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Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Capo I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO)
Art.1
Rispetto del Patto di stabilità
1. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'adesione al Patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale in materia.
2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, determina il livello complessivo dei pagamenti da effettuarsi nell'esercizio e la sua ripartizione tra gli stati di previsione della spesa.


Art.2
Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui per i seguenti importi, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente:
a) anno 1999 lire 924.000.000.000;
b) anno 1999 lire 233.000.000.000 quale quota da destinare ad interventi finalizzati all'occupazione;
c) anno 1999 lire 198.000.000.000 quale quota già prevista dall'articolo 1, lett. b) della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11;
d) anno 2000 lire 690.000.000.000;
e) anno 2001 lire 660.000.000.000.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F), allegata alla presente legge.
3. L'ammortamento dei predetti mutui decorre dal 1° gennaio 1999 per quelli di cui alle lett. a), b) e c), dal 1° gennaio 2000 per quelli di cui alla lett. d), dal 1° gennaio 2001 per quelli di cui alla lett. e).
4. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:
anno 1999 lire 159.135.000.000
anno 2000 lire 214.562.000.000
anno 2001 lire 258.388.000.000
anni dal 2002 al 2013 lire 250.188.000.000
anno 2014 lire 138.990.000.000
anno 2015 lire 67.955.000.000
6. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a' termini dei commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1997.
7. I mutui di cui all'articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 1999, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo (capp. 03148, 03148/01 e 03148/02).
8. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 1997 è rinnovata nell'anno 1999 (capp. 03120, 03121 e 03122).


Art.3
Copertura disavanzo finanziario 1997 e quota saldo finanziario negativo 1998
1. Alla copertura del disavanzo finanziario complessivo del bilancio regionale al 31 dicembre 1997, determinato in lire 1.304.928.000.000 dal rendiconto generale della Regione per lo stesso esercizio, e della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1998 derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, lett. a), della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, pari a lire 924.000.000.000, e complessivamente a lire 2.228.928.000.000,si provvede mediante iscrizione, in apposito capitolo di ciascun bilancio di previsione della Regione per gli anni dal 1999 al 2007, dei seguenti importi (cap. 03220):
anni dal 1999 al 2001: 80.000.000.000
anni dal 2002 al 2007: 331.488.000.000


Art.4
Determinazione di spese
1. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.
2. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1999 e per il triennio 1999/2001, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D), allegata alla presente legge.
3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.


Art.5
Fondi speciali
1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 1999, 2000 e 2001.
2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 1999 lire 95.183.000.000
anno 2000 lire 472.756.000.000
anno 2001 lire 535.394.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 1999 lire 20.000.000
anno 2000 lire 267.500.000.000
anno 2001 lire 267.500.000.000


Art.6
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1983 - Norme di contabilità e alla L.R. n. 14 del 1995 - Controllo enti strumentali
1. Nell'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
"4 bis. In carenza di disponibilità del fondo di cui al precedente comma 3, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvede con proprio decreto, ad integrarne le disponibilità mediante trasferimento dal proprio fondo.".
2. Nell'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, il termine "Assessore" è sostituito con "Direttore generale nell'ambito della competenza della propria struttura" ed è soppressa l'espressione "da registrarsi alla Corte dei Conti".
3. Dopo l'articolo 54 della legge regionale n. 11 del 1983 è inserito il seguente:
"Art. 54 bis - Procedura delle assegnazioni di somme conseguenti a provvedimenti esecutivi promossi da creditori.
1. La Ragioneria generale della Regione è autorizzata, ad istanza del Tesoriere regionale, a rimborsare le somme oggetto di pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva presso il Tesoriere medesimo a seguito di procedimenti promossi da creditori diretti dell'Amministrazione regionale.
2. La Ragioneria generale, disposto il rimborso di cui al comma 1, trasmette gli atti al Servizio legislativo per gli ulteriori adempimenti di competenza.".
4. L'onere per l'attuazione del comma 3 è valutato in lire 200.000.000 annue (cap. 01032).
5. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, è sostituito dal seguente:
"3. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, l'Assessore competente può, per una sola volta, chiedere motivatamente all'ente elementi giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento degli atti integrativi, ovvero della nuova deliberazione.".


