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Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20

Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(NORME COMUNI)
Art.1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Nelle more dell'approvazione di norme organiche di riforma, la presente legge disciplina, secondo principi comuni di semplificazione e razionalizzazione, l'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale elencati nel comma 2 e di seguito denominati "enti", al fine di:
ridurre il numero degli organi di amministrazione e dei loro componenti, pur confermando le attuali competenze di nomina e senza escludere del tutto, alla luce delle competenze e degli ambiti di intervento dei singoli enti, la rappresentanza degli interessi locali e sociali;
distinguere le funzioni di carattere prevalentemente gestionale dei consigli di amministrazione dalle funzioni di carattere tecnicoscientifico, attribuendo queste ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente qualificati;
introdurre una disciplina uniforme in materia di requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e compensi degli amministratori degli enti.
2. Per tali fini, la presente legge reca norme di modifica dell'ordinamento dei seguenti enti:
Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);
Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);
Istituto incremento ippico della Sardegna (III);
Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS);
Stazione sperimentale del sughero (SSS);
Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
Ente sardo industrie turistiche (ESIT);
Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);
Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
Azienda regionale sarda trasporti (ARST);
Istituti autonomi case popolari (IACP);
Ente minerario sardo (EMSA).


Art.2
Direttiva sulle società ed aziende partecipate dagli enti strumentali della Regione
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una direttiva con la quale impegna gli enti strumentali della Regione a promuovere l'adeguamento statutario della composizione degli organi di amministrazione di eventuali società ed aziende da essi controllate o partecipate ai principi organizzativi stabiliti dalla presente legge.
2. Con la stessa direttiva gli enti saranno altresì impegnati ad intervenire perché gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione delle società ed aziende da loro controllate o partecipate siano contenuti nei limiti stabiliti per gli amministratori degli enti medesimi.
3. Dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo si dà conto nella relazione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, così come integrato dall'articolo 30 della presente legge.


Art.3
Competenze e procedure di nomina
1. Gli amministratori degli enti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima quando prevista; la deliberazione è adottata su proposta del Presidente della Giunta, sentito l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente.
2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti a cura del Presidente della Giunta regionale ai titolari del potere di designazione o di proposta entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.
3. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, ivi compreso quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.


Art.4
Requisiti degli amministratori
1. I presidenti degli enti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Gli altri componenti dei consigli di amministrazione degli enti, ove le norme dettate per ciascun ente dagli articoli seguenti non prevedano ulteriori o diversi requisiti, devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.
3. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono d'ufficio dalla carica, coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla Legge 18 gennaio 1992, n. 16.
4. Non possono essere nominati amministratori di un ente i dipendenti del medesimo ente.
5. L'incarico di amministratore è incompatibile:
con la carica di sindaco e assessore comunale di comune con oltre 5.000 abitanti, presidente e assessore di comunità montana, presidente e assessore provinciale, consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo;
con la qualità di componente di un organo o ufficio tenuto ad esprimere pareri o ad esercitare controlli su atti dell'ente per il quale si procede alla nomina;
con l'ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni contabili, amministrative e speciali, di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura di Stato;
con l'appartenenza alle forze armate in servizio permanente effettivo;
con la posizione di dipendente, anche a tempo determinato, dell'Amministrazione regionale o degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;
con l'appartenenza all'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta o di un Assessore;
con l'incarico di amministratore in altro ente tra quelli elencati all'articolo 1;
con la posizione di dipendente dello Stato in qualifica dirigenziale.
6. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 8, a pena di decadenza dalla carica.
7. Le cause di incompatibilità previste dal comma 5 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa.
8. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica, a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.
9. La nomina ad amministratore di un ente determina, per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di provenienza provvedono a versare i relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente interessato, il quale procede al recupero delle quote a carico dell'amministratore. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
10. L'incompatibilità con le cariche di amministratore locale non si applica ai componenti dei consigli di amministrazione dell'ISRE, limitatamente al sindaco di Nuoro, dell'ESAF, limitatamente al componente di cui al comma 2 dell'articolo 23, e dell'ARST, limitatamente ai componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 25.
11. Decadono dalla carica di amministratore coloro che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.


