Legge Regionale 3 gennaio 1996, n. 1
Costituzione in Comune autonomo con denominazione "Padru" della frazione di Padru del Comune di Buddusò
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Costituzione del nuovo Comune
Art.2
Inserimento nel Comitato di controllo,nella Comunità montana e nell'azienda - USL
2. Sono conseguentemente modificati:
a) l'elenco contenuto nel comma 4 dell'articolo 30della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4;
b) la Tabella A allegata alla legge regionale17 agosto 1978, n. 52;
c) l'articolo 1 dello statuto della IV Comunità montana, approvato con legge regionale11 agosto 1983, n. 22.
Art.3
Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Buddusò provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune, a distaccare proprio personale e a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione e al funzionamento degli uffici comunali.
3. Il distacco del personale, da effettuarsi, ove possibile, a richiesta degli interessati, deve garantire prioritariamente il funzionamento degli uffici demografico, elettorale e leva, di segreteria, ragioneria e tecnico, una adeguata organizzazione del servizio di vigilanza e sicurezza pubblica e un numero di operai e bidelli idoneo a garantire interventi urgenti di manutenzione e il regolare funzionamento delle scuole ubicate nella circoscrizione del nuovo Comune.
4. In tutti i casi il personale distaccato deve essere almeno pari al 50 per cento di quello che spetterebbe in ragione di retta della popolazione staccata e, nella prima fase, deve comprendere il personale che già opera nella circoscrizione o scrizione del nuovo Comune.
. 5. Le anticipazioni finanziarie saranno determinate rapportando i trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti alla popolazione distaccata, al periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la chiusura dell'esercizio finanziario e tenendo conto della percentuale di personale distaccato. Devono comunque essere garantite, fin dall'entrata in vigore della legge, le anticipazioni necessarie a coprire spese obbligatorie.
6. Il distacco del personale e le anticipazioni finanziarie devono essere disposti entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge. In difetto si applica la disposizione di cui al comma1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.
7. Il nuovo Comune provvede a prendere in carico il personale distaccato dopo verifica della rispondenza dello stesso alle effettive necessità dell'ente.
8. In attesa dell'espletamento delle procedure per la definizione del contratto di tesoreria del nuovo Comune, le funzioni di tesoriere sono svolte dal tesoriere del Comune di Buddusò.
Art.4
Contributo straordinario
Art.5
Norma finanziaria
2.Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario1996 è istituito il seguente capitolo, con lo stanziamento a fianco ad esso indicato: Cap 04179/ 11 Nuova istituzione - cat progr 04.15- (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Padru per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 4 della presente legge) lire 500.000.000
3. Alle maggiori spese recate dalla presente legge si fa fronte mediante pari quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 gennaio 1996
ALLEGATO 1
REGOLAMENTAZIONE DESCRITTIVA
Data a Cagliari, addì 3 gennaio 1996
Palomba