Art.7
Riconduzione delle contabilità speciali al sistema contabile ordinario
1. In applicazione dell'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a decorrere dall'anno finanziario 2000 sono soppresse le seguenti contabilità speciali, istituite con le leggi appresso indicate:
a) fondo sociale della Regione sarda - legge regionale 7 aprile 1965, n. 10;
b) piano per le zone interne a prevalente economia pastorale - legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) fondo di solidarietà regionale in agricoltura - legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna - legge regionale 1 giugno 1979, n. 47;
e) fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro - legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disponibilità sussistenti in conto competenza ed in conto residui, ancorché formalmente impegnate, alla data del 31 dicembre 1999 nelle predette contabilità speciali, sono attribuite a corrispondenti capitoli d'entrata e di spesa del bilancio della Regione per l'anno 2000; all'istituzione dei capitoli nonché all'attribuzione dei relativi stanziamenti si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.


Art.8
Disposizioni finanziarie diverse
1.La Regione attribuisce carattere prioritario e continuativo agli interventi relativi ai programmi integrati d'area, previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al finanziamento ai Comuni per la realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e di recupero e valorizzazione dei centri storici, previsti dalla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29.
2. A tal fine sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
a) Programmi Integrati d'Area - lire 220.000.000.000 per gli anni dal 1999 al 2009 (cap. 03056);
b) Centri storici e riqualificazione urbana - lire 50.000.000.000 per gli anni dal 1999 al 2009 (cap. 04157).


Art.9
Accordo di programma - BIM Taloro
1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l'attuazione dell'accordo di programma relativo a "Infrastrutture e iniziative per l'energia BIM - Taloro", la concessione di contributi in conto capitale destinati alla realizzazione di impianti e reti di distribuzione urbana territoriale di gas intercambiabili con il metano (cap. 09042/04).
2. I suddetti contributi possono anche integrare quelli concessi dallo Stato o dall'Unione Europea, purché la misura degli stessi non superi complessivamente il 65 per cento della spesa ammissibile e sia comunque entro il limite d'aiuto previsto dalla normativa comunitaria.
3. I criteri e le modalità di erogazione del presente intervento sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni.


Art.10
Rideterminazione di autorizzazioni di spesa
1. Il limite d'impegno di cui all'articolo 55 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, rideterminato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è ulteriormente rideterminato in lire 100.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 04019/01).
2. Il limite d'impegno di lire 8.700.000.000 autorizzato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è rideterminato in lire 3.700.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 06060).
3. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento agrario e fondiario di cui all'articolo 22 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, è autorizzato il limite d'impegno di lire 5.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1999 all'anno 2015 (cap. 06029/01).
4. Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti quinquennali di soccorso di cui agli articoli 6 e 26 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e dell'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 1.000.000.000 dall'anno 1999 al 2004 e di lire 1.000.000.000 dall'anno 2000 al 2005 (cap. 06121/01).
5. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 71 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato in lire 9.000.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 07055).
6. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per l'anno 1999 in lire 12.000.000.000 e per ciascuno degli anni 2000 e 2001 in lire 15.000.000.000 (cap. 08109).
7. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1998, per la realizzazione di opere nelle zone termali, sono rideterminate in lire 8.000.000.000 per l'anno 1999, in lire 12.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 5.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 10.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08082).
8. Le autorizzazioni di opere per la prosecuzione degli interventi a favore delle strutture portuali previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni sono rideterminate per l'anno 1999 in lire 6.000.000.000 ed incrementate per l'anno 2000 di lire 3.000.000.000 e per l'anno 2001 di lire 5.000.000.000 (cap.08180).
9. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 1998, è rideterminato in lire 10.000.000.000, ferme restando le relative annualità; per le finalità richiamate nello stesso articolo 21, comma 2, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale dall'anno 2000 all'anno 2011 (cap. 09045/16).
10. Per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 1998, è autorizzato, nell'anno 2001, l'ulteriore stanziamento di lire 20.000.000.000 (cap. 13045).


Capo II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI)
Art.11
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1993 - Trasferimento fondi agli EE.LL. e alla L.R. n. 38 del 1994 - Comitati di controllo
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, è sostituito dal seguente:
"3. La quota del fondo destinato alla Comunità montana è ripartito:
a) per il 20 per cento in parti uguali;
b) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
c) per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale.".
2. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n.25, introdotto dal comma 7 dell'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, già modificato dal comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, é sostituito dal seguente:
"2 bis. Fino all'approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, vengono confermate, limitatamente all'anno 1999, a ciascun ente le assegnazioni, derivanti da finanziamenti di fondi regionali, effettuate nell'anno 1997, compresi i contributi per l'assunzione di operatori sociali, di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, in ogni caso l'Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie proprie da trasferire al sistema delle autonomie locali.".
3. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, modificata dall'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4, le parole "almeno due volte" sono sostituite dalle parole "una volta".
4. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 04018, per l'anno 1999, una quota pari a lire 45.000.000.000 è destinata alle Province per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di propria competenza nonché per la gestione e la manutenzione della viabilità provinciale. La ripartizione è effettuata a' termini dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.


