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Legge Regionale 8 luglio 1996, n. 26

Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto
1. In attuazione dell' articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi di autonomia universitaria, la presente legge stabilisce i criteri ispiratori degli interventi della Regione in favore delle Università della Sardegna.

Art.2
Interventi
1. La Regione, in conformità con le normative nazionale e comunitaria e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, promuove e sostiene interventi nei seguenti settori dell' attività universitaria:
a) didattica e diritto allo studio:
1) miglioramento degli standard edilizi, delle strutture e delle attrezzature didattiche;
2) potenziamento dell' attività didattica, anche mediante l' erogazione di contributi indirizzati a facilitare la partecipazione di docenti e ricercatori non appartenenti alle Università della Sardegna ad esperienze didattiche pre e post lauream presso ledette Università ;
3) attuazione del diritto allo studio, in armonia con la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 e con la Legge 2 dicembre 1991, n. 390;
4) organizzazione di corsi di perfezionamentoper giovani laureati e di corsi di aggiornamento per il personale tecnico e amministrativo delle Università della Sardegna;
5) formazione di ricercatori sardi, anche mediante il finanziamento di borse di studio destinate a laureati nati o residenti in Sardegna o figli di emigrati sardi;
6) agevolazione del regolare svolgimento dei corsi per diplomi universitari;
7) acquisizione di idonei mezzi per i corsi di diploma di specializzazione;
8) istituzione di nuove borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento;
9) erogazione di risorse, da destinare agli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari e di Sassari per integrare gli interventi volti a consentire lo svolgimento, da parte di studenti universitari, di parte del proprio corso di studi o della preparazione della tesi di laurea presso altre università non sarde, italiane oestere;
10) erogazione di risorse integrative per la realizzazione delle attività previste dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
11) erogazione di finanziamenti specifici per l' attuazione delle attività previste dagli articoli 89, 90, 91 e 92 del DPR 11 luglio1980, n. 382;
12) realizzazione di un sistema di insegnamento a distanza, con particolare riferimento alle Province di Nuoro e Oristano;
b) ricerca scientifica:
1) sviluppo dell' attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo ai progetti coerenti con le priorità e gli indirizzi indicati dagli atti di programmazione regionale;
2) sviluppo degli scambi scientifici e culturali con università e centri di ricerca nazionali ed internazionali, con particolare riguardo a quelli comunitari, allo scopo di favorire l' integrazione del sistema universitario sardo in più ampi contesti.


Art.3
Fondo " Interventi regionali per l' Università "
1. L' importo complessivo della somma da erogare alle Università della Sardegna viene stabilito annualmente con la legge finanziaria. I relativi stanziamenti confluiscono in un fondo globale denominato " Interventi regionali per l' Università ".

Art.4
Convenzione
1. I rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna sono regolati da apposita convenzione triennale, rinnovabile a scadenza.
2. Nell' ambito della convenzione di cui alcomma 1, il Comitato paritetico di cui all' articolo 5 propone annualmente, sulla base delle risorse stanziate con la legge finanziaria, degli indirizzi programmatici delle università della Sardegna ed in coerenza con gli obiettivi perseguiti in materia dalla Regione, un piano di ripartizione tra le dette Università delle somme da erogare, con indicazione dei diversi settori di intervento.
3. La Giunta Regionale approva annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, il piano di ripartizione di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull' utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo e sullo statod' attuazione della presente legge.


Art.5
Comitato paritetico
1. Il, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto:
a) dall' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che lo presiede;
b) dall' Assessore regionale della programmazione,bilancio, credito e assetto del territorio;
c) dal Rettore dell' Università degli Studi di Cagliari;
d) dal Rettore dell' Università degli Studi di Sassari.


Art.6
Interventi esclusi
1. Sono esclusi dalla ripartizione dei fondi di cui all' articolo 4 i finanziamenti erogati dall' Amministrazione regionale per il settore della formazione professionale nonchè gli stanziamenti regionali in materia di assistenza sanitaria e quelli a favore degli ERSU di Cagliari e di Sassari, fatta eccezione per gli interventi previsti al numero 9, lettera a), dell' articolo 2 della presente legge.

Art.7
Abrogazione
1. Sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge.

Art.8
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 luglio 1996

Palomba