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Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 7

Modifiche dell'articolazione territoriale dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali), è sostituito dal seguente:
"1. All'esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, e i comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"3. La circoscrizione territoriale dei comitati circoscrizionali comprende i comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni infraprovinciali quali individuate dall' articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4".
3. Il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4, è abrogato.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1999

Palomba