Art.12
Destinazione proventi derivanti da vendita di beni regionali e finanziamenti straordinari alle Province
1. Il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, introdotto dal comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, é sostituito dal seguente:
"3 bis. I proventi derivanti dalla vendita dei beni sono destinati:
a) per il 50 per cento all'acquisto di locali per uffici delle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale, nonché degli enti strumentali della Regione;
b) per il restante 50 per cento alla concessione di contributi a favore degli enti locali, da ripartire sulla base dei criteri previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993, per essere destinati all'acquisizione, realizzazione o adeguamento di locali per uffici degli enti medesimi; gli interventi devono essere finalizzati prioritariamente alla eliminazione delle spese di parte corrente per fitti passivi" (cap. 04019/02).
2. L'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995, propone alla Giunta regionale le direttive per la dismissione e la vendita dei beni degli enti strumentali della Regione, nonché per l'acquisizione dei locali da adibire a sede e servizi degli enti medesimi.
3. Il limite di valore di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, é incrementato fino all'importo di lire 200.000.000.


Art.13
Finanziamento alle Province per funzioni ex CRAAI
1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino e di trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, è autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 a favore delle Province destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di personale precario per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente (cap. 04021/01).
2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, finanze e urbanistica, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.


Art.14
Rimborsi piani risanamento urbanistico
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, é così modificato:
"1. I Comuni beneficiari che abbiano utilizzato i finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, possono ottenere la proroga del termine per il rimborso di cui al comma 3 dello stesso articolo presentando richiesta di dilazione da effettuarsi sulla base di un piano di rientro di durata non superiore a trentasei mesi; detto piano é approvato dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica previa deliberazione della Giunta regionale.".


Art.15
Modifiche alla L.R. n. 29 del 1998 Tutela e valorizzazione dei centri storici
1. Nella legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole "delle parti comuni" sono sostituite dalle seguenti "della funzionalità e del decoro";
b) nell'articolo 9 il comma 3 è soppresso;
c) nell'articolo 10, comma 2, le lettere d) e g) sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
d) elaborati grafici riferiti alla dimensione urbana interessata";
g) elaborato plani-volumetrico in scala 1:1.000 o superiore".
d) nell'articolo 13, comma 1, la frase da: "Esso è depositato" fino alla fine del comma è soppressa;
e) nell'articolo 14 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e del decoro dell'edificio. Esso interessa il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali, comprese le fondazioni; il restauro dei prospetti, delle coperture e delle ricoperture esterne; il restauro o l'adeguamento degli elementi di comunicazione orizzontale e verticale, degli spazi collettivi e degli impianti, compresi gli allacciamenti.".


Art.16
Interventi per calamità naturali o dissesti geologici
1. E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1999 e di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinata alla concessione di contributi ai comuni che, a seguito di danni derivanti da calamità naturali o da dissesti geologici verificatisi a tutto il 1998, debbano provvedere al ripristino ambientale e di opere pubbliche, nonché al risanamento edilizio - urbanistico (cap. 08152).
2. Il programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici a termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.


Capo III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE)
Art.17
Servizi alle imprese, ricerca scientifica e Parco tecnologico
1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 4.000.000.000 nell'anno 1999 per il cofinanziamento del progetto "Grande antenna SRT" in Comune di San Basilio. Alla attuazione di detto intervento provvede l'Assessore della programmazione previa stipulazione di apposita convenzione con il MURST, il CNR e l'Agenzia Spaziale italiana.
2. Per l'attuazione a favore delle imprese, comprese quelle turistiche, di un programma di servizi, di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico è autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a), della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, un finanziamento di lire 7.000.000.000 a favore del Consorzio Ventuno, previa presentazione di un apposito programma; tale programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' autorizzata la spesa di lire 9.000.000.000 per i progetti di ricerca concernenti applicazioni informatiche avanzate nel settore dell'elettronica di consumo, capaci di attrarre in Sardegna imprese leader del settore e di consolidare ricadute industriali, nonché di generare nuova occupazione. I progetti dovranno consentire di valorizzare le attività e le esperienze del CRS4 che opera come soggetto proponente.
4. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi, pari complessivamente a lire 20.000.000.000 sono iscritti in conto del capitolo 03034/01 e trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/I del Programma di intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
5. In attuazione della misura 4.6.4.1 del Programma Operativo Plurifondo Sardegna 1994-1999, di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, il Consorzio Ventuno è delegato a procedere a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e l'acquisto delle apparecchiature nei siti di Cagliari - Pula e di Sassari - Alghero - per il quale sono ricomprese anche le spese di gestione in misura non superiore al 20 per cento - del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, comprese l'approvazione dei progetti esecutivi e la nomina dei responsabili della verifica attuativa.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzato il trasferimento, in unica soluzione, delle disponibilità sussistenti, in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 03211 e 03211/01.


