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Legge Regionale 2 febbraio 1996, n. 5

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, recante: "Disciplina del settore commerciale".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
l. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione concede le agevolazioni previste dal presente titolo alle iniziative imprenditoriali nel settore del commercio, attivate esclusivamente dalle seguenti imprese, aventi sede legale o sede secondaria in Sardegna, che svolgano l'intero piano di investimenti agevolati sul territorio sardo e che realizzino gli interventi nel rispetto degli indici qualitativi e quantitativi stabiliti nei rispettivi piani comunali commerciali.".
2. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 35 del 1991 è sostituito dal seguente:
"2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle che hanno un volume d'affari annuo dichiarato nell'ultimo esercizio, ai fini dell'imposta sul valore aggiunti, o per aziende non soggette agli obblighi e adempimenti derivanti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ricavi ai fini del reddito, non superiore a quattro miliardi ovvero le imprese commerciali di nuova istituzione che abbiano conseguito nel primo trimestre di attività un volume di affari sempre ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a lire 700 milioni.".


Art.2
l. L'articolo 52 della legge regionale n. 35 del1991 è sostituito dal seguente:
"Art. 52 - Agevolazioni particolari per incentivare l'attuazione degli indirizzi regionali.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi, dagli enti creditizi, appositamente convenzionati, alle imprese individuate dall'articolo 49. L'abbattimento degli interessi è concesso nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, nei limiti della spesa ammissibile e secondo le percentuali così determinate:
a) per il commercio all'ingresso: 70 per cento entro il limite di lire 1.500.000.000;
b) per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi: 85 per cento entro il limite di lire 1.500.000.000;
c) per le cooperative di consumo: 60 per cento,entro i limiti di lire 750.000.000;
d) per le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio in Sardegna che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative a preesistenti esercizi di vendita: il 90 per cento dell'investimento entro il limite di lire 3.000.000.000 per ogni impresa associata;
e) per i consorzi di imprese, gruppi di acquisto, società consortili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 49: fino a dieci volte il capitale sottoscritto e versato dalle imprese associate fino al limite complessivo di lire 5.000.000.000.
2. L'agevolazione di cui al precedente comma viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nel fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n.35 del 1991 e dagli ulteriori stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale ed ancora da versare a detto fondo. Per l'erogazione delle agevolazione non trova applicazione il comma 2 del su richiamato articolo 59.
3. A valere sul fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge. L'abbattimento in conto canoni viene versato alla società di locazione finanziaria alle scadenze delle singole rate, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio.
.4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale: sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità , purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale C.E.di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".
5. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero, incrementato di quattro punti.".


Art.3
l.Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale n. 35 del 1991 è sostituito dal seguente:
"1. I prestiti per il credito d'esercizio, di cui al precedente articolo 52 ter, sono concessi sulla base di accertate esigenze, in misura non superiore al 30 per cento del volume di affari dichiarato ai sensi del comma 2 dell'articolo 49, dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche in aggiunta alle altre agevolazioni previste dalla presente legge e con il limite massimo di 300 milioni.".
2. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale n. 35 del 1991 è sostituito dal seguente:
"2. Alle imprese commerciali di cui al precedente articolo 49, lettera d), i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di accertate esigenze, sino ad un importo massimo del 30 per cento del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.".


Art.4
l. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale n. 35 del 1991 è sostituito dal seguente:
"2. Il contributo massimo per ciascuna iniziativa, non può essere superiore ai 100.000.000 di lire.".


Art.5
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue a decorrere dal 1996.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995- 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - Programmazione
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese di investimento dipendenti da nuove disposizioni legislative(art. 3 LR 7 aprile 1995, n. 7)
1995 lire 0
1996 lire 1.000.000.000
1997 lire 1.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui al punto 10 della tabella B allegata alla legge regionale 7 aprile1995, n. 7.
In aumento
07 - Turismo, Artigianato e Commercio
Capitolo 07055
Somma da versare al fondo istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali: oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e59 LR 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, LR 28 aprile1992, n. 5 art. 14 comma 2, LR 6 novembre 1992, n. 29, art. 37, LR 20 aprile 1993, n. 17, LR 14 settembre 1993 n. 42 artt. 4, comma 3, e 2, LR 31 gennaio 1994, n. 2 e artt. 3 e 4 della presente legge)
1995 lire 0
1996 lire 1.000.000.000
1997 lire 1.000.000.000
3. le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 07055 del bilancio della Regione per l'anno 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 febbraio 1996

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