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Legge Regionale 9 gennaio 1998, n. 2

Interventi in favore dei soggetti affetti dalla sindrome di Alzheimer. Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 "Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie" già modificata dalla legge regionale 1 agosto 1996, n. 34 "Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie"
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, così come modificato dalla legge regionale 1 agosto 1996, n. 34 "Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie" è inserito il seguente:
"2 bis. Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare inoltre l'erogazione gratuita di prodotti farmaceutici necessari ai soggetti affetti da sindrome di Alzheimer che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito imponibile complessivo inferiore a lire 20.000.000, incrementato fino a lire 26.000.000 in presenza del coniuge e in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano l'erogazione di cui sopra deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3".


Art.2
1. Al comma 3, lett. d), dell'articolo 17 della legge regionale n. 39 del 1991, così come modificato dalla legge regionale 1 agosto 1996, n. 34, dopo la parola "patologie" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi 2 e 2 bis".

Art.3
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo le Aziende Sanitarie Locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (cap. 12133/02).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1998

Palomba