Art.18
Interventi per l'attività peschereccia
1. Il calcolo delle indennità per la riconversione della pesca a sciabica o strascico di cui alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 19, per le imbarcazioni sino a 10 tonnellate di stazza lorda, è effettuato secondo le sottoelencate fasce di stazza:
da 0 a 5 TSL
da 5 a 10 TSL.
2. L'indennità di buonuscita o riconversione da corrispondersi ai marittimi secondo quanto previsto alla lettera c) del comma 2, dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998, con riferimento alla tabella D allegata al decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali 23 maggio 1997, è limitata a due annualità.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in annue lire 420.000.000 (cap. 05097/01).


Art.19
Ricomposizione fondiaria
1. La Regione promuove la ricomposizione fondiaria e ne dichiara la assoluta priorità nella propria politica agricola. Nelle more di una organica disciplina legislativa, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale - a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni - in un contesto coordinato, il programma annuale degli interventi tendenti al riordino fondiario, alla creazione di aziende di congrue dimensioni, alla realizzazione delle relative infrastrutture rurali da finanziarsi a' termini della legislazione regionale vigente nel rispetto di quella statale e comunitaria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (cap. 06081).


Art.20
Interventi vari in agricoltura
1. È autorizzato lo stanziamento annuo di lire 350.000.000 quale contributo a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il rimborso delle spese dallo stesso sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 (cap. 06011/03).
2. Una quota pari a lire 5.000.000.000 ed a lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto, rispettivamente, in conto dei capitoli 06025 e 06180 del bilancio regionale per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 è destinata ad incrementare il titolo di spesa 8.1.5./I, lett. c), del programma d'intervento per gli anni 1982/84 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268.
3. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1999 dall'articolo 9, lettere a) e b), della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, sono, rispettivamente, rideterminate in lire 28.000.000.000 (cap. 06180) e in lire 5.000.000.000 (cap. 06025).
4. Al fine della prosecuzione dei collaudi funzionali previsti dall'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33, è autorizzata, per l'anno 1999, l'ulteriore spesa di lire 300.000.000 (cap. 06172).
5. I benefici previsti dall'articolo 49 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono estesi agli investimenti effettuati da società miste costituite da cooperative ed enti pubblici (cap. 06234).
6. E' autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 1.000.000.000 a favore del Consorzio SAR Sardegna (Servizio Agro meteorologico Regionale) per la realizzazione del censimento delle variazioni meteorologiche, per l'acquisizione delle serie storiche dei dati disponibili e per la costituzione di una banca dati meteorologici (cap. 06339/01).
7.I finanziamenti concessi a favore del Consorzio SAR vengono accreditati in un'unica soluzione, in forma anticipata e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, fermo restando che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione del programma tecnico finanziario di spesa ed è soggetta alla rendicontazione semestrale prevista dalla legge regionale n. 1 del 1975 (cap. 06339/01).
8. L'intervento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è esteso alle produzioni ottenute nell'anno 1998; il relativo onere, valutato in lire 300.000.000, grava sulle disponibilità del fondo regionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.


Art.21
Interventi a favore dell'industria alberghiera - Modifica alla L.R. n. 6 del 1992
1. L'agevolazione del concorso sugli interessi accordati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, è concessa con le modalità stabilite dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, ed è a carico del fondo istituito dalla medesima legge (cap. 07021).
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1998, realizzati successivamente all'entrata in vigore della predetta legge, le imprese turistico - alberghiere che abbiano richiesto le agevolazioni previste ai sensi della legge regionale n. 40 del 1993, possono chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di optare per le agevolazioni previste dall'articolo 2 della stessa legge regionale n. 9 del 1998.
3. Nell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogata l'espressione ", aventi ricettività non superiore a 100 posti letto,".