Art.5
Pubblicità delle situazioni patrimoniali
1. A coloro che siano stati nominati amministratori degli enti si applicano le norme recate dagli articoli 12, 13 e 14 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), con le modificazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le dichiarazioni e gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale.
3. Spetta al Presidente della Giunta regionale effettuare la diffida di cui all'articolo 7 della Legge n. 441 del 1982.
4. In caso di inottemperanza alla diffida il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica.


Art.6
Compensi
1. Ai presidenti degli enti compresi nel primo gruppo della allegata tabella A è attribuita una indennità di carica mensile pari alla retribuzione complessiva spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale con venti anni di anzianità, maggiorata dell'indennità di carica prevista per il coordinatore generale.
2. Ai presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica mensile pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.
3. Ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti elencati nella tabella A è attribuita una indennità di carica pari al cinquanta per cento della indennità spettante al presidente dell'ente.
4. Ai presidenti e ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A, collocati in aspettativa senza assegni dalle rispettive amministrazioni di provenienza, è attribuita una eventuale integrazione alla indennità di carica, al fine di equiparare tale indennità al trattamento economico in godimento.
5. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel primo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica annua pari a lire 6.000.000, maggiorata del 20 per cento per i presidenti.
6. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica annua pari a lire 5.000.000, maggiorata del 20 per cento per i presidenti.
7. Agli amministratori e ai componenti dei comitati tecnico-scientifici, con esclusione del presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero di lire 200.000 per la partecipazione alla seduta dell'organo, con un massimo di cinquanta sedute annue.
8. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci e dei comitati tecnico-scientifici è attribuito il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante le disponibilità esistenti nei bilanci degli enti compresi nella tabella A.


Art.7
Divieto di assunzione di incarichi
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli amministratori e ai componenti i collegi dei revisori o dei sindaci degli enti di assumere incarichi in organi di amministrazione o di controllo di società controllate o partecipate, o di consorzi, qualora non disposto diversamente dai relativi statuti consortili, a cui appartiene l'ente.
2. L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma 1 comporta la decadenza dall'incarico di amministratore o di componente il collegio dei revisori o dei sindaci dell'ente.


Art.8
Soppressione di organi esecutivi
1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento degli enti che prevedono la nomina, in seno ai consigli di amministrazione, di comitati, giunte ed altri organi esecutivi comunque denominati.
2. Le funzioni già attribuite a tali organi sono esercitate dai presidenti degli enti.


Art.9
Soppressione delle cariche di vicepresidente
1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento degli enti che prevedono la nomina di vicepresidenti.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente di un organo collegiale di uno degli enti ne esercita le funzioni uno dei componenti dell'organo, all'uopo designato dal presidente stesso, o in mancanza il più anziano di età.


Art.10
Validità delle deliberazioni degli organi collegiali
1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali previsti dalla presente legge è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Nel caso di deliberazioni adottate con la presenza di due soli componenti è necessaria l'unanimità dei presenti.


Art.11
Collegi dei revisori dei conti e dei sindaci
1. Ove non diversamente disposto dagli articoli seguenti, i collegi dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti sono composti da tre membri, prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Nei confronti dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 lettere a), b), c), d), f), 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 4.


Art.12
Comitati tecnico-scientifici
1. Presso il CRAS, l'III, l'IZC e l'ISRE è istituito un comitato tecnico-scientifico che propone, nell'ambito delle direttive emanate dalla Giunta regionale in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1995, n. 14, avvalendosi della collaborazione del coordinatore generale, i programmi annuali e pluriennali di attività dell'ente, che vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.
2. Il comitato verifica i risultati conseguiti, lo stato di attuazione dei programmi e le esigenze di adeguamento dei medesimi e può formulare proposte sull'attività tecnico-scientifica dell'ente.
3. Il comitato inoltre esprime il proprio parere:
sui progetti finalizzati riguardanti le attività di istituto che l'ente intende realizzare;
sui corsi di formazione professionale ed aggiornamento del personale dell'ente;
sulle problematiche che il presidente o il consiglio di amministrazione dell'ente ritengano di sottoporre al suo esame.
4. I comitati tecnico-scientifici sono composti da non più di tre esperti di materie attinenti all'attività dell'ente, scelti tra docenti universitari e ricercatori di riconosciuta fama, sono presieduti dai presidenti degli enti e durano in carica quanto i consigli di amministrazione degli enti nei quali sono previsti.
5. I comitati tecnico-scientifici sono nominati dai consigli di amministrazione dei rispettivi enti entro trenta giorni dal loro insediamento. Qualora la nomina non sia effettuata entro tale termine, ad essa provvede in via sostitutiva la Giunta regionale.


