno 1997, pari a lire 1.000.000.000, si fa fronte con quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 annue e gravano sui capitoli 05034/ 01 e 05034/ 02 dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge a decorrere dall’anno 1997, pari a lire 1.000.000.000, si fa fronte con quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 annue e gravano sui capitoli 05034/ 01 e 05034/ 02 dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge a decorrere dall’anno 1997, pari a lire 1.000.000.000, si fa fronte con quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 annue e gravano sui capitoli 05034/ 01 e 05034/ 02 dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
06 - ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Cap. 06027 -
Contributi per l'incoraggiamento della silvicoltura e delle piccole industrie forestali (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, Legge 25 luglio 1952, n. 991, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, art. 16, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 41, L.R. 31 maggio 1984, n. 26)
1994 1.000.000.000
1995 1.000.000.000
1996 100.000.000
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03017 - Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale
1994
1995
1996 900.000.000
mediante riduzione per pari importo del punto 1 della Tabella B allegata alla legge finanziaria 1994.
In aumento
05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
Cap. 05034/01 -
(NI) 2.1.2.1.0.3.10.11 (03.08)
Spese per l’attuazione del programma regionale di forestazione in attuazione del Regolamento CEE n. 2080/ 92 del 30 giugno 1992 (art. 4 della presente legge)
1994 900.000.000
1995 900.000.000
1996 900.000.000
Capitolo 05034/02 -
(NI) - 2.1.1.6.3.2.10.11 (08.02)
Contributo per il taglio dei cespugli e del sottobosco delle sugherete al fine della prevenzione degli incendi (art. 18, comma 9, della presente legge)
1994 100.000.000
1995 100.000.000
1996 100.000.000
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge a decorrere dall’anno 1997, pari a lire 1.000.000.000, si fa fronte con quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.


CAPO IV
(DISPOSIZIONI FINALI)
Art.36
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta del regolamento di attuazione della stessa.

Art.37
Revoca delle provvidenze
. Le provvidenze previste dalla presente legge sono revocate con provvedimento dell’Assessore regionale competente se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.

Art.38
Attività informativa
1. Gli Ispettorati dipartimentali curano che le disposizioni della presente legge siano portate a conoscenza degli interessati attraverso campagne mirate di prevenzione e informazione.

Art.39
Abrogazione
1. Sono abrogati i Capi I e II, e l’articolo 45 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell’industria sughericola.".

Art.40
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 febbraio 1994
Cabras



Data a Cagliari, addì 9 febbraio 1994

Cabras