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Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 23

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
l. Nell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione) sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione:
1.
il piano generale di sviluppo;
2.
il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF);
3.
la legge finanziaria e le leggi collegate alla manovra economico - finanziaria;
4.
il bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e in termini di cassa;
5.
il bilancio pluriennale di previsione formulato in termini di competenza;
6.
il rendiconto generale della Regione.".


Art.2
l. L'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Bilancio pluriennale)
l. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità indicati nel documento di programmazione economico - finanziaria e copre un periodo non inferiore ai tre anni.
2. Esso indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione statale e regionale, della normativa comunitaria e sulla base della legge finanziaria regionale.
3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio limitatamente alle seguenti fattispecie:
1.
spese correnti: nei limiti delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche;
2.
spese in conto capitale relative:
1.
alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
2.
ad incentivi al sistema produttivo;
3.
spese in annualità previste da limiti d'impegno;
4.
autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale determinate con legge.
4. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate.
5. Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.
6. Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.
7. Il bilancio pluriennale, formulato per unità previsionali di base, contiene le previsioni per ciascuno degli anni considerati secondo la struttura prevista all'articolo 16; esso contiene altresì il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.
8. Le variazioni al bilancio pluriennale sono apportate secondo le norme che prevedono le variazioni al bilancio annuale.
9. Il bilancio pluriennale è aggiornato contestualmente alla predisposizione del bilancio annuale e viene ricostituito nella sua estensione temporale.".


Art.3
l. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1983 è inserito il seguente:
"Art. 3 bis - (Note di programma)
l. Il bilancio pluriennale è accompagnato, per ciascuno stato di previsione della spesa, da note di programma relative ai programmi previsti nello stesso bilancio pluriennale e da una nota preliminare illustrativa del quadro unitario dei programmi, delle attività e della coerenza con le previsioni del documento di programmazione economica e finanziaria.
2. Le note di programma contengono i criteri e le priorità per la predisposizione dei singoli programmi operativi, compresa l'attività degli enti e delle aziende regionali, le risorse finanziarie da impiegare, gli obiettivi e i risultati attesi, la struttura amministrativa responsabile dell'attuazione del programma, le modalità per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione nonché le motivazioni degli interventi previsti nei disegni di legge collegati.".


Art.4
l. L'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - (Predisposizione e presentazione della legge finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale e delle leggi collegate)
l. Nel rispetto del DPEF i componenti della Giunta regionale elaborano, per lo stato di previsione di competenza, unitamente alle proposte di finanziamento, gli schemi delle note di programma da allegare al bilancio pluriennale, con la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la valutazione della rispondenza dei contenuti delle note di programma ai risultati raggiunti, agli obiettivi e alle priorità indicate nel documento di programmazione economica e finanziaria.
2. Ai fini della formulazione della proposta di, cui al comma 3 l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio valuta la compatibilità delle diverse proposte di cui al comma 1 e accerta la disponibilità delle risorse necessarie al finanziamento dei programmi in rapporto alle disponibilità complessive del bilancio pluriennale.
3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio propone all'approvazione della Giunta regionale il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale, nonché le note di programma; propone altresì, verificatane la compatibilità finanziaria e la coerenza programmatica, i disegni di legge collegati alla manovra economico finanziaria predisposti ad iniziativa degli Assessori competenti per materia.
4. Il bilancio annuale e pluriennale di cui al comma 3 è integrato da un allegato tecnico strutturato per capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
5. I disegni di legge di cui al comma 3 sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono. ".


Art.5
l. L'articolo 12 della legge regionale n. 11 dei 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - (Legge di bilancio)
l. La Regione adotta con propria legge un bilancio di previsione annuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità indicate nel documento di programmazione economico - finanziaria.
2. Con la predetta legge e con distinti articoli sono aggiornati lo stato di previsione dell'entrata, ciascuno degli stati di previsione della spesa e il quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.
3. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.".


