Legge Regionale 22 luglio 1996, n. 29
Proroga dei termini per l' utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro Consorzi, agli organismi comprensoriali per l' attuazione di programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) e 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi assegnati per l' attuazione dei programmi di cui alcomma 1, se non formalmente impegnati ancorchè programmati nella destinazione, diventano indisponibili per gli enti destinatari e l' Amministrazione regionale provvede al loro recupero.
3. Il termine di impegnabilità dei fondi assegnatiai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici) per l' attuazione di programmi regionali, la cui realizzazione è stata delegata ai sensi della citata legge regionale, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.
4. Restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali.
5. Le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale, nel caso di impegno parziale, all'Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il 30 gennaio1997.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 22 luglio 1996
Palomba