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Legge Regionale 19 gennaio 1998, n. 4

Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo delle attività agricole sono disposti, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, interventi straordinari volti ad assicurare la sopravvivenza delle aziende economicamente valide, che si trovino in difficoltà per cause non imputabili alla gestione delle stesse.

Art.2
Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione
1. Gli interventi di cui all’articolo 1 consistono in aiuti al salvataggio e aiuti alla ristrutturazione. Tali aiuti possono essere concessi una sola volta.
2. Gli aiuti al salvataggio hanno la finalità di sostenere temporaneamente le aziende che si trovano in una grave situazione finanziaria, di dare alle stesse la possibilità di fare una analisi delle difficoltà e definire le azioni atte a superarle. Tali aiuti possono essere concessi sotto forma di garanzia di crediti e prestiti a tasso ordinario.
3. Gli aiuti alla ristrutturazione hanno lo scopo di consentire alle aziende in difficoltà di ripristinare la redditività. Tale ripristino consiste nel recupero della capacità dell’azienda di coprire la totalità dei propri costi e nel recupero del rendimento del capitale che consenta di competere sul mercato senza richiedere ulteriori interventi pubblici.


Art.3
Requisiti e programma di ristrutturazione
1. Per poter beneficiare degli aiuti al salvataggio le aziende devono, al momento della richiesta dell’aiuto, documentare lo stato di difficoltà finanziaria.
2. Per poter beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione le aziende devono realizzare un programma di risanamento aziendale sulla base di un piano approvato dalla Commissione Europea su proposta dell’Amministrazione regionale. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, adotta la proposta di piano e lo trasmette alla Commissione Europea per la sua approvazione. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Se la Commissione non esprime il parere nel termine sopraindicato si prescinde dallo stesso.
3. Gli aiuti non rientranti in un regime autorizzato devono essere notificati individualmente alla Commissione Europea.


Art.4
Partecipazione finanziaria dell’Amministrazione regionale
1. L’Amministrazione regionale partecipa finanziariamente, in misura non superiore al 75 per cento, alla realizzazione del programma di risanamento aziendale che può comprendere interventi di tipo sia strutturale che finanziario.

Art.5
Competenze per l’attuazione
1. Le competenze per l’attuazione della presente legge sono attribuite all’Assessorato all’agricoltura e riforma agro-pastorale che si può avvalere degli enti regionali.

Art.6
Approvazione da parte dell’Unione Europea
1. La presente legge è attuata dall’Amministrazione regionale solo dopo la sua approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l’esame da parte della Commissione stessa.

Art.7
Abrogazione e soppressione del fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole
1. Sono abrogati i commi 2 e 4 dell’articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.
2. Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole istituito dall’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 è soppresso. I rientri al fondo con relativi interessi sono, volta per volta, a cura dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, iscritti nel capitolo 36103-00 delle entrate del bilancio regionale per essere successivamente assegnati al capitolo 06120 dello Stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per essere destinati alla attuazione della presente legge.


Art.8
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge sono valutati in lire 9.453.000.000 per il 1998 e in lire 2.111.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e gravano sulle disponibilità, attribuite dall’articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie", al fondo regionale di solidarietà per le aziende e cooperative agricole di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 gennaio 1998

Palomba