Art.6
l. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 1983 è istituito il seguente:
"Art. 12 bis - (Bilancio annuale)
l. Il bilancio annuale di previsione è formato sulla base dei criteri e dei parametri previsti nel DPEF.
2. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione.
3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
1.
l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2.
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
3.
l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria, e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.
4. Formano oggetto di approvazione consiliare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3.
5. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un'unica legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata e, distintamente, dagli stati di previsione della spesa della Presidenza della Giunta e degli Assessorati, nonché dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.
6. A seguito dell'entrata in vigore del bilancio, le unità previsionali di base ivi previste sono ripartite, ai fini della predisposizione di cui all'articolo 10, comma 4, in capitoli. La ripartizione è effettuata con decreto dell'Assessore del bilancio che è inviato al Consiglio regionale. Su proposta del Direttore generale responsabile, con decreto dell'Assessore competente per materia, da comunicare all'Assessore del bilancio ed alle competenti commissioni consiliari, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura, obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
7. Il decreto di ripartizione dell'Assessore del bilancio ed i decreti di variazioni compensative sono trasmessi alla Ragioneria generale.".


Art.7
l. L'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - (Legge finanziaria)
l. La legge finanziaria, nel rispetto del documento di programmazione economica e finanziaria, ha le seguenti finalità:
1.
il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione;
2.
la determinazione di limiti all'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 2, relativamente all'impegnabilità degli stanziamenti successivi al primo anno;
3.
la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
4.
la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
5.
la determinazione, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa;
6.
la determinazione degli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 30 e le corrispondenti tabelle;
7.
la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.
2. La legge finanziaria può contenere, secondo le indicazioni del documento di programmazione economica e finanziaria:
1.
il finanziamento di programmi organici di opere pubbliche;
2.
il rifinanziamento di attività considerate nei programmi d'intervento previsti dalle leggi dì attuazione dell'articolo 13 dello Statuto;
3.
il finanziamento dei programmi da realizzare con il concorso della Unione Europea.
3. In coerenza con quanto stabilito dai precedenti commi, la legge finanziaria non può contenere:
1.
disposizioni che prevedano nuove spese;
2.
disposizioni che modifichino l'oggetto degli interventi delle leggi di spesa e le condizioni degli stessi interventi;
3.
norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente;
4.
disposizioni in materia diversa da quelle espressamente considerate ammissibili ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.
4. Le limitazioni di cui al comma 3 si applicano anche ai provvedimenti legislativi di modificazione della legge finanziaria e di assestamento del bilancio annuale e pluriennale, adottati nel corso dell'anno finanziario.".


Art.8
l. L'articolo 13 bis della legge regionale n. 11 del 1983, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale n. 18 del 1992, e sostituito dal seguente:
"Art. 13 bis - (Disegni di legge collegati)
l. Al fine del perseguimento degli obiettivi previsti dal DPEF nell'ambito della manovra economico - finanziaria complessiva, per effetto del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 13, unitamente al disegno di legge finanziaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio disegni di legge collegati. ".


Art.9
l. L'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - (Classificazione delle entrate e delle spese)
l. Le entrate sono ripartite in:
1.
titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria, derivanti da rendite patrimoniali o da utili di enti o aziende regionali, provenienti dall'alienazione o dall'ammortamento di beni patrimoniali nonché dalla riscossione di crediti, derivanti dall'accensione di prestiti e relativi a partite di giro;
2.
unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione consiliare e dell'accertamento dei cespiti;
3.
categorie, secondo la natura dei cespiti;
4.
capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Le spese sono ripartite in:
1.
titoli, a seconda che siano spese, correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e spese per partite di giro;
2.
unità previsionali di base determinate, con riferimento ad aree omogenee di attività;
3.
capitoli - che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione - secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale:
1.
i capitoli sono classificati secondo le seguenti sezioni:
01 Amministrazione generale
04 Sicurezza pubblica
06 Istruzione e cultura
07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni
08 Azioni ed interventi nel campo sociale
09 - Trasporti e comunicazioni
10 Azioni ed interventi nel campo economico
11 Interventi a favore della finanza regionale e locale
12 - Oneri non ripartibili
2.
gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1) Servizi degli organi costituzionali della Regione;
2) Personale in attività di servizio;
3) Personale in quiescenza;
4) Acquisto di beni e servizi;
5) Trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici;
6) Trasferimenti correnti ad altri settori;
7) Interessi;
8) Partite che si compensano nell'entrata;
9) Somme non attribuibili
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione;
2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche a carico diretto della Regione;
3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici;
4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori;
5) Partecipazioni azionarie e conferimenti;
6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive;
7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive;
8) Somme non attribuibili.
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
1) Mutui;
2) Obbligazioni;
3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine;
4) Accantonamenti alternativi a mutui
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
1) Partite di giro


