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Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 39

Norme relative alla sospensione dalla carica dei consiglieri regionali
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Supplenza dei consiglieri sospesi
1. Dopo l’articolo 84 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna) è aggiunto il seguente:
"Art. 84 bis
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Rappresentante del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l’ultimo eletto, nell’ordine accertato dall’organo di verifica dei poteri. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 84".


Art.2
Assegno spettante ai consiglieri sospesi
1. Dopo l’articolo 1 bis della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), inserito dall’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 37, è aggiunto il seguente:
"Art. 1 ter
1. Al consigliere sospeso dalla carica ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per la durata della sospensione, un assegno alimentare pari al 70 per cento dell’indennità di cui al comma 1 dell’articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 non si fa luogo alla corresponsione della diaria, delle indennità e dei contributi di cui al comma 1 bis dell’articolo 1.
3. Qualora venga emessa sentenza definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, al consigliere che sia stato sospeso è corrisposta, per il periodo di sospensione, l’indennità di cui al comma 1 dell’articolo 1, dedotto l’assegno percepito ai sensi del comma 1 del presente articolo".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 27 dicembre 1994
Palomba



Data a Cagliari, addì 27 dicembre 1994

Palomba