TITOLO II
(NORME SUI SINGOLI ENTI)
Art.13
Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)
Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri sei membri di cui:
tre eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;
tre designati dalla Giunta regionale, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle centrali di cooperazione.
2. Il collegio dei sindaci dell'ERSAT, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri, di cui due prescelti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 e uno designato dal Ministero del Tesoro. Il presidente è eletto all'interno del collegio.


Art.14
Centro regionale agrario sperimentale (CRAS)
Centro regionale agrario sperimentale (CRAS)
1. Il consiglio di amministrazione del Centro regionale agrario sperimentale (CRAS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri.
2. La commissione tecnica prevista dall'articolo 17 dello statuto del CRAS, allegato alla legge regionale 19 giugno 1956, n. 22, è soppressa.


Art.15
Istituto incremento ippico della Sardegna (III)
Istituto incremento ippico della Sardegna (III)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna (III) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dall'Associazione regionale allevatori, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).


Art.16
Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC)
Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri.
2. Il collegio dei sindaci dell'IZC, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dal presidente, designato dal Ministro del Tesoro, e da due membri prescelti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11.


Art.17
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS)
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità, di cui uno designato dal Ministro della Sanità e quattro eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.
2. Il collegio dei revisori dell'IZS, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro della Sanità, uno designato dal Ministro del Tesoro ed uno prescelto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11.


Art.18
Stazione sperimentale del sughero (SSS)
Stazione sperimentale del sughero (SSS)
1. Il consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del sughero (SSS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3 ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni professionali agricole e dalle organizzazioni degli artigiani e degli industriali del sughero.


Art.19
Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA)
Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.
2. Uno dei membri è prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative.


Art.20
Ente sardo industrie turistiche (ESIT)
Ente sardo industrie turistiche (ESIT)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente sardo industrie turistiche (ESIT) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.


Art.21
Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)
Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)
1. I consigli di amministrazione degli Enti per il diritto allo studio universitario (ER-SU) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono composti, oltre che dal presidente, da:
due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
un rappresentante dell'Università, eletto dal corpo docente e dai ricercatori;
un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletto dagli studenti medesimi.
2. La durata dei consigli di amministrazione degli ERSU è pari a quella dei consigli di amministrazione delle rispettive Università.
3. Ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), i presidenti degli ERSU sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con i Rettori delle rispettive Università.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, i consigli di amministrazione degli ERSU sono ricostituiti entro il 15 dicembre 1995.
5. I collegi dei revisori dei conti degli ERSU, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono composti da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.


Art.22
Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)
Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal sindaco di Nuoro e da altri due membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
2. E' nominato presidente dell'ente il componente del consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio regionale col maggior numero di voti.


Art.23
Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF)
Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.
2. Uno dei membri è prescelto fra i sindaci di comuni ove vi siano impianti trasferiti all'ESAF.


Art.24
Ente autonomo del Flumendosa (EAF)
Ente autonomo del Flumendosa (EAF)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.


Art.25
Azienda regionale sarda trasporti (ARST)
Azienda regionale sarda trasporti (ARST)
1. Il consiglio di amministrazione dell'ARST è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composto da:
due rappresentanti degli enti locali, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
tre esperti in materia di trasporti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio regionale tra i componenti del consiglio di amministrazione.