Art.22
Concorsi interessi in forma attualizzata sui prestiti dei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell'artigianato
1. L'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, si applica alla corresponsione dei benefici previsti dall'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984 n. 26, come sostituito dall'articolo 67 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.23
Interventi nei settori del commercio e del turismo
1. Ai consorzi di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, sono concessi contributi a fondo perduto fino ad un massimo di lire 500.000.000 e di lire 200.000.000 rispettivamente per l'attuazione degli articoli 3 bis e 3 ter, istituiti dall'articolo 12 della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5; il relativo onere è valutato in lire 1.500.000.000 per l'anno 2000 e in lire 2.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 07055/01).
2. Per l'applicazione dell'articolo 62 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le confederazioni delle imprese commerciali maggiormente rappresentative, come riconosciute ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19; il relativo onere è valutato in lire 300.000.000 per l'anno 1999 (cap. 10213).


Art.24
Interventi nel settore dei trasporti
1. E' autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 13002/01).
2. E' autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 26.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni; una quota fino a lire 8.000.000.000 di tale autorizzazione di spesa é destinata, in deroga all'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1982, alle Ferrovie Meridionali Sarde (F.M.S.) per l'effettuazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della medesima legge regionale n. 16 del 1982 (cap.13026).
3. L'attuazione degli interventi per l'ampliamento dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Cagliari - Elmas e dell'aeroporto Olbia - Costa Smeralda, per i quali il Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base di apposito protocollo d'intesa, ha destinato alla Regione Autonoma della Sardegna rispettivamente la somma di lire 100.000.000.000 e di lire 40.000.000.000, è data in concessione la prima alla Società SO.G.AER. S.p.A. (Società di gestione Aeroporto di Cagliari - Elmas), la seconda alla Società GE.A.SAR. S.p.A. (Società di gestione aeroporto Olbia - Costa Smeralda) previa stipula di apposita convenzione fra l'Assessore regionale dei trasporti e le medesime società che provvedono, nel rispetto della normativa vigente, alla realizzazione delle opere (cap. 13054).
4. Tra gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono inclusi quelli relativi al settore dei trasporti. A tal fine la Regione stipula apposite convenzioni con compagnie che operino con regolari voli di linea per passeggeri da e per il continente. Le modalità d'attuazione dei relativi interventi sono regolamentati a' termini del comma 3 del surrichiamato articolo 83. Per le finalità del presente comma è destinata una quota di lire 1.700.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 01090 per ciascuno degli anni 1999 - 2000 - 2001.


Capo IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIO - SANITARIE)
Art.25
Formazione professionale
1. Nelle more di una modifica organica in materia, è sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale é determinata, per l'anno 1999, in lire 59.000.000.000 (cap. 10001).
3. ll limite massimo retributivo per le convenzioni, previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 100.000 orarie.
4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, é fissata in lire 95.412.000.000 ed é così ripartita:
capitolo 10001 lire 7.567.000.000
capitolo 10002 lire 23.301.000.000
capitolo 10003 lire 64.544.000.000


Art.26
Programma per il miglioramento quantitativo e qualitativo dell'istruzione in Sardegna
1. Nell'ambito del programma coordinato di interventi per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'istruzione pubblica in Sardegna, l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, propone alla Giunta regionale un programma finalizzato alla realizzazione di interventi in campo informatico e telematico da attuarsi in esecuzione delle intese stipulate con lo Stato ed in raccordo con quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 11001).


