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Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1

Gestione provvisoria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000: autorizzazione all'esercizio provvisorio, normativa sulla conservazione di stanziamenti e sul differimento di termini.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2000, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000.
2. Detta autorizzazione deve intendersi circoscritta agli stati di previsione della entrata e della spesa, alle eventuali note di variazione e alle disposizioni ed alle modalità contenute nel relativo disegno di legge, presentato al Consiglio regionale.
3. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.
4. Ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi, il limite di cui al comma 3 non si applica; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Sul capitolo 03149 e sul capitolo 05301 è autorizzata l'assunzione di impegni sino ai limiti degli stanziamenti rispettivamente previsti per gli stessi capitoli nel bilancio di cui al comma 1.
6. Alle somme impegnate in conto delle contabilità speciali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, da attribuirsi al bilancio della Regione per l'anno 2000 con le modalità previste al comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Nell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, il termine "entro quarantacinque giorni" è sostituito dal termine "entro novanta giorni".


Art.2
1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione fino al 31 marzo 2000, nel testo della proposta allegata al disegno di legge concernente il bilancio della Regione per l'anno 2000, con le stesse modalità e limitazioni previste dall'articolo 1, intendendosi sostituita l'espressione "due dodicesimi" con "tre sesti".

Art.3
1. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1999 nel conto competenza e nel conto dei residui dei capitoli 02163, 03014, 04024/01 e 08001, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre nel conto della competenza e nel conto dei residui dei capitoli 03211 - art. 1, 03211/01 - art. 1, 05209, 05209/01, 05212, 05212/01, 07110, 07110/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 08307, 08307/01, 13064, 13064/01 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, al fine della realizzazione degli interventi già previsti dal Programma Operativo Plurifondo 1994-1999 e dal P.I.C. INTERREG II, a patto che risultino soddisfatte le condizioni di impegnabilità stabilite dall'Unione Europea, attraverso i consentiti interventi sostitutivi, delle assegnazioni finanziarie attribuite alle diverse misure dei predetti Programmi.
3. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1999 in conto dei capitoli 04157, 05085, 09148, 12001/01, 12001/03 e 12001/06, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


Art.4
1. Il comma 9 dell'articolo 37 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole "a tutto il 31 dicembre 1998" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati e al Programma di intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991".


Art.5
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, Addì 7 gennaio 2000.

Floris