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Legge Regionale 15 febbraio 1996, n. 8

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci dell'Azienda delle foreste demaniali e degli enti strumentali per l'anno finanziario 1996
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
l. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1996, già autorizzato con legge regionale 9 gennaio 1996 n. 3, è prorogato, con le stesse modalità , sino al 29 febbraio 1996.


Art.2
l. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1 febbraio 1996.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 febbraio 1996

Palomba