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Legge Regionale 2 ottobre 1997, n. 25

Spese per l' organizzazione in Sardegna dei Giochi della gioventù nazionali 1997.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Spese per l' organizzazione in Sardegna dei Giochi della gioventù nazionali 1997
l1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' anno 1997, un contributo in misura non superiore a lire 2.000.000.000 a favore del Comitato organizzatore dei Giochi della gioventù nazionali 1997, per l' organizzazione in Sardegna dei giochi stessi e delle relative manifestazioni collaterali (cap.11135).
2. Ai fini della determinazione del contributo il Comitato è tenuto a presentare un rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
3. In considerazione della peculiarità della manifestazione di cui al comma 1, non trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 48, comma 5, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.


Art.2
Norma finanziaria
l1. Nel bilancio della Regione per l' anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art.30, LR 5 maggio 1983, art. 3, LR 8 marzo 1997, n.8 e art. 35, LR 8 marzo 1997, n. 9)
1997 lire 300.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui allavoce 2 della tabella A, allegata alla legge regionale8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria).
11- PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11106 -
Spese per la costruzione di musei regionali (art. 3,LR 7 febbraio 1958, n. 1); spese per l' esecuzione di lavori di ricerca e di sistemazione intesi a sviluppare e a valorizzare il patrimonio storico, archeologico, etnologico e speleologico della Sardegna e spese di liquidazione di diritti di terzi su cose mobili ritrovate (art. 4, LR 7 febbraio 1958, n. 1e LR 20 giugno 1979, n. 49); spese per l' esecuzione di opere urgenti intese ad assicurare la conservazione di monumenti e di altri opere di riconosciuto interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, numismatico e speleologico (art. 5 LR 7 febbraio1958, n. 1, LR 20 giugno 1978, n. 49, art. 113, LR4 giugno 1988, n. 11 e art. 81, LR 30 maggio 1989, nº18); contributi a favore di musei di interesse locale, ad esclusione della costruzione (art. 86, LR 28aprile 1992, n. 6 e art. 1, LR 8 luglio 1993, n. 30)
1997 lire 1.400.000.000
Cap. 11115 -
Contributi a favore del pubblico spettacolo (LR 21giugno 1950, n. 17, art. 74, LR 28 maggio 1985, n.12, art. 16, LR 26 gennaio 1989, n. 5, art. 77, LR30 maggio 1989, n. 18 e art. 35, LR 8 marzo 1997,n. 8)
1997 lire 300.000.000
In aumento:
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11135 -
(NI) 1.1.1.6.2.2.08.09 (05.04) - Contributi al Comitato organizzatore dei giochi della gioventù nazionali per l' organizzazione dei giochi e delle relative manifestazioni collaterali (art. 1 della presente legge)
1997 lire 2.000.000.000


Art.3
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 ottobre 1997

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