Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 10
Differimento di termini recati dalla legge regionale14 settembre 1993, n. 41 (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. Il termine di novanta giorni recato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento), è differito al 31 ottobre 1994.Art.2
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 14 marzo 1994
Cabras
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