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Legge Regionale 15 febbraio 1996, n. 10

Bilancio della regione per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento secondo le leggi in vigore delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata:

Art.3
1. E' approvato in lire 11.151.555.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996.

Art.4
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno1996 appartenenti ai Titoli I, II, III, IV e V, sono classificati secondo le seguenti sezioni:
01 - Amministrazione generale
04 - Sicurezza pubblica
06 - Istruzione e cultura
07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni
08 - Azioni ed interventi nel campo sociale
09 - Trasporti e comunicazioni
10 - Azioni ed interventi nel campo economico
11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale
12 - Oneri non ripartibili
13 - Copertura disavanzi.
2. Gli stessi capitoli sono, altresì , classificati secondo le seguenti categorie:
Titolo I - Spese correnti
1) Servizi degli organi costituzionali della Regione;
2) Personale in attività di servizio;
3) Personale in quiescenza;
4) Acquisto di beni e servizi;
5) Trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici;
6) Trasferimenti correnti ad altri settori;
7) Interessi;
8) Partite che si compensano nell'entrata;
9) Somme non attribuibili.
Titolo II - Spese d'investimento
1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione;
2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche a carico diretto della Regione;
3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici;
4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori;
5) Partecipazioni azionarie e conferimenti;
6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive;
7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive;
8) Somme non attribuibili.
Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti
1) Mutui;
2) Obbligazioni;
3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.
Titolo IV - Spese per partire di giro
1) Partite di giro.
Titolo V - Copertura disavanzi
1) Copertura disavanzi


Art.5
1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art.6
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

Art.7
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio credito e assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.8
1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della presente legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti sino a lire 500.000.000.


Art.9
1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria degli stati di previsione della spesa, nonché dei capitoli 08070/ 01 e08070/ 02 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a lire 500.000.000.
4. Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell'Assessorato della agricoltura e riforma agro - pastorale, dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell'Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla Legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.


Art.10
1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell'Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumenti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984,n. 33, si provvede con decreto dell'Assessore alla programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adotta su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione.

Art.11
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella E).

Art.12
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella F).

Art.13
1. E' autorizzato sul capitolo 05100, in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno della somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell'Amministrazione

Art.14
1. Nell'anno 1996 le spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale sono autorizzate, su conforme deliberazione del Comitato stesso, a valere sul capitolo 05104.
2. Nello stesso anno è autorizzato il finanziamento delle spese di competenza dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.


Art.15
1. E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996 annesso alla presente legge (allegato n. 1), à termini dell'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 10.250.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'articolo 9, lett f) del suo Statuto (capp 05036 e 05036/ 01).

Art.16
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato all'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

Art.17
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adotta su proposta dell'assessore medesimo, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti l'iscrizione al capitolo 06110 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con l'accertamento effettuato in conto del capitolo 36119 dello stato di previsione dell'entrata, delle somme previste dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4.

Art.18
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato a trasferire, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, emessi su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dai capitoli 06065/ 01, 06068/ 01 e 06210/ 01 ai rispettivi capitoli 06065, 06068, 06210, le occorrenze finanziarie destinate all'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (art. 9, Legge 2 giugno 1961, n. 454; art. 18, Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e art. 3, comma 2, Legge 8 novembre 1986, n. 752) e per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 27, comma 2, Legge 2 giugno 1961, n. 454).

Art.19
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

Art.20
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I) .

Art.21
1. A termini dell'articolo 18, comma 7, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1995 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1996.
2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le conseguenti variazioni di bilancio.


Art.22
. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d'entrata 36126, l'iscrizione al capitolo di spesa 08096 delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per interventi di edilizia agevolata.

Art.23
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

Art.24
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.25
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

Art.26
1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/ 01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Art.27
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa ammesso alla presente legge (Tabella O).

Art.28
1. L'assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115, ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l'applicazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12115.


Art.29
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31dicembre 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

Art.30
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996.

Art.31
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa effettuate, ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno finanziario 1995, per l'utilizzazione degli stanziamenti, in conto competenza e in conto residui, relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla base delle singole iniziative finanziate, restano valide anche nell'anno finanziario 1996.


Art.32
1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi tassativamente autorizzati e regolati per leggi e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.33
1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.34
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte de i Conti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conti dei capitali 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1996, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della medesima legge, al 31 dicembre 1995.
2. Per i capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stadi previsione della spesa annesso alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 gennaio1975, n. 1.
3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano chiesto - à termini rispettivamente dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi, degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richiesta prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.35
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adotta su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti à termini dell'articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme; si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno finanziario1995 con contestuale minore accertamento della relativa entrata; con lo stesso procedimento è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
2. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunto a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi operativi riguardanti la Regione Sardegna, in base al quadro comunitario di sostegno, per gli interventi strutturali comunitari, subordinatamente all'approvazione degli stessi con decisione della Commissione delle Comunità europee attingendo per quote di concorso della Regione, agli appositi accantonamenti sussistenti nei Fondi di cui ai capitoli 03016 e 03017.


Art.36
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso della Unione europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti le necessarie variazioni di bilancio, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale12 marzo 1976, n. 12.

Art.37
1. Ai fini dell'applicazione di norme di leggi statali che prevedono la restituzione di quote di assegnazioni non utilizzate, si provvede mediante l'iscrizione delle somme necessarie al capitolo 03063 su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio secondo la procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12

Art.38
1. A seguito del loro mancato impegno nell'anno 1995 gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli relativi ad assegnazioni statali sono reiscritti nel bilancio per l'anno 1996:
(importi in milioni di lire)
cap. 01064 lire 1.500
cap. 05008 lire 464
cap. 05015/ 11 lire 900
cap. 05015/ 15 lire 1.300
cap. 05208/ 01 lire 179


Art.39
1. La variazione della denominazione del capitolo 07039 e l'istituzione del capitolo 35025 sono subordinate all'entrata in vigore della legge regionale recante: "Repressione dell'abusivismo nell'artigianato" approvata dal Consiglio regionale il 4 gennaio 1996.
2. L'utilizzo degli stanziamenti recati dai capitoli 11103 e11104 è subordinato all'entrata in vigore della legge regionale recante: "Istituzione nelle scuole medie superiori di regolari corsi di informazione sanitaria" approvata dal Consiglio regionale il 4 gennaio 1996.


Art.40
1. A termini dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1996- 97- 98 nel testo allegato alla presente legge.

Art.41
1. E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per il triennio1996- 97- 98 nel testo allegato alla presente legge (allegato 1).

Art.42
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 febbraio 1996

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