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Legge Regionale 18 dicembre 1995, n. 37

Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Ciascun Gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, può dotarsi del personale occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nei limiti dei contingenti numerici previsti dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art.2
1. Il personale di cui all’articolo 1 deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale o di altri Enti pubblici.
2. La richiesta di comando presso uno dei Gruppi consiliari, su proposta nominativa del Presidente del Gruppo interessato, corredata dell’assetto scritto del dipendente, da acquisire a cura del Gruppo medesimo, è inoltrata all’Amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale.
3. Il comando per la stessa persona ha effetto per la sola legislatura in corso e può essere rinnovato un sola volta. Il comandato può cessare anticipatamente per volontà dello stesso comandato o del Gruppo richiedente.
4. I dipendenti comandati ai sensi della presente legge conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze funzionali del Gruppo cui sono assegnati.
5. L’orario di lavoro del personale di cui all’articolo 1 e le modalità per l’effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni sono disciplinati da rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, nel rispetto dei contratti collettivi.
6. I dipendenti del Consiglio regionale non possono essere comandati presso i Gruppi consiliari.


Art.3
1. La retribuzione e gli altri compensi erogati ai dipendenti di cui all’articolo 1, nonchè tutti gli oneri comunque derivanti dalle loro prestazioni, sono a carico del Gruppo richiedente.

Art.4
1. I gruppi consiliari non possono stipulare contratti per prestazioni d’opera, fatta eccezione per il conferimento di incarichi libero - professionali per oggetti determinati, da adottarsi con contratti aventi forma scritta e la cui durata non può superare quella della legislatura nella quale detti contratti sono sottoscritti.

Art.5
1. Il personale attualmente in servizio che alla data del 30 giugno 1995 prestava la propria opera alle dipendenze dei Gruppi consiliari presso la sede del Consiglio regionale, con regolare assicurazione obbligatoria alla medesima data, nonchè il personale dipendente di Gruppi, non ricostituiti nella legislatura in corso, purchè regolarmente assunto e in servizio alla data del 17 luglio 1994, con regolare assicurazione obbligatoria alla medesima data, permane in servizio ad esaurimento con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, secondo le norme di cui al presente articolo ed agli articoli 6 e 7.
2. Lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di cui al comma 1 è regolato dai contratti individuali da essi stipulati con i singoli Gruppi, nel rispetto di un contratto collettivo che dovrà essere definito, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra una delegazione espressa dai Presidenti dei Gruppi consiliari e la rappresentanza del personale.
3. Il contratto collettivo determina le retribuzioni minime spettanti ai dipendenti, ispirandosi a criteri di differenziazione con riferimento alle mansioni effettivamente svolte e documentate.
4. Del contratto collettivo deve essere depositata copia presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al fine di determinare l’entità del contributo da erogare.


Art.6
1. Ciascun Gruppo mantiene in servizio in sovrannumero il personale di cui all’articolo 5 eccedente rispetto ai contingenti numerici stabiliti nella tabella A e per il quale non sia stato attuato il passaggio ad altro Gruppo ai sensi del comma 5. La parte del contributo di cui al numero 3) della lettera d) del comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), come modificata dall’articolo 8 della presente legge, spettante al Gruppo per ciascun dipendente in sovrannumero è ridotta del 30 per cento. Si considerano in sovrannumero i dipendenti del Gruppo che abbiano la minore anzianità complessiva di servizio presso i Gruppi consiliari e, a parità di anzianità , i più giovani di età .
2. In caso di estinzione di un Gruppo, il relativo personale non passato ad altri gruppi ai sensi del comma 5 è trasferito al Gruppo misto. Qualora non sia costituito il Gruppo misto, detto personale è assunto in sovrannumero dagli altri Gruppi proporzionalmente alla loro consistenza numerica. In caso di pari consistenza di Gruppi, e qualora non intervenga un accordo fra di essi, il dipendente è assunto dal Gruppo da lui prescelto fra quelli aventi pari consistenza.
3. Il passaggio di dipendenti da un Gruppo all’altro è sempre consentito, anche al di fuori dei casi contemplati dai commi 2 e 5, nel rispetto dei contingenti numerici massimi di cui alla tabella A e qualora i dipendenti interessati vi consentano.
4. Quando vi sia personale di cui all’articolo 5 in posizione di sovrannumero, i Gruppi consiliari non possono coprire eventuali posti vacanti, rispetto al contingente ad essi spettante in base alla tabella A, mediante il ricorso ai comandi previsti dall’articolo 2.
5. Nel caso in cui un Gruppo copra posti vacanti assumendo personale in sovrannumero o proveniente da Gruppi cessati, la parte del contributo di cui al numero 3) della lettera d) del comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, come modificata dall’articolo 8 della presente legge, spettante al Gruppo per ciascun dipendente assunto ai sensi del presente comma è aumentata del 30 per cento.
6. In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un Gruppo all’altro, resta a carico del Gruppo di provenienza la liquidazione di ogni spettanza maturata dal dipendente, compreso il trattamento di fine rapporto. E’ consentito che le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto vengano accreditate al Gruppo assumente.


