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Legge Regionale 24 febbraio 1998, n. 7

Riduzione dei controlli sugli atti degli enti locali. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Atti soggetti al controllo
1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, è sostituito dal seguente:
"1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti, i regolamenti di competenza degli organi assembleari degli enti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti della gestione e i piani urbanistici provinciali, comunali, intercomunali e delle comunità montane, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale).".
2. Nel comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 38 del 1994, dopo le parole "degli organi esecutivi" sono inserite le parole "ed assembleari". Nel medesimo comma le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
c) strumenti di attuazione dei piani urbanistici.".


Art.2
Principi sul controllo
1. Nel comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale n. 38 del 1994 sono aggiunte al termine le parole: ", per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura.".
2. Nel comma 5 del medesimo articolo sono abrogate le parole ", anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento".
3. Dopo il comma 5 del medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale il comitato di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.".


Art.3
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 febbraio 1998

Palomba