Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
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Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 27

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - (Legge finanziaria 1994)"
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, l’importo erroneamente indicato in lire 1.650.000.000.000 è modificato in lire 1.750.000.000.000.
2. Nello stesso comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 1994, così come modificato dal precedente comma, l’importo di lire 1.750.000.000.000 è sostituito dall’importo di lire 1.900.000.000.000 e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) lire 335.000.000.000 per l’anno 1994, lire 45.000.000.000 per l’anno 1995 e lire 70.000.000.000 per l’anno 1996 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.".
3. Nel succitato articolo 1 della medesima legge regionale n. 2 del 1994:
a) la tabella H prevista dal comma 2 ed allegata alla legge regionale medesima è sostituita da quella allegata alla presente legge;
b) l’espressione contenuta nel comma 3 "quello di cui alla lettera c) da data anteriore al 1 gennaio 1995" è sostituita dalla seguente: "quelli di cui alla lettera c) rispettivamente, da data anteriore al 1o gennaio 1995, al 1o gennaio 1996 e al 1o gennaio 1997.";
c) gli oneri relativi alla stipulazione ed ammortamento dei mutui previsti dal comma 5 sono sostituiti dai seguenti:
1994 lire 119.348.000.000
1995 lire 284.572.000.000
1996 lire 304.958.000.000
dal 1997 al 2008 lire 316.263.000.000
2009 lire 213.118.000.000
2010 lire 52.780.000.000
2011 lire 25.174.000.000


Art.2
Fondo per nuovi oneri legislativi
1. Nella tabella B, allegata alla legge regionale n. 2 del 1994, è istituita la seguente voce, con gli importi accanto alla stessa indicati: voce n. 11 - Quadro comunitario di sostegno - Programma operativo settore pesca
1994 lire 12.600.000.000
1995 lire 14.000.000.000
1996 lire 5.000.000.000
conseguentemente è ridotta, negli stessi anni e per gli stessi importi, la voce n. 6 "Programmi comunitari FEOGA", della medesima tabella B.


Art.3
Manutenzione degli edifici pubblici statali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, nell’anno 1994, ad anticipare la somma di lire 757.000.000 in conto delle assegnazioni dello Stato per la manutenzione degli edifici pubblici statali, ai sensi dell’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (cap. 04024/03).
2. Fino a concorrenza della suddetta anticipazione di lire 757.000.000, le assegnazioni dello Stato per le finalità di cui al comma 1 devono essere imputate al capitolo 36210 dello stato di previsione dell’entrata, a titolo di ricupero.
3. Le eventuali minori assegnazioni dello Stato restano a carico del succitato capitolo 04024/03.


Art.4
Edilizia abitativa e sanitaria
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, gli ulteriori seguenti stanziamenti (cap. 08112):
anno 1994 lire 50.000.000.000
anno 1995 lire 55.000.000.000
anno 1996 lire 90.000.000.000
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale nº 2 del 1994, è autorizzata, nell’anno 1994, l’ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08070/03).


Art.5
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 Spese di primo intervento per calamità naturali
1. Nel primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, il termine "sessanta giorni" è sostituito da "novanta giorni".
2. L’ampliamento del termine di cui al comma 1 si applica anche alle domande di contributo presentate ai sensi della surrichiamata legge regionale n. 28 del 1985 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora stato emesso il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo.


Art.6
Interventi negli stagni
1. Per la realizzazione di opere di sistemazione e di regolazione idraulica negli stagni, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, nell’anno 1994, l’ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 05078/08).

Art.7
Concorso interessi mutui miglioramento fondiario
1. Ad integrazione delle assegnazioni disposte dallo Stato per l’erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzata, con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 8.000.000 nell’anno 1994 e di lire 14.000.000 nell’anno 1995 (cap. 06065/01).