Art.7
1. I contratti stipulati ai sensi della presente legge con il personale di cui all’articolo 5 non possono essere risolti se non per giusta causa o giustificato motivo.
2. Ogni comportamento del dipendente idoneo a far venir meno il rapporto fiduciario è considerato giustificato motivo di licenziamento.
3. Qualora il licenziamento sia determinato da sopravvenuta incompatibilità politica, si applicano le norme sul personale dei Gruppi estinti.


Art.8
1. La lettera d) del comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, come modificata dall’articolo 7 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 e dall’articolo 10 della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 52, è sostituita dalla seguente:
"d) il contributo a favore di ciascun Gruppo consiliare nelle seguenti misure mensili:
1) una quota fissa per tutti i Gruppi, non inferiore all’85 per cento di un’indennità consiliare e non superiore a due volte la medesima; al Gruppo misto, qualora in numero inferiore a tre, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla consistenza del Gruppo medesimo;
2) una quota variabile, in misura non inferiore al 23 per cento dell’indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun Gruppo;
3) una quota variabile ragguagliata al costo dei dipendenti di ciascun Gruppo, esclusi eventuali benefici eccedenti i trattamenti minimi garantiti dai contratti collettivi; la somma dei contributi erogati a tale titolo ai Gruppi non può superare il limite del 17 per cento della complessiva indennità consiliare e la somma di tali contributi e di quelli erogati ai sensi del numero 2) non può superare il limite del 50 per cento della complessiva indennità consiliare.
Il contributo di cui alla presente lettera è assegnato solo ai Gruppi corrispondenti ai partiti o formazioni politiche che nel proprio statuto nazionale o regionale prevedano la designazione dei candidati alle elezioni regionali della Sardegna attraverso elezioni primarie. Resta ferma comunque la parte del contributi di cui al numero 3) corrispondente al costo del personale di cui all’articolo 5.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio determina i modi e i termini della resa del conto finale sull’utilizzazione del contributo da parte di ciascun Gruppo.".
2. Nel costo dei dipendenti dei Gruppi, cui è ragguagliata la quota del contributo indicata al numero 3) della lettera d) del comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, come modificata dal presente articolo, sono considerati esclusivamente i dipendenti comandati ai sensi dell’articolo 1 e quelli mantenuti in servizio ai sensi dell’articolo 5.
3. Il contributo relativo alla spesa per il personale è corrisposto mensilmente con riferimento al costo del personale al 1 gennaio e viene conguagliato periodicamente con riferimento ai maggiori o minori costi eventualmente intervenuti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.


Art.9
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1996.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
Tabella A
Consistenza numerica dei gruppi

Unità di personale
da 1 a 2 consiglieri 1
da 3 a 5 consiglieri 2
da 6 a 10 consiglieri 3
da 11 a 15 consiglieri 4
da 16 a 20 consiglieri 5
Per ogni consigliere oltre i 20 1



Data a Cagliari, addì 18 dicembre 1995

Palomba