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Legge Regionale 26 febbraio 1996, n. 14

Programmi integrati d'area
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Titolo I
(NORME GENERALI E PROGRAMMI INTEGRATI REGIONALI)
Art.1
Programmi integrati
1. La Regione assume come strumenti della programmazione i programmi integrati finalizzati allo sviluppo ed all'occupazione. Per lo svolgimento delle attività di programmazione associa nell'elaborazione e definizione delle politiche di sviluppo gli enti locali, promuove il concorso delle forze sociali ed economiche.
2. La Giunta regionale all'atto dell'approvazione dei programmi di rilevanza regionale e locali, stabilisce anche, espressamente, le eventuali opere, indispensabili per la loro realizzazione, per le quali l'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza; tale dichiarazione può essere disposta, oltre che per le opere pubbliche, anche per le opere alla cui realizzazione debbano provvedere o concorrere i soggetti privati quando le stesse siano specificamente indicate dal programma come necessarie per la sua attuazione.


Art.2
Programma integrato di rilevanza regionale
1. Il programma integrato di rilevanza regionale, costituito da interventi ed opere con valenza strategica nei settori produttivi, delle infrastrutture, dell'ambiente e dei servizi, viene predisposto dalla Giunta regionale, con la collaborazione delle province, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio regionale.
2. Le direttive indicano gli obbiettivi da perseguire, le linee generali attraverso le quali questi devono essere raggiunti, i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservarsi nella elaborazione e nella esecuzione, la spesa complessiva occorrente, i criteri che devono adottarsi per la verifica dei risultati.
3. Il programma considera, oltre agli interventi finanziabili con le risorse ad esso specificamente assegnate, anche quelli che possono essere disposti utilizzando le disponibilità derivanti dai finanziamenti delle leggi di settore e dai finanziamenti comunitari.
4. La predisposizione del programma è curata dall'Assessore della programmazione con la collaborazione degli Assessori competenti, tenendo contodelle indicazioni delle province le quali si esprimono anche sulla proposta che viene poi trasmessa alla Giunta regionale.
5. I programmi sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.


Titolo II
(PROGRAMMI INTEGRATI D'AREA FINALIZZATI ALLO SVILUPPO LOCALE)
Art.3
Dimensioni territoriali e soggetti promotori
1. I programmi integrati finalizzati allo sviluppo locale hanno una dimensione d'area caratterizzata dall'interesse sovracomunale e/ o comunale.
2. La provincia, promuovendo forme di collaborazione dei comuni, delle comunità montane e degli altri soggetti pubblici e privati interessati ed avvalendosi dell'apporto dell'Amministrazione regionale,degli enti strumentali della Regione e delle forze economiche e sociali, predispone o coordina, con riferimento a territori definiti, i programmi integrati d'area. Contestualmente all'approvazione, l'Amministrazione provinciale determina l'ammontare delle risorse, comprensive di quelle indicate nella prima parte del comma 3 dell'articolo 8, che vengono assegnate a ciascun programma.
3. Le province per la predisposizione dei programmi integrati d'area si avvalgono, ove possibile, degli studi, dei programmi, delle progettazioni, delle proposte di intervento predisposti, con riferimentoal territorio interessato, dagli enti locali territoriali, dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici o privati. Qualora gli elaborati siano di proprietà della Regione o di enti da essa controllati l'acquisizione da parte della provincia avviene a titolo gratuito.
4. I programmi ricadenti su territori di più province sono approvati da ciascuna amministrazione provinciale interessata.


Art.4
Contenuti
1. I programmi integrati d'area, per ciascun ambito territoriale, anche di carattere interprovinciale,tenendo conto delle carenze infrastrutturali, del livello dello sviluppo dei territori e delle potenzialità dell'area, stabiliscono gli interventi e le opere finalizzati allo sviluppo locale che riguardino gli investimenti produttivi, le infrastrutture ed iservizi.
2. Gli interventi e le opere devono essere specificamente indicati, descritti e definiti negli elementi essenziali; di essi il programma deve indicare il costo previsto, le fonti di finanziamento ed i tempi programmati per il completamento.


Art.5
Direttive
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sentita la commissione consiliare competente in materia di programmazione, emana direttive per la predisposizione dei programmi integrati d'area entro il termine tassativo di trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale.


Art.6
Procedure di approvazione
1. I programmi integrati d'area deliberati dalla provincia sono trasmessi all'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
2. I programmi ricadenti sul territorio di più province vengono trasmessi all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio a cura della provincia nella cui circoscrizione sia compresa la porzione maggiore di territorio definito dal programma.
3. L'Assessore, entro i successivi trenta giorni, svolge, con la collaborazione degli altri Assessori regionali interessati, una istruttoria volta ad accertare la validità e la compatibilità dei programmi integrati d'area con le direttive regionali, con le risorse finanziarie disponibili e con gli obbiettivie gli interventi della programmazione regionale. Provvede poi, sentite le province e previo esame collegiale con gli Assessori regionali interessati, a trasmettere le valutazioni di merito alla Giunta regionale, con le eventuali proposte di modifica o di integrazione dei programmi integrati d'area, anche con riferimento ad ulteriori attività previste per effetto dei finanziamenti regionali di cui agliarticoli 8 e 9.
4. La Giunta regionale approva definitivamente, entro i successivi quindici giorni, i programmi integrati d'area stabilendo il finanziamento globale da attribuire a ciascuno di essi con l'utilizzazionedi tutte le risorse disponibili e specificando glistrumenti attuati.