Art.27
Finanziamenti alle Università e agli enti e organismi operanti nei settori culturale, socio-culturale e della sicurezza sociale
1. A valere sullo stanziamento del capitolo 11063 per l'anno 1999:
a) una quota pari a lire 250.000.000 è attribuita al CRS4 per essere destinata alla copertura del costo dei posti previsti dal bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca nelle Università di Cagliari e di Sassari per il triennio 1999-2001;
b) una quota pari a lire 3.000.000.000 è destinata all'erogazione di un contributo aggiuntivo a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6;
c) una quota pari a lire 1.480.000.000 e a lire 750.000.000 è destinata al Consorzio per l'Università degli studi di Oristano quale contributo regionale rispettivamente per le spese di costituzione e di funzionamento e per il finanziamento dei diplomi universitari in biotecnologie agro-industriali e in tecnologie alimentari.
2. Allo scopo di favorire il raggiungimento della finalità della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, e nelle more dell'integrale applicazione della medesima, una quota pari a lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto nell'anno 1999 in conto del capitolo 11065 è destinata all'istituzione di dottorati di ricerca e di corsi di perfezionamento, per l'anno accademico 1999-2001, in ragione di lire 600.000.000 all'Università di Cagliari e di lire 400.000.000 all'Università di Sassari.
3. A valere sullo stanziamento iscritto, nell'anno 1999, in conto del capitolo 11099, una quota pari a lire 200.000.000 è destinata all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di L'Aquila - Sezione di Cagliari - quale contributo aggiuntivo da destinare alle finalità previste dalla legge regionale 31 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.
4. Il comma 5 dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:
"5. I contributi di cui al comma 3 sono concessi previa deliberazione della Giunta regionale adottata su iniziativa dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio; non possono eccedere il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e devono essere utilizzati per la copertura delle dirette spese di attuazione dei programmi approvati e per sopperire alle spese generali di funzionamento dell'organismo beneficiario.".
5. E' prorogata al 31 dicembre 1999 l'attuazione degli interventi già finanziati nell'anno 1998 in esecuzione dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (cap. 11099).
6. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è sostituito dal seguente:
"2. Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore.".
7. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1999-2000-2001, la spesa di lire 250.000.000 (cap. 11064).
8. E' autorizzata, nell'anno 1999, la concessione di un contributo straordinario nella misura di lire 2.000.000.000, lire 1.000.000.000 e lire 500.000.000 a favore, rispettivamente, della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, dell'Ente concerti Marialisa de Carolis - Teatro di tradizione di Sassari e dell'Ente musicale nuorese di Nuoro per il finanziamento delle proprie attività istituzionali (cap. 11084).
9. E' autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi ad organismi privati ed enti pubblici per lo svolgimento di attività culturali e per manifestazioni sportive a carattere internazionale, nonché ad enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali per lo svolgimento delle attività istituzionali che, avendo presentato regolare richiesta di contributo per l'anno 1998, ai sensi delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, e 22 gennaio 1990, n. 1, art. 60, non siano stati inseriti nel programma annuale di interventi per il medesimo anno, ovvero abbiano ottenuto contributi ridotti in rapporto alle richieste inoltrate a causa delle insufficienti dotazioni finanziarie a carico dei capitoli di spesa cui le suddette leggi afferiscono; i relativi contributi sono concessi con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente in materia (cap. 11099/01).


Art.28
Diritto allo studio - Case dello studente
1. E' autorizzata per ciascuno degli anni dal 2000 al 2013 l'erogazione di un contributo straordinario a favore degli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari e di Sassari nella misura, rispettivamente, di lire 3.500.000.000 e di lire 2.000.000.000 per l'attuazione di un programma di acquisizione e realizzazione di strutture, da destinare a sedi per case dello studente mense ed altri servizi per il diritto allo studio (cap. 11078/02).


Art.29
Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
1. Una quota dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11106, pari a lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 è destinata alla realizzazione di interventi di restauro, ristrutturazione, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente soprintendenza, di nuraghi, castelli medioevali, torri costiere ed altri beni immobili sottoposti alle disposizioni della Legge 1° giugno 1939, n. 1089. A tal fine sono concessi contributi in conto capitale, in misura pari al 50 per cento di quanto previsto dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 e contributi in conto interessi per il 50 per cento dell'investimento complessivo al tasso previsto dalla predetta legge regionale n. 15 del 1994.
2. I contributi sono erogati a favore di enti locali, enti morali ed ecclesiastici, società, associazioni, fondazioni e privati cittadini proprietari di detti immobili. I soggetti beneficiari di contributi diversi dagli enti locali ed ecclesiastici, debbono garantire, attraverso apposite convenzioni stipulate con i Comuni in cui è situato il bene, preliminarmente alla concessione del contributo, la fruibilità pubblica.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo stralci annuali di programmi triennali, approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di beni culturali.


Art.30
Disposizioni in materia sanitaria
1. E' autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento complessivo di lire 928.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12104/01, 12133/02 e 12139/02).
2. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 12133/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Azienda USL n. 8 di Cagliari, per l'avvio dell'attività e per il regolare funzionamento di case di accoglienza per malati oncologici e loro accompagnatori, un contributo di lire 280.000.000 per l'anno 1999 e di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
3. La Regione, entro tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, provvede al riequilibrio dei trasferimenti finanziari in favore delle ASL, derivanti dalle quote dell'IRAP, del Fondo sanitario nazionale e dei fondi integrativi regionali, al fine di raggiungere, per ciascuna di esse, livelli ottimali di finanziamento improntati a criteri di riparto delle risorse che tengono conto della distribuzione della popolazione e dei livelli di bisogno di servizi sanitari da essa espressi.
4. Le spese integrative di carattere sanitario derivate dall'applicazione della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, già poste a carico del capitolo 12088, trovano copertura negli stanziamenti recati dal capitolo 12133/02.
5. Il finanziamento di lire 1.200.000.000 autorizzato dall'articolo 41, comma 13, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, viene attribuito all'Azienda USL n. 8 di Cagliari per essere destinato:
a) quanto a lire 1.000.000.000 al potenziamento strutturale ed al miglioramento tecnologico del Presidio Ospedaliero Oncologico Businco;
b) quanto a lire 200.000.000 per la concessione di contributi ai soggetti che, con il concorso dello Stato, realizzano lavori di ristrutturazione e/o adeguamento strutturale, di Case alloggio per malati di AIDS, alternative al ricovero ospedaliero.