Art.8
Organismi comprensoriali
1. I termini previsti dall’articolo 9 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, così come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31, sono prorogati di ulteriori 180 giorni; i liquidatori, oltre i compiti loro assegnati, possono adottare i provvedimenti relativi all’attuazione delle opere finanziate con la riforma agro - pastorale di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, nonchè i provvedimenti relativi agli interventi finanziati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Le competenze dei disciolti organismi comprensoriali in ordine al ricevimento e al l’istruttoria delle domande ed alla liquidazione delle somme relative alla indennità compensativa, di cui al Regolamento CEE 2328/91, sono attribuite all’Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura( ERSAT).
3. Le competenze in ordine al finanziamento degli investimenti collettivi a carattere zootecnico, ai sensi del Regolamento CEE 797/85 e successive modificazioni, da attuarsi secondo le direttive tecnico - procedurali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 23/68 del 19 maggio 1987, già attribuite agli organismi comprensoriali dall’articolo 45 della legge regionale 23 marzo 1979, nº 19, modificato dall’articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 19, sono demandate alle Comunità montane, previa individuazione delle medesime, con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine i liquidatori sono autorizzati a versare nel bilancio delle Comunità montane le eventuali disponibilità non ancora impegnate relative alle assegnazioni disposte con deliberazione della Giunta regionale n. 29/32 del 24 aprile 1987, a valere sul capitolo 06034 del bilancio della Regione, previa rendicontazione delle somme già utilizzate. Le Comunità montane utilizzano i fondi secondo le direttive contenute nella citata deliberazione della Giunta regionale nº 29/32 del 1987.


Art.9
Interventi nel settore economico
1. Per far fronte ai danni causati alle strutture ed attrezzature di pesca ed alle produzioni dei compendi ittici e degli impianti di acquacoltura della Sardegna orientale, in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni del Sarrabus e dell’Ogliastra, nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 1993, è autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 05093).
2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è autorizzato a concedere ai titolari dell’esercizio di pesca nei compendi ittici danneggiati, ai gestori d’impianti d’allevamento di specie ittiche ed ai proprietari d’imbarcazioni da pesca, contributi finalizzati alla ricostruzione degli impianti, delle infrastrutture, delle strutture e delle attrezzature danneggiate, alla riparazione e sostituzione delle barche da pesca, all’indennizzo dei danni subiti dalla produzione dei compendi e dagli impianti di allevamento.
3. L’ammontare del contributo è erogato, entro il limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, in misura pari alla spesa sostenuta o da sostenere o al danno documentato, e/o ammesso, dalle ditte danneggiate.
4. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, à termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.
5. A fronte degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo I - fermo temporaneo delle navi da pesca - della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, nell’anno 1994, l’ulteriore complessiva spesa di lire 1.200.000.000, di cui lire 300.000.000 riferite all’anno 1992 e lire 900.000.000 riferite all’anno 1993 (cap. 05085/02).
6. Il termine di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 25 del 1991 è abrogato; si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia.
7. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal comma 5.1 dell’articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, così come modificato dall’articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i seguenti limiti d’impegno:
a) lire 1.400.000.000 dal 1994 al 2008;
b) lire 700.000.000 dal 1995 al 2009;
le relative annualità sono iscritte nei corrispondenti bilanci della Regione (cap. 07070). Il tasso a carico del mutuatario indicato nel succitato comma 5.1, deve intendersi sostituito da quello previsto dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40. Le suddette disponibilità sono assegnate agli enti creditizi convenzionati per la gestione ed amministrazione dei fondi istituiti in applicazione della citata legge regionale n. 40 del 1993, di cui costituiscono specifici sottoconti.
8. Per le finalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23, è autorizzato, nell’anno 1994, l’ulteriore stanziamento di lire 500.000.000 (cap. 09045/01).
9. Il limite d’impegno di lire 45.000.000.000 autorizzato dalla legge regionale 28 aprile 1993, nº 21, è ridotto, per l’anno 1994, di lire 500.000.000 (cap. 09042/03).


