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Legge Regionale 19 gennaio 1998, n. 3

Differimento di termini recati dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 e norma sugli incarichi di coordinamento.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. I termini stabiliti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39, sono prorogati di centottanta giorni.

Art.2
1. Le funzioni di Coordinatore Generale degli enti pubblici strumentali della Regione possono essere conferite, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, e fino all'approvazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, anche ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 gennaio 1998

Palomba