Capo V
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.31
Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale
1. In attuazione delle disposizioni comunitarie e del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", si dispone che:
a) sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e come delimitate, anche provvisoriamente, dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31;
b) la Regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
c) l'Assessorato della difesa dell'ambiente è l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria per tale funzione si avvale della collaborazione degli uffici dell'Amministrazione regionale competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, l'Assessorato della difesa dell'ambiente provvede di concerto con l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
d) la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata, a cura e spese del proponente, presso gli uffici della Regione, della Provincia, dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli organismi di gestione;
e) contemporaneamente alla trasmissione di cui al punto d), il proponente provvede, a proprie spese, a far pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale, l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito;
f) l'istruttoria dovrà essere conclusa, con un giudizio motivato, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.
2. Per i progetti di infrastrutture, di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ammessi a finanziamento nell'ambito del POP Sardegna 1994-1999, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, come definite al comma 1, lettera a), si dispone che:
a) la Regione, sentiti i Comuni nei cui territori sono realizzate le opere e previa opportuna verifica, decide, entro trenta giorni dall'annuncio di cui alla successiva lettera b), se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e il monitoraggio degli interventi; in caso contrario si applica la procedura di cui al comma 1;
b) il soggetto attuatore dopo il deposito del progetto dell'opera presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, provvede a pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale l'annuncio dell'attivazione della procedura di cui alla lettera a);
c) qualora la verifica di cui alla lettera a) si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui alla lettera b).
3. L'Assessore della difesa dell'ambiente tiene e cura l'aggiornamento degli elenchi dei progetti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996.


Art.32
Contributo straordinario per gli edifici già in uso all'ESMAS
1. E' autorizzata per l'anno 1999 la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 all'ESMAS (Ente per le Scuole Materne della Sardegna) per la manutenzione straordinaria degli edifici già in uso all'ente (cap. 11011).


Art.33
Opere pubbliche di interesse locale e regionale
1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 68.100.000.000, di cui lire 6.100.000.000 per l'anno 1999, lire 22.000.000.000 per l'anno 2000 e lire 40.000.000.000 per l'anno 2001 per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (cap. 08015/03).
2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.570.000.000 per l'anno 1999, di lire 19.500.000.000 per l'anno 2000 e lire 38.000.000.000 per l'anno 2001 per l'attuazione di un programma pluriennale di opere di interesse regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 1995 (cap. 08029/05).
3. Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per l'anno 1999, di lire 20.950.000.000 per l'anno 2000 e di lire 37.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 08035/03).
4. E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per l'anno 1999, di lire 15.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 28.000.000.000 per l'anno 2001 per l'attuazione di un programma di opere di viabilità a' termini dell'articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (cap. 08042/07).
5. Per la prosecuzione ed il completamento di un programma relativo alla costruzione e/o al completamento di invasi e delle relative opere idriche di cui all'articolo 15 della legge 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (08052).
6. Per la realizzazione ed il completamento del programma di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.00 (cap. 08164/01).
7. E' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per lo studio e l'elaborazione di un piano di disinquinamento e risanamento del territorio dell'agro di Villasor - Decimoputzu gravemente compromessi dall'inquinamento del fiume Mannu in località S'Isca (cap. 05010/01).
8. Nell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 29, così come modificato dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e dall'articolo 67, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, il termine di cui ai commi 1 e 3 è sostituito con "31 dicembre 1999" e il termine di cui al comma 5 è sostituito con "30 gennaio 2000".