Art.10
Interventi sociali e per l’occupazione
1. E’ autorizzata, nell’anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 a favore della società a capitale pubblico Iniziative Sardegna SpA (INSAR), quale contributo sulle spese di funzionamento relative al perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell’articolo 2 ter del decreto legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito con modificazioni dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, così come sostituito dal comma 9 dell’articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (cap. 10213).
2. E’ autorizzata, nell’anno 1994, l’ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 (capº 01068); il sussidio previsto dalla stessa legge non può essere ripetuto per più di una volta.
3. Nell’articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2:
a) le parole "può proporre", previste nel comma 2, sono sostituite da "propone";
b) il termine di 60 giorni, previsto nei commi 4 e 5, è prorogato, per l’anno 1994, quanto al comma 4, di 60 giorni e quanto al comma 5, di 30 giorni;
c) la previsione di spesa di lire 100.000.000.000 determinata per l’anno 1994 dal comma 7 è rideterminata in lire 98.000.000.000 (cap. 10136).
4. I contributi previsti nel primo comma dell’articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, sono rideterminati come segue:
a) lire 600.000 agli elettori provenienti dai Paesi aderenti all’Unione Europea;
b) lire 700.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell’area europea;
c) lire 1.200.000 agli elettori provenienti dai Paesi extraeuropei; gli stessi sono concessi tenuto conto, altresì , dei commi 5 e 6 del presente articolo.
5. Ove si verifichi un doppio spostamento dell’elettore per la partecipazione al secondo turno elettorale previsto dalla legislazione vigente per il rinnovo del Consiglio regionale, i contributi di cui al comma precedente sono erogati per ciascun viaggio effettuato dall’elettore e debitamente documentato, nel rispetto delle procedure stabilite nell’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 9.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per la partecipazione all’elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia e dei Consigli comunali e provinciali, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, come modificato dall’articolo 46 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.
7. La maggiore spesa per l’attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo è valutata, per l’anno 1994, in lire 2.000.000.000; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio (cap. 02145).


Art.11
Interventi nel settore dell’igiene, della sanità e dell’assistenza
1. I rimborsi ed i sussidi disposti dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, con gli aggiornamenti previsti dall’articolo 65 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono erogati, ai richiedenti che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1993, a decorrere dalla data di accertamento delle patologie contemplate dall’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1983; ai relativi oneri valutati in lire 500.000.000 per l’anno 1994, si fa fronte con le disponibilità recate dal capitolo 12001/01 del bilancio della Regione per lo stesso anno.
2. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le deliberazioni della Giunta regionale finalizzate alla ripartizione agli Enti locali delle somme destinate a sussidi e rimborsi ai talassemici, a norma della legge regionale n. 27 del 1983, e successive modificazioni, ed ai nefropatici, a norma della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, e successive modificazioni, non sono soggette al parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza.
3. In relazione alla variata cadenza temporale nel trasferimento dei mezzi finanziari in favore delle Unità Sanitarie Locali - derivata dalla disciplina introdotta dal comma 17 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 - le stesse sono tenute ad erogare gli acconti previsti dall’articolo 67 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, con periodicità mensile.
4. Per le prestazioni rese, i Centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono autorizzati a procedere al relativo addebito mediante contabilità mensile, da presentare alla competente Unità Sanitaria Locale entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni stesse.
5. Gli acconti di cui al precedente comma 3 devono essere erogati entro la fine del mese di presentazione della relativa contabilità , unitamente al saldo della contabilità precedente, debitamente verificata e liquidata.
6. Per gli acconti riferiti alle prestazioni che continuano ad essere contabilizzate con periodicità trimestrale restano valide le modalità di erogazione disciplinate dal richiamato articolo 67 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
7. L’integrazione della Regione per il finanzia mento della spesa in conto capitale riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è incrementata, per l’anno 1994, di lire 400.000.000 (cap. 12139/02).
8. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 12133/02, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle Unità Sanitarie Locali la somma di lire 100.000.000, per la concessione di contributi, fino alla misura massima di lire 4.000.000 ad intervento per le spese funerarie dei donatori d’organo.
9. Per le finalità previste dall’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 1994 è autorizzata, per l’anno 1994, l’ulteriore spesa di lire 6.500.000.000 (cap. 08073/01).
10. L’autorizzazione di spesa di lire 7.000.000.000 disposta dall’articolo 44 della legge regionale n. 2 del 1994 è rideterminata in lire 500.000.000 (capº 12001/02).
11. L’attuazione dei lavori di costruzione, adeguamento e ristrutturazione delle opere destinate a servizi socio - assistenziali, previste dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e comprese nei programmi predisposti dall’Assessorato regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, è delegata agli Enti locali; l’Assessorato medesimo si riserva la facoltà di effettuare, anche in corso d’opera, accertamenti e controlli di natura amministrativa, tecnica e contabile circa il rispetto delle leggi di finanziamento, nonchè sulla corretta esecuzione delle opere e può altresì promuovere, in caso di inadempienza, gli interventi sostitutivi di legge.