Art.26
Istituti autonomi case popolari (IACP)
Istituti autonomi case popolari (IACP)
1. I consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP) sono composti da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.
2. Due dei membri sono designati dal Consiglio provinciale, con voto limitato, ed uno è prescelto dalla Giunta regionale in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni degli assegnatari maggiormente rappresentative.
3. La composizione del collegio dei sindaci è quella determinata dalla Legge 22 ottobre 1971, n. 865.


Art.27
Ente minerario sardo (EMSA)
Ente minerario sardo (EMSA)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente minerario sardo (EMSA) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.


TITOLO III
(NORME TRANSITORIE E FINALI)
Art.28
Termini per le nomine e durata in carica degli organi
1. In sede di prima applicazione della presente legge i presidenti, gli altri componenti dei consigli di amministrazione, i revisori dei conti ed i sindaci degli enti sono nominati entro il termine tassativo del 31 ottobre 1995 e cessa-no dalla carica il 30 giugno 1996.
2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti entro il 20 settembre 1995 e devono pervenire entro il termine perentorio del 10 ottobre 1995.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi degli ERSU.
4. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, nonché le norme recate dagli articoli 4 e 5 della medesima legge. Il termine per le nomine stabilito nel comma 1 tiene luogo della scadenza del termine di proroga cui si riferiscono i citati articoli della legge regionale n. 11 del 1995.


Art.29
Cessazione degli organi in carica e divieto di rinnovo delle nomine
1. Gli organi in carica negli enti di cui alla presente legge, ancorché non scaduti, cessano dalle loro funzioni all'atto della nomina degli organi previsti dalla presente legge. Essi decadono comunque il 31 ottobre 1995.
2. I componenti di organi di amministrazione e controllo degli enti nominati prima del 30 settembre 1994 ed i commissari straordinari degli enti non possono, in sede di prima applicazione della presente legge, essere nominati amministratori, commissari straordinari, revisori o sindaci degli enti nei quali attualmente esercitano tali funzioni.


Art.30
Procedure di controllo
1. Fino all'approvazione di norme organiche di riforma, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1995, la relazione sull'attività degli enti viene predisposta trimestralmente dalla Giunta regionale ed inviata al Consiglio regionale per l'esame da parte della Commissione consiliare competente per materia.
2. La suddetta relazione deve individuare anche l'entità dei movimenti finanziari di entrata e di uscita dell'ente, nonché l'ammontare dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati nel periodo considerato.
3. Fino al 30 giugno 1996, la disposizione sull'invio di atti al Consiglio regionale recata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995 si applica, a pena di decadenza, agli atti indicati alle lettere a), b), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge.


Art.31
Commissariamento degli Enti provinciali del turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Commissariamento degli Enti provinciali del turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica e disponga lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, tali enti sono amministrati, fino al 30 giugno 1996, da commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima, secondo le procedure e le forme di cui all'articolo 3.
2. Ai commissari straordinari si applicano le norme sugli amministratori degli enti recate dall'articolo 4 e le norme di cui al comma 1 dell'articolo 28.
3. I commissari straordinari, entro il 31 gennaio 1996, predispongono tutti gli adempimenti preliminari necessari per lo scioglimento degli enti, compreso il prospetto del personale dipendente e la certificazione dello stato patrimoniale.


Art.32
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge, ed in particolare l'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale 2 dicembre 1971, n. 27.
2. Sono abrogati inoltre:
il periodo compreso tra le parole "prima di procedere" e le parole "competente per materia", contenuto nella lettera r) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sulla organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali);
le parole "sentito il parere della competente Commissione consiliare" contenute nel primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in "Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)").


Art.33
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

TABELLA A
Primo gruppo:
- Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);
- Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);
- Ente minerario sardo (EMSA);
- Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
- Azienda regionale sarda trasporti (ARST).
Secondo gruppo:
- Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
- Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);
- Istituto incremento ippico della Sardegna (III);
- Istituto zootecnico caseario per la Sardegna (IZC);
- Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS);
- Stazione sperimentale del sughero (SSS);
- Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
- Ente sardo industrie turistiche (ESIT);
- Istituto superiore regionale etnografico (ISRE).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 23 agosto 1995
Palomba



Data a Cagliari, addì 23 agosto 1995

Palomba