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Legge Regionale 3 gennaio 1996, n. 1

Costituzione in Comune autonomo con denominazione "Padru" della frazione di Padru del Comune di Buddusò
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Costituzione del nuovo Comune
l.La frazione di Padru del Comune di Buddusò è costituita in Comune autonomo, con la denominazione di "Padru" e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva allegate alla presente legge.

Art.2
Inserimento nel Comitato di controllo,nella Comunità montana e nell'azienda - USL
l.Il nuovo Comune di Padru è inserito nelle circoscrizioni territoriali del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Tempio Pausania,della IV Comunità montana denominata "Riviera di Gallura" e della azienda - USL n. 2.
2. Sono conseguentemente modificati:
a) l'elenco contenuto nel comma 4 dell'articolo 30della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4;
b) la Tabella A allegata alla legge regionale17 agosto 1978, n. 52;
c) l'articolo 1 dello statuto della IV Comunità montana, approvato con legge regionale11 agosto 1983, n. 22.


Art.3
Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari
l. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai Comuni interessati, si provvede al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Buddusò ed il costituito Comune di Padru. Ove l'intesa fra i Comuni non sia stata conseguita entro il 31 dicembre1998, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività provvede d'ufficio l'Assessore regionale competente.
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Buddusò provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune, a distaccare proprio personale e a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione e al funzionamento degli uffici comunali.
3. Il distacco del personale, da effettuarsi, ove possibile, a richiesta degli interessati, deve garantire prioritariamente il funzionamento degli uffici demografico, elettorale e leva, di segreteria, ragioneria e tecnico, una adeguata organizzazione del servizio di vigilanza e sicurezza pubblica e un numero di operai e bidelli idoneo a garantire interventi urgenti di manutenzione e il regolare funzionamento delle scuole ubicate nella circoscrizione del nuovo Comune.
4. In tutti i casi il personale distaccato deve essere almeno pari al 50 per cento di quello che spetterebbe in ragione di retta della popolazione staccata e, nella prima fase, deve comprendere il personale che già opera nella circoscrizione o scrizione del nuovo Comune.
. 5. Le anticipazioni finanziarie saranno determinate rapportando i trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti alla popolazione distaccata, al periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la chiusura dell'esercizio finanziario e tenendo conto della percentuale di personale distaccato. Devono comunque essere garantite, fin dall'entrata in vigore della legge, le anticipazioni necessarie a coprire spese obbligatorie.
6. Il distacco del personale e le anticipazioni finanziarie devono essere disposti entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge. In difetto si applica la disposizione di cui al comma1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.
7. Il nuovo Comune provvede a prendere in carico il personale distaccato dopo verifica della rispondenza dello stesso alle effettive necessità dell'ente.
8. In attesa dell'espletamento delle procedure per la definizione del contratto di tesoreria del nuovo Comune, le funzioni di tesoriere sono svolte dal tesoriere del Comune di Buddusò.


Art.4
Contributo straordinario
l.Per le esigenze di organizzazione e di avviamento l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Padru un contributo straordinario di lire 500.000.000.

Art.5
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.
2.Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario1996 è istituito il seguente capitolo, con lo stanziamento a fianco ad esso indicato: Cap 04179/ 11 Nuova istituzione - cat progr 04.15- (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Padru per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 4 della presente legge) lire 500.000.000
3. Alle maggiori spese recate dalla presente legge si fa fronte mediante pari quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 gennaio 1996


ALLEGATO 1
REGOLAMENTAZIONE DESCRITTIVA
Il territorio del nuovo Comune di Padru, che si estende per una superficie complessiva di Ha 13.000 circa, è individuabile catastalmente nel censuario di Buddusò - Salto ed è distinto nei fogli 9, 13, 14, 15,16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 e dal foglio 30 al foglio 67. Fanno parte del Comune di Padru i nuclei abitati di: Biasì, Budò, Graniadolzu, Sozza, Cuzzola,Su Tirialzu, Nodalvu, Ludurru, Sa Serra, SosRuncos, Sas Enas e Pedrabianca. Il territorio interessato, definito in modo naturale, non ha continuità con quello di Buddusò Centro per la posizione intermedia del Comune di Alà dei Sardi, col quale confina ad Ovest. Confina inoltre con i Comuni di: Olbia a Nord Ovest, Loiri Porto San Paolo a Nord, San Teodoro ad Este, Torpè e Lodè a Sud Est e Bitti a Sud. I confini sopra descritti sono meglio evidenziati nella planimetria allegata che fa parte integrante della presente legge.


Data a Cagliari, addì 3 gennaio 1996

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