Art.10
l. All'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 1983 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede ad aggiornare le previsioni dei residui sulla base dell'acquisizione di elementi oggettivi documentati dalla Ragioneria generale, ovvero sulla base delle risultanze del conto del bilancio compilato ai sensi dell'articolo 57.
Nel caso in cui, per effetto delle suddette operazioni, la previsione di cassa risulti eccedente rispetto alla somma della competenza e dei residui, con lo stesso decreto si provvede a trasferire detta eccedenza al fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa".


Art.11
l. L'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 23 - (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)
l. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".
2. Con decreti dell'Assessore del bilancio possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per:
1.
l'aumento degli stanziamenti di capitoli di spesa classificati " spesa obbligatoria " o " spesa d'ordine" o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate;
2.
la dotazione di capitoli di nuova istituzione necessari al pagamento di spese aventi carattere obbligatorio.".


Art.12
l. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 1983, l'espressione "dei fondi speciali" è sostituita con "del fondo speciale".

Art.13
l. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 1983, l'espressione "su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con i singoli componenti della Giunta stessa rispettivamente competenti" è sostituita con la seguente "su proposta degli Assessori rispettivamente competenti. ".

Art.14
l. L'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 26 - (Elenchi uniti al bilancio)
l. Al bilancio di previsione sono uniti gli elenchi dei capitoli degli stati di previsione della spesa relativi agli articoli 23, comma 2, lett. a), 24 e 25, da approvarsi con appositi, articoli della legge relativa.
2. Nell'elenco di cui all'articolo 25 è altresì riportata, per ciascuno dei capitoli di spesa, l'indicazione dei corrispondenti capitoli d'entrata. ".


Art.15
l. L'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 30 - (Fondi speciali)
l. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del bilancio, sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 13, destinati a far fronte alle spese derivanti da leggi che si prevede possano entrare in vigore nel corso dell'anno.
2. 1 fondi di cui al comma 1 devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti, di spese in conto capitale ovvero di rimborso di prestiti.
3. In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per le cui spese viene predisposta la copertura con i fondi speciali.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste dagli elenchi di cui al comma 3.
5. Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.
6. La copertura finanziaria - che preveda l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali - relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario resta valida per l'anno successivo purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno successivo; detta copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore; in tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.
7. Le economie di spesa da utilizzare come copertura finanziaria a' termini del comma 6 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale per l'esercizio finanziario cui pertengono le economie medesime.
8. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 7, il Consiglio regionale trasmette alla Presidenza della Giunta - Ragioneria Generale - e all'Assessorato del bilancio, entro il 15 gennaio di ogni anno, i progetti di legge in carico al Consiglio alla data del precedente 31 dicembre per i quali sia prevista la copertura finanziaria attraverso l'utilizzazione dei fondi speciali di cui al comma l.
9. L'Assessore del bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa nella misura individuata nei progetti di legge e in ogni caso in misura non superiore ai corrispondenti accantonamenti risultanti negli elenchi di cui al comma 8. ".


Art.16
l. L'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 31 - (Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti)
1. In ciascuno degli stati di previsione della spesa del bilancio è istituito, nella parte corrente, un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa relativo sia a spese di parte corrente che a quelle in conto capitale.
2. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagare da parte della Regione, i Direttori generali competenti agli stati di previsione della spesa della Presidenza e degli Assessorati, ciascuno per la propria competenza, provvedono con propria determinazione a trasferire le somme dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di spesa.
3. Per il pagamento di spese di parte corrente, il trasferimento è disposto previa richiesta dell'avente diritto.
4. Con determinazione del Direttore generale dell'Assessorato del bilancio, su proposta del Direttore generale competente al proprio stato di previsione, si provvede, nel caso di istituzione di capitoli già soppressi e di iscrizione di stanziamenti negli stessi, nonché di esaurimento delle disponibilità dei relativi fondi, mediante trasferimento dal fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del bilancio.".


