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Legge Regionale 24 febbraio 1994, n. 8

Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livello.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. Al fine di favorire il potenziamento dei servizi di collegamento dell'Isola, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di imprese o enti che esercitano servizi pubblici di linee aeree di terzo livello per il trasporto collettivo di persone.
2. Sono considerate al terzo livello quelle linee aeree esercitate a mezzo di aeromobili ed elicotteri con capacità di trasporto non superiore a 50 passeggeri e non inferiore a 9 passeggeri.


Art.2
Contributo
1. Allo scopo di assicurare un regolare servizio di trasporto viene corrisposto un contributo, tendente a ripianare perdite derivanti al vettore dalla eventuale mancata occupazione della totalità dei posti offerti, a favore delle società esercenti il servizio e ricomprese in un organico programma annuale predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti.

Art.3
Misura del contributo
1. Il contributo è corrisposto solo ed esclusivamente in riferimento al 55 per cento dei posti offerti sulle linee aree indicate nei piani annuali di interventi approvati dalla Giunta regionale come disposto dall'articolo 6.
2. Il contributo sarà erogato solo per un triennio e sarà corrisposto nel primo anno in misura pari al 100 per cento della tariffa approvata, nel secondo anno in misura pari al 75 per cento e nel terzo anno in misura pari al 50 per cento.
3. Il contributo verrà erogato limitatamente ai posti non venduti e riferiti alla disponibilità di cui al comma 1


Art.4
Soggetti beneficiari
1. I contributi possono essere concessi ad imprese ed enti regolarmente autorizzati per l'esercizio di collegamenti esercitati con aerei o con elicotteri e che siano forniti di attrezzatura tecnica e di una struttura organizzativa adeguata.

Art.5
Richiesta di contributo
1. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi per l'anno 1994 devono presentare all'Assessorato regionale dei trasporti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, apposita istanza corredata della seguente documentazione:
a) relazione documentata dell'attività ;
b) relazione tecnica contenente il programma dei servizi proposti, gli itinerari, le frequenze, gli orari, nonché le tariffe proposte con l'indicazione analitica della composizione di queste ultime;
c) relazione illustrativa dei mezzi di trasporto da adibire ai servizi e pianta organica del personale addetto;
d) piano economico finanziario di gestione e conto economico preventivo di puro esercizio;
e) dichiarazione di non usufruire di altri interventi finanziari per le stesse finalità , o di usufruire di altra contribuzione corredata della documentazione rilasciata dal soggetto erogatore, con precisa indicazione dell'ammontare della sovvenzione.
2. Le domande di contributo per gli anni successivi, corredata della documentazione, dovranno pervenire all'Assessorato regionale dei trasporti entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si chiedono i contributi.


Art.7
Convenzione
1. L'erogazione dei contributi previsti nel piano agli enti ed imprese è subordinata alla stipula di una convenzione che deve contenere:
a) il divieto di apportare variazioni od interruzioni, anche temporanee, al programma di esercizio approvato dall'Assessorato regionale dei trasporti e l'obbligo di segnalare immediatamente eventuali variazioni od interruzioni dovute a causa di forza maggiore;
b) l'obbligo di applicare ai servizi le tariffe autorizzate dall'Assessorato regionale dei trasporti con esclusione di imporre, anche temporaneamente ed a qualsiasi titolo, sovrapprezzi sui titoli di viaggio;
c) l'obbligo di tenere in perfetta efficienza i mezzi adibiti al servizio;
d) l'obbligo di osservare la vigente normativa di legge e contrattuale nei confronti del personale dipendente e di mantenere la dotazione organica approvata dall'Assessorato regionale dei trasporti.


Art.8
Erogazione dei contributi
1. L'Assessorato regionale dei trasporti con proprio decreto provvede all'erogazione dei contributi, per semestralità e previa verifica relativa all'effettiva non utilizzazione dei posti disponibili sui mezzi impiegati nel servizio ammesso a contributo.
2. La mancata vendita dei posti offerti deve essere opportunamente documentata e certificata dalla direzione della competente circoscrizione aeroportuale.
3. L' Assessorato regionale dei trasporti vigila sulla regolarità dei servizi.


Art.9
Acconti
1. L'Assessore regionale dei trasporti con proprio decreto può corrispondere acconti nella misura massima del 50 per cento dei contributi previsti dal piano, previo rilascio di adeguata fidejussione.
2. All'atto dell'erogazione del contributo si procederà ai necessari conguagli.


Art.10
Accertamenti
1. L'accertamento della regolarità ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'osservanza delle disposizioni indicate dall'articolo 7 sono effettuati dell'Assessorato regionale dei trasporti.

Art.11
Infrastrutture aeroportuali di terzo livello
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici e dell'Assessore regionale della programmazione, presenta un piano triennale per gli aeroporti di terzo livello.
2. Il piano è adottato con decreto del Presidente della Giunta ed è emanato dopo aver acquisito il parere della competente Commissione consiliare.
3. Il parere dovrà essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano, trascorso tale termine il piano medesimo si intenderà approvato.
4. Alla fine di ciascun anno dall'approvazione del piano, l'Assessore regionale dei trasporti trasmette alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.


Art.12
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 e gravano sul capitolo 13054 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994, 1995 e 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
13 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei trasporti
In aumento
Capitolo 13054 -
(NI) 2.1.2.4.3.3.09.21 (02.06) - Contributi ad imprese o enti che esercitano servizi pubblici di linee aeree di terzo livello per il trasporto collettivo di persone ed a cooperative, imprese o enti che esercitano servizi di voli a richiesta (art. 2 della presente legge)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 2.000.000.000
1996 lire 2.000.000.000
03 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
In diminuzione
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1994).
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 2.000.000.000
1996 lire 2.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge finanziaria 1994).
VOCE 4
1994 - -
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire 2.000.000.000
VOCE 7
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire 0
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 febbraio 1994

Cabras