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Legge Regionale 9 gennaio 1996, n. 3

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1996.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
l. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1996, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione e con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare un dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
4. Sul capitolo 03149 relativo a "Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti in conto corrente" è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di lire 5.000.000.000.
5. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)",ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.
6. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì , l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.


Art.2
l. E' autorizzato, non oltre il 31 gennaio 1996, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1 agosto 1965, n. 5, all'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l'anno finanziario 1995; valgono, al riguardo, i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art.3
l. Le somme stanziate per l'applicazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, concernente: "Attuazione del programma operativo plurifondo per il periodo 1994/ 1999" qualora non impegnate al termine dell'esercizio 1995, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme stanziate, in conto dei capitoli 08151, 08180, 08182, 08264, destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1995, sono conservate nel conto dei residui - limitatamente agli importi delle opere, comprensivi delle somme a disposizione, per le quali i relativi bandi d'appalto sono stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso - per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


Art.4
l. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal1 gennaio 1996.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1996

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