Art.7
Criteri
1. Le priorità nella scelta dei programmi integrati d'area da predisporre e finanziare e nella scelta degli interventi e delle opere da inserire in ciascun programma vengono definite sulla base dei criteri sotto indicati:
a) intensità dell'occupazione generata in rapporto al finanziamento previsto nel programma;
b) intensità , in termini relativi, del cofinanziamento da parte dei soggetti partecipanti ed in particolare del cofinanziamento da parte di privati;
c) grado di definizione degli interventi in ordinealla realizzazione del programma;
d) grado di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e degli interventi;
e) incidenza delle attività produttive sul programma.


Art.8
Ripartizione delle risorse
1. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 12 è destinata al finanziamento dei programmi di ciascuna provincia sulla base dei parametri aggiornati per le aree-programma previste dal programma pluriennale 1991- 1993; con gli stessi parametri si procede a destinare i finanziamenti con riferimento alle predette aree-programma.
2. La residua parte, per il 25 per cento è ripartita fra le Province sulla base degli stessi parametri per aree- programma ed è utilizzata, senza vincoli di specifica destinazione, per il finanziamento dei programmi integrati d'area da esse deliberati. Il restante 25 per cento è assegnatodalla Giunta regionale, senza vincoli di particolare destinazione o di specifica ripartizione tra province, al finanziamento dei programmi integrati d'area all'atto della loro approvazione, su proposta dell'Assessore della programmazione, in base alle direttive e ai criteri di cui agli articoli 5 e 7.
3. Gli enti locali e gli altri soggetti che collaborano alla predisposizione di programmi integrati d'area stabiliscono l'eventuale entità dell'apporto di proprie risorse, indicando le modalità ed i tempi di erogazione e le fonti di finanziamento.
4. Le province possono avvalersi delle risorse di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, per le spese di predisposizione dei programmi integrati d'area.
5. Nel caso di difficoltà o impossibilità ad operare da parte della provincia, la Regione può sostituirsi ad essa nella elaborazione dei programmi integrati d'area, disponendo in ordine a tutte le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 1e 2. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui l'impossibilità derivi dal verificarsi delle condizioni che giustifichino lo scioglimento del Consiglio provinciale. In tale ipotesi i termini di cui all'articolo 6 sono sospesi sino alla sua ricostituzione.


Art.9
Finanziamenti integrativi regionali
1. All'atto dell'approvazione del programma integrato d'area viene disposta l'utilizzazione di tutte le risorse amministrate dalla Regione ad esso destinate, sia di quelle di cui alla seconda parte delcomma 2, dell'articolo 8, sia di quelle tratte dai capitoli di spesa del bilancio pluriennale di cui all'allegata tabella A, attribuibili al programma dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, anche in deroga alle procedure di programmazione della spesa
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle leggi di settore, provvede a coordinare, con le scelte compiute in sede di finanziamento dei programmi integrati d'area, tutte le altre risorse finanziarie,comprese le risorse comunitarie, a sua disposizione con riferimento alle aree interessate dai programmi.


Art.10
Coordinamento dei programmi e conferenza di servizi
1. Il coordinatore del programma integrato d'area, espressamente indicato all'atto dell'approvazione del programma medesimo promuove l'attuazionee assume le opportune iniziative perchè venga stipulato l'eventuale accordo di programmaai sensi dell'articolo 11 e ne sorveglia l'attuazione.
2. Per tutte le opere e gli interventi previsti dal programma per i quali occorra l'emanazione da parte di pubbliche amministrazioni di più atti tra quelli indicati al comma 4 quinquies dell'articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dal comma 59 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve provvedersi attraverso la conferenza di servizi. A tal fine il coordinatore del programma pone in essere tutti i necessari adempimenti per la convocazione della conferenza di servizi, che si svolge secondo le forme e con i poteri indicati nell'articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.


Art.11
Attuazione dei programmi
1. I programmi integrati d'area sono attuati mediante la stipula di appositi accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 8 gennaio 1995, n. 32 convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104.
2. L'accordo di programma disciplina in particolare gli impegni finanziari assunti da ciascun soggetto partecipante al programma, individua le modalità entro le quali possono essere definiti contratti di programma tra le amministrazioni pubbliche e le imprese partecipanti ai programmi integrati d'area, individua altre forme di cofinanziamento ed in particolare i cofinanziamenti comunitari quali le sovvenzioni globali, stabilisce le modalità di erogazione e di utilizzo dei finanziamenti, indica i soggetti attuatori e quelli preposti alla gestione delle opere, regola la verifica ed il monitoraggio dei programmi.
3. Qualora uno dei soggetti interessati non sottoscriva l'accordo di programma, il programma integrato d'area viene rimodulato dall'amministrazione regionale, entro i successivi quindici giorni, sentita la provincia competente e gli altri soggetti eventualmente interessati.
4. Gli interventi e le opere previste dal programma fruiscono delle agevolazioni contributivee creditizie eventualmente previste dalle leggi dello Stato e della regione e dalle disposizioni comunitarie, le risorse attribuite al programma possono essere utilizzate, sulla base delle previsioni in questo contenute, anche per gli interventi e le opere finanziabili con leggi regionali di settore, nel rispetto delle disposizioni delle medesime.


Art.12
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del titolo II della presente legge sono valutati in lire 200.000.000.000 per l'anno 1996, in lire 130.000.000.000 per l'anno 1997 e in lire 220.000.000.000 per l'anno1998 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della regione per gli anni finanziari 1996, 1997 e 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
03- PROGRAMMAZIONE
IN DIMINUZIONE
Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese inconto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e art. 36 della legge di bilancio)
1996 lire 200.000.000.000
1997 lire 130.000.000.000
1998 lire 220.000.000.000
mediante riduzione della voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
IN AUMENTO
Cap. 03056
(NI) 2.1.2.8.0.3.10.32 (08.02) Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area.
1996 lire 200.000.000.000
1997 lire 130.000.000.000
1998 lire 220.000.000.000
3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 03056 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni1996/ 1998 ed al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1996

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