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Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 29

Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico - industriale della Sardegna
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce la conoscenza della storia della civiltà e della cultura industriale attraverso l'inventario, la tutela, l'acquisizione di documenti materiali, nonchè di archivi e biblioteche relative ad attività industriali svolte in Sardegna.
2. In particolare favorisce e promuove la salvaguardia, la protezione, il recupero e la valorizzazione di impianti, di macchine e di altre testimonianze della cultura materiale che abbiano rilevanza nella storia degli insediamenti e delle tecnologie concernenti le diverse forme di produzione industriale, nonchè di edifici direzionali e residenziali che siano pertinenze degli stessi insediamenti.
3. La Regione promuove inoltre l'organizzazione in strutture museali del patrimonio archeologico industriale ovunque la consistenza ed il livello qualitativo dei beni lo consenta.


Art.2
Commissione regionale
1. E' istituita presso l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale, col compito di:
a) formulare proposte nell'ambito delle finalità della presente legge;
b) esprimere i pareri previsti dai successivi articoli 4, 6 e 8;
c) esprimere i pareri eventualmente richiesti dalla Giunta regionale e/o da singoli Assessori regionali, da enti locali in ordine alla salvaguardia ed utilizzazione del patrimonio archeologico industriale.


Art.3
Composizione della Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale
1. La Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale è composta:
a) dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, beni culturali, informazioni, spettacolo e sport o un suo delegato, che la presiede;
b) da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore all'VIII designati per i rispettivi Assessorati dall'Assessore dell'industria, dall'Assessore del turismo e dall'Assessore degli enti locali;
c) dai Sovrintendenti ai beni ambientali, storici e artistici per le Province della Sardegna;
d) da quattro esperti nominati dalla Giunta Regionale su proposta delle Università degli studi sarde, due per l'Università di Cagliari e due per l'Università di Sassari.
2. Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e di qualifica non inferiore alla VII.
3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Ai componenti la Commissione spetta, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza nella misura prevista all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.


Art.4
Verifica della consistenza del patrimonio archeologico industriale
1. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, anche avvalendosi delle Sovrintendenze ai beni ambientali, architettonici, storici e artistici e degli uffici degli enti locali, svolgerà entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge una indagine intesa a verificare la consistenza, le condizioni e la fruibilità del patrimonio archeologico – industriale della Sardegna e quant'altro sia necessario per la realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. E' inoltre compito dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvedere alla catalogazione e documentazione di detto patrimonio. A tal fine l'Amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni con le Università degli studi e con altri organismi a ciò qualificati operanti in Sardegna.
3. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, l'Amministrazione regionale potrà altresì avvalersi delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione speciale istituita ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 38.


Art.5
Inventario del patrimonio archeologico industriale
1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base della catalogazione effettuata ai sensi dell'articolo 4, sentita la Commissione prevista dall'articolo 2 della presente legge, predispone un inventario dei beni costituenti il patrimonio archeologico industriale della Sardegna.
2. L'inserimento dei beni nell'inventario di cui al comma 1 è disposto indipendentemente dalla loro assoggettabilità alla disciplina prevista dalla legge 10 giugno 1939, n. 1089.
3. L'inventario è aggiornato periodicamente su iniziativa dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
4. Le proposte formulate da enti pubblici devono essere esaminate da parte della Commissione di cui all'articolo 2 entro tre mesi dalla loro formulazione.


Art.6
Programmi pluriennali
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, approva, previo parere della Commissione consiliare competente, i piani pluriennali per l'acquisizione, il recupero e la valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio archeologico industriale della Sardegna.
2. La proposta di programma pluriennale è formulata dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito il parere della Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale della Sardegna.
3. La mancata deliberazione del programma pluriennale non è ostativa alla proposta e deliberazione dei programmi annuali di cui al successivo articolo 7.


Art.7
Programmi annuali
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale approva, secondo le procedure stabilite dal precedente articolo 6, il programma annuale di acquisizione, recupero e valorizzazione di beni iscritti nell'inventario previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

Art.8
Criteri per la formulazione dei programmi
1. I programmi pluriennali ed annuali, sono formulati dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport sulla base delle proposte presentate:
a) dalla Giunta regionale o da singoli Assessori;
b) dalla Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico - industriale,
c) dagli enti locali
d) da organismi o associazioni culturali.

2. I programmi annuali sono adottati tenendo conto delle seguenti priorità :
1) se trattasi d'immobili:
a) del valore antropologico, ambientale, storico, architettonico;
b) dell'urgenza dell'intervento;
2) se trattasi d'impianti e macchine:
a) della possibilità di recupero funzionale;
b) della eventuale rilevanza storico - tecnologica.
3) del possibile recupero di complessi organici o, comunque, del possibile raccordo con iniziative per i beni culturali in atto nel territorio;
4) della possibile utilizzazione anche a fini occupativi dei beni inseriti in programma.