Art.17
l. Dopo l'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983 è introdotto il seguente:
"Art. 31 bis - (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
l. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del bilancio è istituito, nella parte corrente, un Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa".
2. Con decreto dell'Assessore del bilancio, su richiesta dell'Assessore competente per materia, sono trasferite da detto fondo ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa dei pertinenti capitoli, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi.".


Art.18
1. Nell'articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1983 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L'esercizio provvisorio del bilancio degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è autorizzato, con il procedimento previsto dall'articolo 4 per il controllo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della medesima legge n. 14 del 1995, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi previsto dal comma 1 del presente articolo; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 3 per l'impegno ed il pagamento delle spese.
L'autorizzazione di cui al comma 4 non comporta l'obbligo ad erogare i contributi regionali previsti nel bilancio assunto a base dell'esercizio provvisorio.".


Art.19
1. L'articolo 38 della legge n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 - (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)
1. Le leggi regionali che importano, per un tempo definito o indefinito, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell'oggetto e, direttamente o indirettamente, nella loro entità, devono indicare - nel quadro del bilancio pluriennale - i mezzi per far fronte alle spese stesse.
2. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguente modalità:
1.
mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 30 della presente legge, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
2.
mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
3.
mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
3. In nessun caso possono essere stornate per esigenze di diversa natura le dotazioni dei fondi destinati alle spese obbligatorie e d'ordine e alla riassegnazione dei residui perenti.".


Art.20
1. Nell'articolo 39 della legge regionale n. 11 del 1983 l'espressione: "le competenze di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono trasferite" è sostituita con: "la competenza di cui alla lettera d) dell'articolo 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, è trasferita".

Art.21
l. Dopo l'articolo 39 della legge regionale n. 11 del 1982 è inserito il seguente:
"Art. 39 bis - (Recupero crediti)
1. La Presidenza della Giunta regionale e ciascun Assessorato curano, nelle materie di rispettiva competenza, il recupero dei crediti in via amministrativa, nelle forme e secondo le modalità di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni, e alla legislazione regionale vigente in materia.
2. Qualora le procedure di cui al comma 1 diano esito negativo, la Presidenza della Giunta e ciascun Assessorato trasmettono all'Ufficio legale dell'Amministrazione regionale la documentazione necessaria per le eventuali ulteriori azioni in sede giurisdizionale. ".
2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto col presente articolo.


Art.22
l. Dopo l'articolo 39 bis della legge regionale n. 11 del 1983 è inserito il seguente:
"Art. 39 ter - (Spese di rappresentanza)
l. In deroga all'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, il Presidente della Giunta e gli Assessori continuano a mantenere la competenza all'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi relativi alle spese di rappresentanza e patrocinio; il Presidente della Giunta continua altresì a mantenere la competenza relativa alle spese di cerimoniale e a quelle connesse al proprio ruolo istituzionale.".


Art.23
1 Dopo l'articolo 46 della legge regionale n. 11 del 1983 é inserito il seguente:
"Art. 46 bis - (Competenze del Direttore del Centro regionale di programmazione)
l. L'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli e titoli di spesa delle contabilità ordinaria e speciali attribuiti alla competenza del Centro Regionale di Programmazione sono adottate dal suo Direttore. Al medesimo sono estese, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale n. 7 del 1962 e dal Regolamento approvato col D.P.G.R. n. 179 del 1986, le funzioni attribuite ai Direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche.".


Art.24
l. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 della legge regionale n. 11 del 1983 è introdotto il seguente:
"Nell'allegato di cui al comma 2 è data, altresì, dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria derivante dalle sole poste relative ai capitoli classificati come assegnazioni statali.".


Art.25
l. Nelle norme di cui alla legge regionale n. 11 del 1983 non modificate dalla presente legge, le procedure previste per i capitoli devono intendersi estese, in quanto applicabili, alle unità previsionali di base.

Art.26
l. Sono abrogati gli articoli 3, 7, 8, 9, 14, 15 e 36 della legge regionale n. 11 del 1983.

Art.27
l. In deroga al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono fatti salvi gli impegni a carattere pluriennale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.28
l. Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2000, ad eccezione di quelle relative al bilancio formulato per unità previsionali di base e in termini di cassa che entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2001.

Art.29
l. Il bilancio formulato per unità previsionali di base e in termini di cassa è predisposto in via sperimentale per l'anno 2000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1999

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