Art.12
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12
1. Nella legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, sono introdotte le seguenti modifiche:
1. Nella legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il secondo comma dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: "Nei Comuni ove sia aperta al pubblico una sola farmacia, i titolari interessati fruiscono, previa autorizzazione della Unità Sanitaria Locale competente, delle ferie nella stessa misura prevista al precedente comma.".
1. Nella legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, sono introdotte le seguenti modifiche: OMISSIS
b) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: "Gli orari relativi all’apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie, al servizio notturno, ai turni settimanali, festivi, notturni, di chiusura infrasettimanale, nonchè alla chiusura per ferie di cui al precedente articolo 15, sono stabiliti dalla Unità Sanitaria Locale competente, sentita la Commissione per il servizio farmaceutico di cui al successivo articolo 17, su proposta dell’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.".


Art.13
Interventi nel settore della pubblica istruzione
1. Per la rendicontazione dei contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 18 novembre 1986, n. 64, 22 gennaio 1990, n. 1 - articoli 56 e 60, 8 luglio 1993, n. 30 - articolo 5, gli organismi beneficiari devono produrre la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 ed osservare i conseguenti obblighi disposti dal successivo comma 2 del medesimo articolo.
2. Al fine dell’approvazione di dette rendicontazioni, l’Assessorato regionale competente deve correlativamente ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del sopra citato articolo 50 della legge regionale n. 2 del 1994.
3. Il contributo alla fondazione Costantino Nivola per l’organizzazione di un premio di scultura intitolato all’artista, previsto dall’articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35, è rideterminato, a decorrere dall’anno 1994, in lire 300.000.000 con cadenza triennale (cap. 11089/02).
4. Il contributo alla deputazione di Storia Patria per la Sardegna previsto dall’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 63, è determinato, a decorrere dall’anno 1995, con la legge di bilancio (cap. 11069).


Art.14
Convegni e pubblicazioni
1. La dotazione finanziaria del capitolo 02159/01, istituito dall’articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è incrementata, per l’anno 1994, di lire 1.000.000.000.


Art.15
Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268
1. Nel comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, dopo le parole "attrezzature universitarie" sono introdotte le seguenti: ", nonchè di strutture ed attrezzature sociali, culturali e sportive comunali".


Art.16
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Nella tabella E, allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, sono inseriti i seguenti provvedimenti: 08 - LAVORI PUBBLICI Legge regionale 38/82 e successive integrazioni - Opere acquedottistiche e fognarie - cap. 08035/03 - 1994: 9.000; 1995: PM, 1996: PM;
Legge regionale 32/89 - Potenziamento servizio idrico - cap. 08035/19 - 1994: 10.000; 1995: PM; 1996: PM.


