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Legge Regionale 24 febbraio 1994, n. 7

Norme per il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28 e del Regolamento 12 febbraio 1982 relativi al Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina l' istituzione ed il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo

Art.2
Composizione, elezione, durata
1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato a due terzi, il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo, d'ora in avanti denominato Comitato, composto da nove membri scelti fra esperti di comunicazione, informazione e produzione radiotelevisiva.
2. I curricula dei candidati devono essere presentati, a cura dei diretti interessati, almeno
una settimana prima della data fissata per la votazione, alla Presidenza del Consiglio regionale che li trasmette in copia ai singoli consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro 30 giorni dalla elezione.
4. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del Comitato successivo.
5. Il Comitato elegge, nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e due vice presidenti. Per l'elezione dei vice presidenti ciascun componente il Comitato vota un solo nominativo, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A maggioranza semplice viene eletto anche un segretario - tesoriere.
6. I componenti il Comitato sono eleggibili per non più di due mandati. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità , il Consiglio regionale provvede alla surroga nel rispetto delle minoranze.
7. I componenti decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato. La decadenza è comunicata alla Presidenza del Consiglio regionale entro tre giorni dalla presa d'atto da parte del Comitato.


Art.3
Regolamento interno
1. Per la sua organizzazione interna il Comitato si dota di un regolamento che, dopo l'approvazione a maggioranza assoluta, deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art.4
Incompatibilità
1. La carica di componente il Comitato è incompatibile con:
a) la carica di consigliere regionale, Presidente del Consiglio provinciale, Presidente di Comunità montana, Sindaco, Assessore di ente locale territoriale;
b) qualifica di amministratore, dirigente, socio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi ed impianti e quelle di produzione o gestione di pubblicità ;
c) la qualifica di amministratore di enti, istituiti o aziende della Regione;
d) la qualifica di dipendente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi ed impianti e quelle di produzione o gestione di pubblicità , nonché con lo svolgimento di attività professionale per conto della società o delle imprese medesime.
2. Le incompatibilità di cui alle lett. b) e d) operano altresì rispetto alle società ed imprese direttamente o indirettamente controllate dai soggetti ivi elencati o ad essi collegate.


Art.5
Funzioni
1. Il Comitato è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alla Regione dalla legge n. 223 del 1990.
2. In tale ambito il Comitato:
a) esprime il parere e collabora alla proposizione di eventuali ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle poste alla Regione, così come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge n. 223 del 1990;
b) collabora all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19, della legge n. 223 del 1990;
c) esprime, il parere sui provvedimenti che la Regione stessa può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 223 del 1990;
d) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali e nazionali di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 223 del 1990 e per campagne di mobilitazione a fini sociali promosse dalla Regione o da enti strumentali della Regione;
e) formula proposte al Consiglio di amministrazione, alla Direzione generale e alla Direzione regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale, nonché in merito alla normale programmazione sia radiofonica sia televisiva in ambito regionale;
f) regola l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali programmate dalla concessionaria pubblica secondo le norme della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizio radiotelevisivi.
A tal fine il Comitato predispone apposito regolamento d'accesso, che è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato sul B.U.R.A.S.;
g) esprime il parere in ordine ai contenuti ed alle modalità di attuazione delle convenzioni e delle intese che la Regione, i suoi organi istituzionali, i suoi enti strumentali ed i concessionari di pubblici servizi regionali stipulano con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con i concessionari privati;
h) assume ogni opportuna iniziativa in sede regionale al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, in relazione alla tutela ed alla promozione dell'identità culturale in Sardegna;
i) formula, in prossimità della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e delle assemblee degli enti locali territoriali, un codice di comportamento per le trasmissioni elettorali dei concessionari radiotelevisivi privati e per le tribune elettorali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale. Tale codice di comportamento è approvato dal Consiglio regionale.
3. Il Comitato, inoltre:
a) esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministro delle poste e telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1990;
b) collabora al censimento delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, il cui elenco deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale;
c) segue le rilevazioni degli indici d'ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private;
d) cura i rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna per quanto previsto dagli articoli 28 e 11 della legge n. 223 del 1990, e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39.


