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Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 6

Riutilizzo di risorse provenienti dalle contabilità speciali di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n° 588 e 24 giugno 1974, n. 268.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
l. E' disposto il disimpegno delle somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnate a carico degli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi esecutivi istituiti per l'attuazione delle Leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, qualora il provvedimento di impegno sia di data anteriore al 10 gennaio 1993, ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati ed al Programma d'intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
2. In conto delle contabilità speciali di cui alle suddette leggi, le somme non impegnate, i recuperi e i rimborsi non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, nonché, limitatamente alla contabilità speciale di cui alla Legge n. 588 del 1962, gli interessi attivi maturati a tutto il 31 dicembre 1998 sono utilizzati:
a) relativamente alle somme provenienti dalla contabilità di cui alla Legge n. 588 del 1962, per impinguare il titolo di spesa 5.6.02 - strumentazione operativa del quinto programma esecutivo;
b) relativamente alle somme provenienti dalla contabilità di cui al titolo I della legge n. 268 del 1974, a favore del programma di intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990 di cui alla medesima Legge n. 268 del 1974, approvata dal CIPE il 12 marzo 1991, per:
1) una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.4.01/I, lett. a) - Funzionamento organi programmazione, studi e ricerche;
2) una quota pari al 5 per cento, quale integrazione degli stanziamenti del titolo di spesa 11.4.02/1 - Fondo di riserva - tra le cui finalità sono comprese quelle relative alla riproduzione delle somme disimpegnate, sulle contabilità speciali di cui al comma 1, per le quali sussista per l'Amministrazione regionale l'obbligo di pagare; a decorrere dall'anno 1999, gli stanziamenti del medesimo titolo sono integrati con gli interessi attivi maturati sulla contabilità speciale di cui alla Legge n. 588 del 1962;
3) una quota pari al 45 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.1.02/I - Interventi per opere di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
4) una quota pari al 30 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.2.02/I - Contributi per l'occupazione;
5) una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.3.01/I - Imprenditorialità giovanile nel settore turistico.
3. E' disposto, nell'anno 1999, l'ulteriore versamento alle entrate delle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del 1974, rispettivamente, della somma di lire 1.265.996.301 e di lire 1.705.478.814 dai sottoelencati fondi di rotazione:
a) lire 406.014.445 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine alle industrie ai sensi dell'articolo 31.della Legge n. 588 del 1962 nella misura di lire 35.881.140 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di lire 370.133.305 da quel lo costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
b) lire 149.776.355 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati a imprese artigiane ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 588 del 1962 nella misura di lire 113.588.832 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di lire 36.187.523 da quello costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
c) lire 710.205.501 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla Legge n. 588 del 1962, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
d) lire 1.536.644.893 dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto scorte e mutui di cui alla Legge n. 268 del 1974, costituito presso il Banco di Sardegna;
e) lire 168.833.921 dal fondo per la riforma e il riassetto agro - pastorale di cui alla Legge n. 268 del 1974, costituito presso la Banca di Sassari.
4. Le somme riversate di cui al comma 3 sono attribuite al titolo di spesa 11.4.02/I richiamato nel comma 2, lett. b), punto 2).
5. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede alle conseguenti variazioni nelle predette contabilità speciali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1999

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