Art.17
Copertura finanziaria
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 34001 -
Entrate eventuali e varie
1994 lire 8.000.000
1995 lire 14.000.000
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
OMISSIS
Cap. 36210 -( NI) 3.6.2
Recuperi dallo Stato delle quote anticipate dalla Regione per il finanziamento degli oneri relativi alla manutenzione di edifici pubblici statali (artº 3 della presente legge) pm.
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
OMISSIS
Cap. 51006
Ricavo dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 1 della LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 20, LR 6 novembre 1992, art. 1 della LR 1o ottobre 1993, n. 50 e art. 1 della presente legge)
1994 lire 35.000.000.000
1995 lire 45.000.000.000
1996 lire 70.000.000.000
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (artº 30 LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 530.000.000
1995 lire 3.000.000.000
1996 lire 0
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
OMISSIS
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, LR 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 36.650.000.000
1995 lire 29.400.000.000
1996 lire 41.485.000.000
mediante riduzione delle riserve delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2
voce 1 1996 lire 7.000.000.000
voce 2 1994 lire 3.000.000.000
voce 3 1994 lire 7.000.000.000
1995 lire 9.500.000.000
1996 lire 16.500.000.000
voce 6 1994 lire 23.150.000.000
1995 lire 14.000.000.000
1996 lire 5.000.000.000
voce 7 1994 lire 35.000.000.000
1995 lire 1.500.000.000
1996 lire 1.500.000.000
voce 10 1995 lire 4.400.000.000
1996 lire 11.485.000.000
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
OMISSIS
Cap. 03121 -
Quote di interessi delle rate di ammortamento ed interessi di preammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, LR 10 giugno 1974, nº 12, LR 10 aprile 1978, n. 28, LR 28 febbraio 1981, n. 12, LR 29 settembre 1982, n. 24, LR 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 13, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 57 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (spesa obbligatoria)
1994 lire 1.757.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
OMISSIS
Cap. 03122 -
Quote capitale rate ammortamento mutuo fondo solidarietà in agricoltura
1994 lire 750.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
05 - DIFESA AMBIENTE
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05082 -
Spese per l’applicazione della legge sulla pesca (TU approvato con il RD 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, LR 7 marzo 1956, nº 37, art. 5, LR 29 dicembre 1983, n. 30 e art. 102, LR 4 giugno 1988, n. 11)
1994 lire 500.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
05 - DIFESA AMBIENTE
OMISSIS
Cap. 05094 -
Spese per l’istituzione di zone di studio e sperimentazione nell’ambiente marino costiero (art. 8, LR 22 luglio 1991, n. 25)
1994 lire 150.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS

