Legge Regionale 2 giugno 1994, n. 25
Misure urgenti di salvaguardia della continuità dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione dei procedimenti di mobilità verticale di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. Nei confronti del personale di cui al precedente comma l’attribuzione del profilo professionale è portata a compimento nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 24 del 1989.
Art.2
2. Al predetto concorso sono ammessi i funzionari dell’ottava qualifica funzionale in possesso del diploma di laura.
3. Costituiscono titoli valutabili:
a) l’anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica;
b) le funzioni di direzione previste dall’articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41.
4. Le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli, per la composizione della commissione esaminatrice e per la formazione della graduatoria sono stabiliti con il decreto di indizione del bando.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 giugno 1994.
Melis
Data a Cagliari, addì 2 giugno 1994
Melis