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Legge Regionale 21 maggio 1996, n. 20

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, concernente: "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 1989
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, aggiungere il seguente comma:
"5. L'Amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del difensore civico".


Art.2
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 1989
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 1989 dopo le parole "ottenere copia" aggiungere le parole "senza limiti del segreto d'ufficio".

Art.3
Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 1989
1. L'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 1989, è sostituito dal seguente "Art. 12 (Designazione del difensore Civico)
1. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività , serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
4. Il difensore civico è scelto fra i cittadini che siano professori universitari di ruolo o fuori ruolo in materie giuridiche ovvero avvocati iscritti agli albi, che abbiano esercitato per almeno dieci anni la professione di avvocato. E' scelto altresì tra i cittadini che siano, in posizione di quiescenza, avvocati dello Stato o magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative.


Art.4
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989
1. L'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Ineleggibilità )
1. Non possono essere designati alla carica di difensore civico:
a) i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti e gli assessori di comunità montana, i presidenti e gli assessori provinciali, gli assessori e i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale o di un Assessore.
2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e, se sopravvenuta comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.
3. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella Regione Sardegna."


Art.5
Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 4 del 1989
1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis (Incompatibilità e decadenza)
1. L'incarico di difensore civico è incompatibile:
a) con l'incarico di amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica o di imprese o società private; di titolare o dirigente di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.
2. Le cause di incompatibilità di cui al comma1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa, o fuori ruolo, cessazione dall'attività con sospensione dell'iscrizione all'albo professionale.
3. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 4, a pena di decadenza dalla carica.
4. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità , il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.
5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette immediatamente al Consiglio regionale il provvedimento di decadenza".


Art.6
Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge regionale n. 4 del 1989
1. Dopo l'articolo 13 bis della legge regionale n. 4 del 1989, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 13 ter (Nomina del difensore civico)
1. Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di designazione.
2. Qualora la rimozione di una causa di incompatibilità di cui al precedente articolo 13 bis sia subordinata ad autorizzazione di organi non regionali, il termine di cui al comma 1 viene esteso a novanta giorni. Decorso tale termine, qualora l'incompatibilità non sia cessata, la designazione perde efficacia ed il Consiglio regionale è convocato per una nuova designazione".


Art.7
Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989
1. L'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Durata in carica)
1. Il difensore civico dura in carica per tutta la legislatura e non può essere confermato.
2. Entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla cessazione.
3. In materia di proroga si applica quanto previsto dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, salvi i casi di decadenza di cui ai precedenti articoli 13 e 13 bis ed il caso di revoca di cui al successivo articolo 15".


Art.8
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1989
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1989 è soppresso.
2. Il comma 3 del medesimo articolo 15 è sostituito dal seguente:
"3. Il difensore civico qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni nazionali, regionali e amministrative è obbligato a rassegnare le dimissioni almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento".


Art.9
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione il Consiglio regionale provvede alla designazione del difensore civico entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 21 maggio 1996

Palomba