SPESA
In diminuzione
OMISSIS
05 - DIFESA AMBIENTE
OMISSIS
Cap. 05104 -
Spese per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico e dei Comitati comprensoriali e comunali faunistici( LR 28 aprile 1978, n. 32 e art. 16 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3)
1994 lire 50.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione delbilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
05 - DIFESA AMBIENTE
OMISSIS
Cap. 05115 -
Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività nel settore della pesca (art. 10, LR 7 giugno 1984, nº 28, art. 104, LR 4 giugno 1988, n. 11 e art. 33 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 500.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
09 - INDUSTRIA
Cap. 09042/03
Fondo per la concessione di contributi di conto interessi sui prestiti a medio termine contratti dalle piccole e medie imprese per la costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi ( LR 28 aprile 1993, n. 21 e art. 9, comma 8, della presente legge)
1994 lire 500.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
10 - LAVORO
Cap. 10136 -
Finanziamenti ai Comuni per un piano straordinario triennale a favore dell’occupazione (art. 87, LR 24 febbraio 1987, n. 6, LR 4 agosto 1987, n. 34, art. 94, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 13, LR 26 gennaio 1989, n. 5, artt. 4, commi 2 e 4, e 6, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 4, LR 30 aprile 1991, nº 13, art. 57, comma 2, LR 28 aprile 1992, n. 6, artº 27, comma 6, LR 20 aprile 1993, n. 17, LR 1 giugno 1993, n. 25, art. 36 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 10, comma 3, della presente legge)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11089/02
Contributo annuale al Comune di Orani per l’organizzazione del premio Costantino Nivola( LR 31 luglio 1990, n. 33)
1994 lire 0
1995 lire 100.000.000
1996 lire 100.000.000
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
In diminuzione
OMISSIS
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
OMISSIS
Cap. 12001/02 -
Fondo regionale per la realizzazione di strutture da adibire a servizi socio - assistenziali e per il finanziamento dei progetti - obiettivo - quota risorse regionali (artt. 46 e 20, LR 25 gennaio 1988, nº 4, art. 65, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2 LR 28 settembre 1990, n. 43, LR 1 giugno 1993, n. 25, artº 44 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e articolo 11, comma 10, della presente legge)
1994 lire 6.500.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
01 - PRESIDENZA
Cap. 01068 -
Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell’industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro, determinati da situazioni di crisi aziendale( LR 26 aprile 1993, nº 20 e art. 10, comma 2, della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
02 - AFFARI GENERALI
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02145 -
Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l’espletamento del diritto di voto in occasione delle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, dei referendum popolari e per il rinnovo di consigli comunali e provinciali ( LR 12 novembre 1984, n. 9, art. 91, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 5, LR 15 gennaio 1991, n. 7, art. 46, LR 20 aprile 1993, n. 17 e art. 10, comma 7, della presente legge) (spesa obbligatoria)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
02 - AFFARI GENERALI
OMISSIS
Cap. 02159/01 -
Contributi per l’organizzazione o la partecipazione all’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 14 della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
03 - PROGRAMMAZIONE
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 2 della presente legge)
1994 lire 12.600.000.000
1995 lire 14.000.000.000
1996 lire 5.000.000.000
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
03 - PROGRAMMAZIONE
OMISSIS
Cap. 03145 -
Spese per l’ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (artº 1, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, 1992, n. 20, art. 1, LR 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, LR 1 ottobre 1993, n. 50, art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1994 lire 330.000.000
1995 lire 420.000.000
1996 lire 665.000.000
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
03 - PROGRAMMAZIONE
OMISSIS
Cap. 03146 -
Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, LR 30 aprile 1991, n. 13, artº 20, LR 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, LR 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, LR 1 ottobre 1993, n. 50, art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1994 lire 0
1995 lire 5.250.000.000
1996 lire 11.890.000.000
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
03 - PROGRAMMAZIONE
OMISSIS
Cap. 03147 -
Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, LR 30 aprile 1991, n. 13, artº 20, LR 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, LR 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, LR 1 ottobre 1993, n. 50, art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 1 della presente legge (spesa obbligatoria)
1994 lire 0
1995 lire 730.000.000
1996 lire 1.930.000.000
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04024/03
Saldo d’impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la sistemazione, l’adattamento e la manutenzionedi locali e di impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento e per il gas (art. 3 della presente legge)
1994 lire 757.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
05 - DIFESA AMBIENTE
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05078/08 -
