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Legge Regionale 4 aprile 1996, n. 18

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 "Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, e aggiunto il seguente: "Art. 18 bis - Sclassificazione di terreni civici.
1. Possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti a uso civico a condizione che:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi;
b) siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della Legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla Legge 16giugno 1927, n. 1766;
c) non siano stati utilizzati in difformità alla programmazione urbanistica comunale.
2. La sclassificazione, su richiesta motivata del comune territorialmente interessato, è dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma1.
3. La richiesta di sclassificazione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora trattisi di terreni di pertinenza frazione, la deliberazione deve contenere il parere obbligatorio dell'Amministrazione separata frazionale, ove esistente.
4. Entro 15 giorni la delibera è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e mediante l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'isola.
5. A chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla delibera.
6. Il Consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'adozione definitiva della richiesta di sclassificazione.
7. Il decreto assessoriale di cui al comma 2 è pubblicato con le formalità previste dall'articolo19 della presente legge".


Art.2
1. Il Comune territorialmente interessato deve presentare la richiesta di sclassificazione di cui all'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.3
1. Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale n.12 del 1994, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
"Art. 18 ter - Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali.
1. I Comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni oggetto della sclassificazione ai sensi dell'articolo 18 bis in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all'esercizio dei diritti di uso civico, agrario, boschivo o pascolativo.
2. La richiesta di trasferimento è deliberato dal Consiglio comunale con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 bis.
3. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale. Il decreto assessoriale è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19".


Art.4
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. I decreti dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché , per almeno 15 giorni, nell'albo del Comune interessato".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 aprile 1996

Palomba