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Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28

Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto
1. La presente legge regola l'esercizio da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle competenze in materia di beni paesistici ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Sardegna), e delegate ai sensi dell'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Art.2
Norme comuni ai procedimenti
1. Tutte le istanze proposte dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, sono dirette all'Assessore regionale della pubblica istruzione e presentate presso il comune subdelegato ove sono siti i beni oggetto di tutela. 2. Tutti i pareri e i provvedimenti previsti dalla presente legge devono essere motivati.
3. Le comunicazioni e le notifiche di cui alla presente legge possono essere effettuate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Ogni comunicazione o trasmissione di atti fra i comuni e gli uffici regionali, prevista dalla presente legge, può avvenire tramite sistemi di facsimile.
5. All'Albo dei comuni e degli uffici regionali di tutela del paesaggio viene pubblicato l'elenco delle istanze di autorizzazione pervenute e dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.


Art.3
Competenza del comune
1. Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, relative a:
a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree di centro storico (zona urbanistica "A") non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, ovvero quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi della Legge n. 1497 del 1939;
b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;
c) interventi di nuova costruzione ricadenti in aree soggette a pianificazione attuativa precedentemente approvata ai sensi della Legge n. 1497 del 1939;
d) posa in opera di insegne;
e) linee elettriche di bassa tensione;
f) trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;
g) opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq.;
h) attività silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha.
2. Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente con la stessa procedura i pareri di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di procedure espropriative), richiesti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1.
3. Il Sindaco, tramite gli uffici comunali, esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di tutela paesistica, relative ai provvedimenti adottati.
4. Le violazioni a tali prescrizioni di tutela paesistica sono immediatamente segnalate dal Sindaco al competente Ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza.


Art.4
Procedura dei provvedimenti comunali
1. Il comune esercita i poteri delegati di cui all'articolo 3 secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Il Consiglio comunale può formulare una proposta per l'integrazione di tali direttive adeguandole alla realtà territoriale e amministrativa del comune. L'integrazione è adottata con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione.
3. L'organo comunale competente rilascia i provvedimenti di cui all'articolo 3, previo parere della Commissione edilizia comunale.
4. Il provvedimento va emanato entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della istanza, corredata della documentazione richiesta dalle direttive.
5. La Commissione edilizia comunale deve comprendere un esperto in materia di paesaggio, scelto dall'organo comunale competente fra gli iscritti agli ordini professionali o fra i tecnici dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche.


Art.5
Procedimento semplificato
1. Qualora l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, sia richiesta per le opere previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 23 del 1985, l'organo comunale competente emana il provvedimento su parere del solo Ufficio tecnico comunale.

Art.6
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985
1. Nel comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985 alla fine sono aggiunte le parole "nonché ai sensi della Legge n. 1497 del 1939, e della Legge 8 agosto 1985, n. 431."

Art.7
Poteri di controllo della Regione
1. La Regione esercita il controllo sull'esercizio da parte dei comuni dei poteri subdelegati attraverso verifiche periodiche.
2. L'Assessore regionale può, ove persista il pubblico interesse, annullare i provvedimenti assunti in violazione delle norme procedimentali di cui agli articoli 2, 4 e 5.
3. I provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 sono inviati dal comune, con la relativa documentazione, agli organi determinati dalla legislazione statale.


Art.8
Controllo sostitutivo
1. Qualora l'organo comunale competente non provveda, nei termini previsti, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesistica, il richiedente può presentare, entro i successivi trenta giorni, istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art.9
Provvedimenti di competenza dell'Assessore
1. Le istanze riguardanti i provvedimenti relativi ad oggetti diversi da quelli delegati dall'articolo 3 sono inviate dal comune al competente Ufficio tutela del paesaggio entro trenta giorni dal loro deposito.
2. L'Assessore decide su tali istanze entro sessanta giorni dalla data in cui pervengono.
3. Le decisioni dell'Assessore, escluse quelle relative ad autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, sono adottate sentita la Commissione di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989.
4. I provvedimenti, unitamente al parere della Commissione, sono comunicati al comune e notificati agli interessati.
5. L'approvazione da parte dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, prevista dall'articolo 12 della Legge n. 1497 del 1939, è necessaria anche per gli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989.
6. Anche per le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939 di competenza dell'Assessore regionale si osservano le procedure e i termini di cui all'articolo 1 della Legge n. 431 del 1985.


Art.10
Norme sulla trasparenza amministrativa
1. Chiunque può richiedere al comune copia degli atti previsti dalla presente legge in suo possesso o visionarli con le stesse modalità e i limiti previsti per la visione ed il rilascio di copia di atti comunali.
2. Non può essere richiesta agli uffici regionali la visione o il rilascio di copia di atti in possesso del comune.
3. Non sono ammessi istanze e ricorsi non espressamente previsti dalla presente legge, salvi i ricorsi giurisdizionali e quelli previsti da norme statali.


Art.11
Adeguamento ordinamento comunale
1. Le norme della presente legge trovano immediata applicazione, pur se in contrasto con atti statutari o regolamentari comunali, anche senza formale recepimento.

Art.12
Composizione e competenze delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio
1. L'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così integrato:
"f) un funzionario designato dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica;
g) un funzionario designato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
h) un funzionario designato dall'Amministrazione provinciale.".
2. All'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. La composizione della Commissione, nel caso di deliberazioni relative a provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 1497 del 1939, ovvero di perimetrazione dei vincoli di cui all'articolo 1 della Legge n. 431 del 1985, è integrata dal Sindaco del comune interessato o da un suo delegato.
5 ter. Ai componenti delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio nominati dal Consiglio regionale spetta il trattamento previsto per i componenti del Comitato tecnico amministrativo provinciale dei lavori pubblici. In caso di assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive i componenti esterni di designazione consiliare sono dichiarati decaduti.".


Art.13
Norma finanziaria
1. Le spese per l'attuazione della presente legge, destinate ai compensi per i componenti le Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989, sono quantificate in lire 200.000.000 annui.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 200.000.000
1999 lire 200.000.000
2000 lire 200.000.000
mediante pari riduzione della voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1998
In aumento:
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1998 lire 200.000.000
1999 lire 200.000.000
2000 lire 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1998

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