Interventi nei compendi ittici( LR 6 novembre 1978, n. 64, art. 102, LR 4 giugno 1988, n. 11 e arttº 51, comma 7, e 117, comma 1, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 43, comma 1, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 10, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 38, LR 28 aprile 1992, n. 6, artt. 4, commi 1 e 3, e 16, LR 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 5, LR 1o ottobre 1993, n. 50, artt. 4, commi 1 e 2, e 63 della LR 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 6 della presente legge)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
05 - DIFESA AMBIENTE
OMISSIS
Cap. 05085/02 -
Saldo d’impegni d’esercizi decorsi relativi all’applicazione del Capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 9, comma 5, della presente legge)
1994 lire 1.200.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
05 - DIFESA AMBIENTE
OMISSIS
Cap. 05093 -
(NI) - 2.1.2.4.3.3.10.14 (02.07) - Contributi finalizzati alla ricostruzione degli impianti, delle infrastrutture, delle strutture ed attrezzature danneggiate dalle avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni del Sarrabus e dell’Ogliastra, nel periodo 31 ottobre - 1o novembre 1993 (art. 9, comma 1, della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06065/01 -
(NI) 2.1.2.4.3.4.10.10 (02.01)
Concorsi nel pagamento degli interessi per il preammortamento e l’ammortamento dei mutui di miglioramento fondiario (art. 9, legge 2 giugno 1961, n. 454 e art. 7 della presente legge)
1994 lire 8.000.000
1995 lire 14.000.000
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
07 - TURISMO
Cap. 07070 -
Concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili turistiche per l’acquisto, la creazione, l’adattamento e la gestione di strutture ricettive, l’allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonchè per l’organizzazione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico (art. 9, comma 1, LR 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, LR 27 giugno 1986, n. 44 e artº 9, comma 7, della presente legge)
1994 lire 1.400.000.000
1995 lire 2.100.000.000
1996 lire 2.100.000.000
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
08 - LAVORI PUBBLICI
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08070/03
Spese per l’esecuzione di opere di edilizia sanitaria (art. 6, comma 2 LR 29 gennaio 1994, n. 2 e artº 4, comma 2, della presente legge)
1994 lire 3.000.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
08 - LAVORI PUBBLICI
OMISSIS
Cap. 08112 -
Fondo regionale per l’edilizia abitativa( LR) 30 dicembre 1985, n. 32, art. 24, LR 24 febbraio 1987, n. 6, art. 27, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 117, comma 1, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 4, comma 2, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 22, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 6, comma 4, LR 24 dicembre 1991, n. 39, art. 39, commi 1 e 11, LR 28 aprile 1992, nº 6, art. 14, comma 1, LR 20 aprile 1993, n. 17, art- 10, LR 8 luglio 1993, n. 29, art. 6, comma 1, LR 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 4, comma 1, della presente legge)
1994 lire 50.000.000.000
1995 lire 55.000.000.000
1996 lire 90.000.000.000
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
08 - LAVORI PUBBLICI
OMISSIS
Cap. 08073/01 -
Spese per l’attuazione di un programma straordinario di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali (art. 29, comma 5, LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 7, comma 6, LR 1 ottobre 1993, nº 50, art. 13 legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e artº 11, comma 9, della presente legge)
1994 lire 6.500.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
09 - INDUSTRIA
Cap. 090455/01 -
Contributi straordinari a favore delle cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici e delle cooperative di produzione e trasformazione del settore tessile (art. 64, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 48, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 4, LR 29 dicembre 1992, n. 23, LR 7 maggio 1993, n. 22 e artº 9, comma 8, della presente legge)
1994 lire 500.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
10 - LAVORO
Cap. 10213
(NI) - 2.1.1.6.3.2.10.02 (08.02)
Contributo alla Società Iniziative Sardegna (INSAR) per le spese di funzionamento relative all’assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici della Termocentrale ENEL di Fiumesanto (art. 10, comma 1, della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1995-1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11089/02
(DV) - Contributo alla fondazione Costantino Nivola per l’organizzazione del premio triennale "Costantino Nivola" ( LR 31 luglio 1990, n. 35 e artº 13, comma 3, della presente legge)
1994 lire 200.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994- 1995- 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
12 - SANITA’
Cap. 12139/02
Somma da ripartire tra le Unità sanitarie locali per il finanziamento delle spese in conto capitale (artº 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 64, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 1, LR 28 settembre 1990, nº 43, art. 65, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 62, comma 1, LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 15, LR 6 novembre 1992, n. 20, art. 19, comma 1, LR 1 ottobre 1993, nº 50, art. 40 della legge regionale 29 gennaio 1994, nº 2 e art. 11, comma 7, della presente)
1994 lire 400.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 giugno 1994
Melis


TABELLA H
Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito (art. 37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11)



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1994

Melis