Legge Regionale 19 gennaio 1998, n. 4
Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
Art.2
Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione
2. Gli aiuti al salvataggio hanno la finalità di sostenere temporaneamente le aziende che si trovano in una grave situazione finanziaria, di dare alle stesse la possibilità di fare una analisi delle difficoltà e definire le azioni atte a superarle. Tali aiuti possono essere concessi sotto forma di garanzia di crediti e prestiti a tasso ordinario.
3. Gli aiuti alla ristrutturazione hanno lo scopo di consentire alle aziende in difficoltà di ripristinare la redditività. Tale ripristino consiste nel recupero della capacità dell’azienda di coprire la totalità dei propri costi e nel recupero del rendimento del capitale che consenta di competere sul mercato senza richiedere ulteriori interventi pubblici.
Art.3
Requisiti e programma di ristrutturazione
2. Per poter beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione le aziende devono realizzare un programma di risanamento aziendale sulla base di un piano approvato dalla Commissione Europea su proposta dell’Amministrazione regionale. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, adotta la proposta di piano e lo trasmette alla Commissione Europea per la sua approvazione. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Se la Commissione non esprime il parere nel termine sopraindicato si prescinde dallo stesso.
3. Gli aiuti non rientranti in un regime autorizzato devono essere notificati individualmente alla Commissione Europea.
Art.4
Partecipazione finanziaria dell’Amministrazione regionale
Art.5
Competenze per l’attuazione
Art.6
Approvazione da parte dell’Unione Europea
Art.7
Abrogazione e soppressione del fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole
2. Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole istituito dall’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 è soppresso. I rientri al fondo con relativi interessi sono, volta per volta, a cura dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, iscritti nel capitolo 36103-00 delle entrate del bilancio regionale per essere successivamente assegnati al capitolo 06120 dello Stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per essere destinati alla attuazione della presente legge.
Art.8
Copertura finanziaria
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 19 gennaio 1998
Palomba