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Legge Regionale 27 ottobre 1997, n. 31

Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. I soggetti che fruiscono delle provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n.27, qualora sottoposti con esito positivo ad intervento di trapianto di midollo osseo mantengono, per un periodo di cinque anni dalla data dell' intervento, il diritto al godimento delle provvidenze sopracitate.
2. In caso di esito non positivo del trapianto l' erogazione delle provvidenze previste dalla legge regionale n.27 del 1983 ha luogo senza limite di tempo.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a valere sugli stanziamenti previsti a carico della legge regionale n. 27 del 1983.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 ottobre 1997

Palomba