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Legge Regionale 5 dicembre 1995, n. 35

Alienazione dei beni patrimoniali
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure
1. I beni immobili di proprietà della Regione e degli enti strumentali che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali o degli enti strumentali, o che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale e culturale, devono di norma essere alienati secondo un programma di dismissioni avente proiezione quinquennale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, o rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'ente. Il programma è approvato entro il 30 settembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale presenta ogni anno all'approvazione del Consiglio regionale, in data antecedente alla presentazione del bilancio di previsione, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione, con la specifica forma di dismissione di cui alle procedure previste dalla presente legge.
3. La vendita avviene mediante pubblico incanto, presieduto dal funzionario responsabile del procedimento, con il sistema della candela vergine, secondo le procedure, per quanto non diversamente determinato dalla presente legge e per quanto compatibili, di cui agli articoli 576 e seguenti del Codice di procedura civile.
4. In caso di asta deserta il prezzo dei successivi incanti è rideterminato dalla Commissione di cui all'articolo 2.
5. Si procede col sistema della licitazione privata, con offerte solo in aumento ed ai sensi della lett. a), dell'articolo 1, della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, con provvedimento adeguatamente motivato, quando in relazione alle caratteristiche dei beni da alienare, per garantire l'interesse pubblico generale sia necessario limitare la partecipazione ai soli soggetti, in numero non inferiore di regola a cinque, che abbiano specifica professionalità o altri particolari requisiti rilevanti ai fini della migliore utilizzazione del bene.
6. Il ricorso al sistema della trattativa privata, nel rispetto delle norme contenute nella legislazione sulla contabilità generale dello Stato e previa effettuazione di idonee forme di pubblicità, è consentito, anche in deroga alle suddette norme di contabilità generale dello Stato, nei seguenti casi:
a) qualora il secondo esperimento del pubblico incanto di cui al comma 3 risulti infruttuoso;
b) quando il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di lire 100.000.000 e ricorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale, ovvero sussista un diritto di prelazione, ovvero i beni da alienare debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, previa presentazione del relativo progetto di intervento.
7. Il trasferimento di proprietà al titolare di un diritto di prelazione fondato sulla detenzione del bene oggetto di trasferimento deve essere preceduto dall'accertamento della effettiva detenzione del bene.
8. Il sistema della trattativa privata si applica altresì, previa sdemanializzazione, anche per la vendita delle aree demaniali residuate a seguito della realizzazione di opere idrauliche o della regolazione dei corsi d'acqua pubblici o conseguenti a cause naturali, il cui valore non sia superiore a lire 100.000.000 e che siano in possesso di enti pubblici o di privati cittadini; il medesimo sistema della trattativa privata si applica anche per le aree demaniali o patrimoniali che risultino intercluse in proprietà private o che non siano suscettibili, da sole, di alcuna utilizzazione produttiva.


Art.2
Commissione tecnica regionale
1. Il prezzo minimo di vendita degli immobili è determinato da una composta da:
a) il coordinatore generale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica con funzioni di Presidente;
b) il coordinatore del servizio finanze dello stesso Assessorato;
c) il coordinatore del settore demanio e patrimonio;
d) l'ingegnere capo del Genio civile territorialmente competente o suo delegato;
e) il direttore della direzione compartimentale del territorio della Sardegna del Ministero delle finanze, o un suo delegato;
f) il coordinatore del servizio urbanistica.
Nei casi previsti alle lettere b), c) ed f), qualora manchi il coordinatore regolarmente nominato, interviene alla riunione colui che di fatto ne esercita le funzioni. In caso di valutazione di beni di proprietà di un ente strumentale, la Commissione è integrata dal coordinatore generale dell'ente o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore demanio e patrimonio di qualifica non inferiore alla sesta.
2. L'Amministrazione regionale può chiedere alla Commissione di effettuare la valutazione anche degli immobili da acquisire al patrimonio regionale nonché la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi.
3. Per la corresponsione dei gettoni di presenza e delle indennità ai componenti la Commissione si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.


Art.3
Programmi di dismissione
1. Il programma previsto dal comma 1 dell'articolo 1, con riferimento, tuttavia, alle sole vendite da effettuarsi nel primo anno, deve essere approvato dalla Giunta regionale, o dai consigli di amministrazione degli enti strumentali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica o il legale responsabile dell'ente strumentale provvedono a tutti i successivi adempimenti per l'attivazione e la definizione della vendita dei beni.
3. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e degli enti regionali.


Art.4
Abrogazione
1. L'articolo 67 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 2 (legge finanziaria), è abrogato.

Art.5
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 25.000.000 annue.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995 -1997 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Capitolo 03016 –
Fondo speciale per il finanziamento di spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 L.R. 7 aprile 1995, n. 7)
1995 lire 25.000.000
1996 lire 25.000.000
1997 lire 25.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 5 della tabella A allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n.7.

In aumento:
02 - Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione
Capitolo 02102 –
Medaglie fisse e di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi del-l'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1995 lire 25.000.000
1996 lire 25.000.000
1997 lire 25.000.000
3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.


Art.6
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1995
Palomba



Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1995

Palomba