Legge Regionale 16 settembre 1994, n. 33
Proroga dei Comitati di controllo
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. In deroga al primo comma dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli enti locali), modificato dall’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6, i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali, scaduti con l’inizio dell’undicesima legislatura del Consiglio regionale, decadono il 31 dicembre 1994. Entro tale termine il Consiglio provvede alla costituzione dei nuovi Comitati.
Art.2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 16 settembre 1994
Palomba
Data a Cagliari, addì 16 settembre 1994
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