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Legge Regionale 9 dicembre 1997, n. 34

Disciplina del secondo turno di votazione per l' elezione del Consiglio regionale della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e successive modifiche e integrazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Negli articoli 1, comma 6, e 79 ter, comma 1,lettera a) della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7(Norme per l' elezione del Consiglio regionale della Sardegna), come modificata dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, le parole " tre liste " sono sostituite dalle parole " due liste ".

Art.2
1. Il comma 5 dell' articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
" 5. Qualora una lista ottenga nella circoscrizione elettorale regionale la maggioranza assoluta dei voti validi, i seggi assegnati alla circoscrizione sono ripartiti proporzionalmente fra le due liste più votate in essa presentate. ".


Art.3
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo7 bis della legge regionale n. 7 del 1979, sono sostituite dalle seguenti:
" a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale regionale, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione, e accerta se una cifra elettorale superi la metà dei voti validamente espressi nella circoscrizione elettorale regionale; qualora non si verifichi tale condizione, individua le due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e, datane immediata comunicazione alle Prefetture per gli adempimenti di cui all' articolo 79 bis, passa alle operazioni di cui al seguente comma;
b) individua le due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e divide ciascuna cifra elettorale di dette liste successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno e i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi scegli, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sarano assegnati alle due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale ".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 dicembre 1997

Palomba