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Legge Regionale 8 luglio 1996, n. 25

Proroga dei termini di scadenza degli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il termine di cessazione dalla carica dei presidenti, degli altri componenti dei consigli di amministrazione, dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti regionali, nonchè dei commissari degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, di cui alcomma 1 dell' articolo 28 e al comma 1 dell' articolo31 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, previsto per il 30 giugno 1996, è prorogato al 31marzo 1997, intendendosi corrispondentemente sostituita la data di scadenza riportata nei singoli provvedimentidi nomina.

Art.2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 luglio 1996

Palomba