Art.6
Pareri
1. Gli organi, gli uffici, gli enti regionali, nonché i concessionari di pubblici servizi regionali sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il parere del Comitato ogni qualvolta debbano deliberare in materia radiotelevisiva ed a motivare l'eventuale non conformità dei relativi provvedimenti al parere medesimo.
2. Tale parere viene espresso secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40


Art.7
Rapporti con altri organi
1. Il Comitato è tenuto a trasmettere le proprie deliberazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, all'Assessore regionale ed al Presidente della Commissione consiliare competenti in materia di informazione.

Art.8
Forme di partecipazione
1. Il Comitato promuove ed attua idonee forme di collaborazione con le emittenti private operanti nella Regione e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con gli organismi sindacali degli operatori dell'informazione, con gli Ordini professionali, con gli organismi culturali e con tutti i soggetti interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodi e consultazioni sugli atti ed i pareri che la presente legge gli demanda.
2. Il Comitato promuove altresì periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa e collabora alla loro organizzazione.


Art.9
Sede e funzionamento
1. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed è assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio, la cui dotazione dovrà essere prevista nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale e definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato medesimo.

Art.10
Programmazione dell'attività
1. Il Comitato presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed all'Assessorato regionale competente, un programma - quadro delle attività previste per l'anno successivo ed un dettagliato conto consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il conto consuntivo riguarda sia le attività di competenza del Comitato, sia quelle ad esso affidate ai sensi della presente legge, comprese le attività di studio e ricerca, le consulenze, le rilevazioni e le pubblicazioni degli indici di ascolto.
3. I documenti di cui al comma 1 sono sottoposti, dalla Presidenza del Consiglio regionale, al parere della competente Commissione consiliare.


Art.11
Relazione annuale
1. Il Comitato, oltre al programma - quadro ed al conto consuntivo di cui all'articolo 10, presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio regionale, di norma entro il mese di gennaio, una relazione sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali osservazioni e proposte di intervento agli organi regionali.
2. Detta relazione è sottoposta al parere della competente Commissione consiliare.


Art.12
Indennità e rimborso spese
1. Ai componenti il Comitato, purché non dipendenti dall'Amministrazione regionale, viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, la medaglia giornaliera di presenza stabilita dall'articolo 1, comma 3, lett. c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
2. Per il Presidente del Comitato, la misura della medaglia giornaliera di presenza di cui al comma 1 è raddoppiata.
3. Al Presidente ed ai componenti il Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, compete il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla vigente normativa regionale per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.


Art.13
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge
stessa


Art.14
Abrogazione
1. La legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28 (Finanziamento dell'attività del Comitato per il servizio radiotelevisivo) ed il Regolamento del Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo, approvato dal Consiglio regionale il 12 febbraio 1981, sono abrogati.
2. Le giacenze di cassa eventualmente ancora esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e conseguenti a stanziamenti erogati, in base alla legge regionale n. 28 del 1983, all'ex Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo a suo tempo costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, vengono trasferite al Comitato istituito con la presente legge.


Art.15
Norma finanziaria
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.
2. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta lo stanziamento del cap. 01001 è incrementato di lire 50.000.000 per gli anni 1994- 1995 e 1996.
3. Alla relativa spesa di lire 100.000.000 si fa fronte:
a) quanto a lire 50.000.000 con lo storno dal cap. 03016 del bilancio della Regione per gli anni 1994- 1995 e 1996 e la conseguente riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria;
b) quanto a lire 50.000.000 con l'utilizzo dello stanziamento di pari importo esistente sul capitolo 01001, previsto dalla legge regionale n. 28 del 1983 che con la presente legge viene abrogata.
4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 01001 del bilancio della Regione per il 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successive.


Art.16
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 febbraio 1994
Cabras



Data a Cagliari, addì 24 febbraio 1994

Cabras