Art.9
Contributi per l'acquisizione dei beni
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei programmi annuali la Regione Sarda concede contributi agli enti locali nella misura massima del 90 per cento per l'acquisizione di beni inseriti nell'inventario di cui all'articolo 5 e nella misura massima del 70 per cento per la manutenzione straordinaria ed il restauro degli stessi beni.
2. L'ammontare dei singoli contributi è fissato nel programma annuale.
3. Gli enti locali che intendono avvalersi delle suddette provvidenze devono farne richiesta indicando:
a) le modalità di utilizzazione del bene in relazione agli obiettivi della presente legge;
b) il piano finanziario per la parte non coperta da contributo regionale.


Art.10
Acquisizioni dirette della Regione
1. La Regione, sulla base dei programmi annuali, può acquisire in proprio beni del patrimonio archeologico - industriale che abbiano particolare importanza ambientale o storico - tecnologica.
2. Complessi o singoli beni possono essere concessi a soggetti pubblici o privati che offrano idonee garanzie di corretta gestione ed utilizzazione


Art.11
Coordinamento e promozione d'iniziative
1. La regione promuove l'attività culturale di organismi pubblici, di associazioni, di singoli che possa favorire la realizzazione degli obiettivi della presente legge. A tal fine sulla base dei programmi annuali di cui all'articolo 7 sono concessi contributi per:
a) istituzione ed organizzazione di archivi e biblioteche di enti locali relativi ad attività industriali svolte nel territorio di competenza, sino ad un massimo del 90 per cento delle spese ammesse e documentate;
b) studi e ricerche, sino ad un massimo del 70 per cento delle spese ammesse e documentate;
c) mostre e seminari, sino ad un massimo del 60 per cento delle spese ammesse e documentate.
2. La Regione favorisce il collegamento tra gli enti territoriali per realizzare gli obiettivi della presente legge e ne coordina l'attività .


Art.12
Norma finanziaria
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 – PROGRAMMAZIONE OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000
1996 lire 250.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella A allegata alla legge finanziaria 1994. Voce 7
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000
Voce 3
1996 lire 250.000.000
OMISSIS

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
OMISSIS
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 750.000.000
1995 lire 750.000.000
1996 lire 750.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella B allegata alla legge finanziaria
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS

In aumento
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS

In aumento
02 - AFFARI GENERALI
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS

In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Capitolo 02102
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, LR 11 giugno 1974, n. 15, LR 19 maggio 1983, n. 14, LR 27 aprile 1984, n. 13 e LR 22 giugno 1987, n. 27)
1994 lire 30.000.000
1995 lire 30.000.000
1996 lire 30.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS

In aumento
02 - AFFARI GENERALI
OMISSIS
Capitolo 02159/ 01
Contributi per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 60.000.000
1995 lire 60.000.000
1996 lire 60.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS

In aumento
OMISSIS
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03058
Contributi per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili (art. 70 della legge regionale 29 gennaio 1984, n. 2)
1994 lire 60.000.000
1995 lire 60.000.000
1996 lire 60.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS

In aumento
OMISSIS
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS

In aumento
OMISSIS
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Capitolo 11113
(NI) - 1.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) - Spese per l'effettuazione di un'indagine sulla consistenza, le condizioni e la fruibilità del patrimonio archeologico - industriale e per la catalogazione, documentazione ed inventariazione dello stesso (artt. 4 e 5 della presente legge)
1994 lire 100.000.000
1995 lire 100.000.000
1996 lire 100.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS

In aumento
OMISSIS
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
OMISSIS
Capitolo 11113/ 01
(NI) - 2.1.2.3.2.3.06.06 (03.02) - Contributi agli enti locali per l'acquisizione, la manutenzione straordinaria ed il restauro di beni archeologici e per l'istituzione e organizzazione di archivi e biblioteche relativi ad attività industriali (artt. 9 e 11, comma 1, lett. a) della presente legge)
1994 lire 500.000.000
1995 lire 500.000.000
1996 lire 500.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS

In aumento
OMISSIS
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
OMISSIS
Capitolo 11113/ 02
( NI) - 2.1.2.3.2.3.06.06 (03.02) - Spese per l'acquisizione al patrimonio regionale di beni del patrimonio archeologico - industriale (art. 10 della presente legge)
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000
1996 lire 250.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 giugno 1994
Melis



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1994

Melis