Art.34
Opere cimiteriali
1. E autorizzata, a favore dei comuni le cui strutturi cimiteriali non garantiscono una normale agibilità, certificata dalle competenti autorità sanitarie, nei prossimi cinque anni, la concessione di contributi nel limite dell'80 per cento della spesa necessaria per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 08084).
2. Il programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni


Art.35
Interventi vari
1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali relativamente al quadriennio 1998-2001, di cui all'articolo 52 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, sono confermati in lire 27.000.000.000 per l'anno 1999 e determinati in lire 34.500.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (cap. 03014).
2. In deroga alla legge regionale 21 maggio 1998, n. 15, permangono in capo all'Assessorato della difesa dell'ambiente le competenze relative all'attuazione degli interventi ricompresi nei programmi finanziati in conto degli stanziamenti di bilancio relativi al "Fondo di ripristino ambientale" di cui alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, a tutto l'anno 1997, fino al loro esaurimento, esclusi gli stanziamenti inerenti ai programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modifiche e integrazioni (cap. 05001).
3. L'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, istitutivo del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura, è abrogato.
4. Per la prosecuzione dell'intervento previsto dall'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 150.000.000 (cap. 07078/03).
5. Nelle more della predisposizione del Piano pluriennale della Protezione civile, di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, l'autorizzazione a procedere con piani stralcio già disposta all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, e dall'articolo 78 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11, è ulteriormente prorogata per gli esercizi finanziari 1999-2001.
6. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione di impianti idonei a consentire la risalita dei pesci.
7. Ad integrazione del finanziamento statale previsto dall'Accordo di programma stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico e la Regione Sardegna per la realizzazione e l'informatizzazione dei fogli n. 547 Villacidro, n. 540 Mandas e n. 548 Senorbì della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 e per l'informatizzazione dei fogli geologici n. 541 Jerzu e n. 549 Muravera è autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 526.000.000 e nell'anno 2000 la spesa di lire 734.000.000. (cap. 09012).
8. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è prorogato al 31 dicembre 1999.
9. Nell'articolo 6, lettera c), della legge regionale 4 marzo 1994, n. 9, la parola "laureandi" è sostituita con quella di "laureati".
10. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024, può essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico 1998-99 qualora si verifichino esigenze gravi e impreviste.
11. Per le finalità previste dall'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 1997 relativo ai campi sosta e transito per le popolazioni nomadi, è autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 800.000.000 (cap. 12001/11).
12. E' autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 120.000.000 a favore del Comune di Elmas per la ristrutturazione e il recupero di immobili da destinare ad attività sociali nel campo delle tossicodipendenze (cap. 12212/02).


Art.36
Interpretazione autentica dell'art. 20 ter della L.R. n. 28 del 1984
1. I contributi previsti dall'articolo 20 ter della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 7, sono da intendersi concedibili anche alle cooperative e società di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 7 del 1993, beneficiano di finanziamenti deliberati ma non erogati da parte degli organismi a ciò preposti.


Art.37
Manifestazioni di grande interesse turistico
1. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07001/03 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, anticipazioni finanziarie nella misura dell'80 per cento del contributo concesso.
2. Per le anticipazioni di cui al comma 1 si applica la normativa prevista dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.


Art.38
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2000-2001 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.


Art.39
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna


ALLEGATO 1
TABELLA A
Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo speciale di parte corrente (cap. 03016 - Fondi regionali)
(importi in milioni)

1999
2000
2001

1) Piano per l'occupazione
74.013
80.916
143.054

2) Norme di riordino, riforma ed indirizzo sugli Enti regionali
---
225.620
225.620

3) Norme di riforma della formazione professionale
---
40.000
40.000

4) Norme di riforma degli incentivi alle aziende di trasporto pubbliche e private
---
90.650
93.650

5) Interventi vari in materia di trasporti
5.170
1.020
1.020

6) Informatizzazione regionale
---
3.250
3.250

7) Fondo sociale
---
4.000
3.000

8) Fondo di solidarietà in agricoltura
---
10.300
8.300

9) Interventi nel settore della pesca
1.000
---
---

10) Interventi per il consolidamento dei debiti attraverso i consorzi di garanzia fidi
---
1.000
1.000

11) Iniziative e programmi comunitari
6.000
---
---

12) Emergenza idrica
1.500
8.000
8.000

13) Trasferimento e risanamento abitati
5.000
5.000
5.000

14) Interventi per l'apprendistato
2.000
2.000
2.000

15) Predisposizione strumenti urbanistici
500
1.000
1.500

TOTALE
95.183
472.756
535.394


TABELLA B
Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere
nel fondo speciale di conto capitale
(cap. 03017 - Fondi regionali)
(importi in milioni)
1999
2000
2001

1) Norme di riordino, riforma ed indirizzo sugli Enti regionali
---
52.500
52.500

2) Norme di riforma del settore idrico forestale
---
200.000
200.000

3) Fondo per l'Agenzia del lavoro
---
15.000
15.000

4) Interventi in opere di carattere permanente
20
---------
---------

TOTALE
20
267.500
267.500




Data a Cagliari, addì 18 gennaio 1999

Palomba