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Legge Regionale 15 febbraio 2000, n. 2

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, concernente: "Interventi urgenti conseguenti all’alluvione del novembre 1999" e ulteriori interventi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Modifiche al titolo e all’art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26
l. Il titolo della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, è così modificato: "Interventi urgenti conseguenti alle alluvioni del 1999".
2. All’articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1999, sono soppresse le parole: "mese di novembre".


Art.2
Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 26 del 1999
l. Alla lettera e) del comma-1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la riparazione dei danni e dei dissesti idrogeologici subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche e fognarie delle aree industriali ricadenti nei comuni individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 1.".
2. Al medesimo articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1999 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. I contributi previsti dal comma 1 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa.".


Art.3
Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale n. 26 del 1999
l. L’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1999, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 -
1. Lo stanziamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è utilizzato, oltre che per gli interventi a favore dei comuni e delle province per la riparazione dei danni subiti dalle opere pubbliche o destinate a pubblici servizi, per la concessione di contributi ai privati secondo quanto indicati dai commi successivi.
2. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati e individuati ai sensi dell’articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilitá, è assegnato:
a) un contributo, a fondo perduto, fino al massimo del cinquanta per cento della spesa per il ripristino dell’immobile;
b) un contributo, a fondo perduto, fino al massimo del settanta per cento del danno subito per i beni mobili di primaria necessità che siano stati danneggiati.
3. Ai soggetti proprietari dì unità immobiliari ad uso abitativo anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell’articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, le cui abitazioni e beni mobili di primaria necessità siano stati danneggiati, e ai locatari di beni immobili ad uso abitativo per i danni subiti esclusivamente dai beni mobili di primaria necessità, è assegnato, nei limiti dello stanziamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), un contributo a fondo perduto fino al massimo del cinquanta per cento per il ripristino.
4. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell’articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, non comprese nelle provvidenze di cui all’articolo 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, e assegnato un contributo a fondo perduto fino al massimo del cinquanta per cento della spesa per il ripristino.
5. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell’articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, non comprese nelle provvidenze di cui all’articolo 3, che risultano danneggiate e per il ripristino delle attrezzature ivi esistenti, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al massimo del cinquanta per cento per il ripristino.
6. I contributi previsti dal presente articolo non sono dovuti per danni a beni totalmente coperti da idonea garanzia assicurativa.
7. Con delibera della Giunta regionale saranno stabiliti i valori massimi dei contributi da erogarsi per i beni mobili e per le attrezzature.".


Art.4
Integrazione all’art. 6 della legge regionale n. 26 del 1999
1. All’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1999 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1."


Art.5
Contributo straordinario
l. La Regione attribuisce un contributo complessivo straordinario di lire cento milioni agli eredi legittimi di ciascuna vittima deceduta in seguito alla calamità naturale verificatasi il 12 e 13 novembre 1999.
2. Tale contributo, gravante sugli stanziamenti di cui all’articolo 2, lettera d), della legge regionale n. 26 del 1999, è erogato mediante delibera della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente , previo accertamento degli aventi diritto.


Art.6
Anticipazioni
l. Al fine di consentire la più celere ripresa dell’attività produttiva per le piccole e medie imprese non agricole e per le aziende agricole, comprese quelle zootecniche, possono essere erogate anticipazioni secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con delibera della Giunta regionale.

Art.7
Proroga termine
l. Il termine di "novanta giorni" di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 27, modificativo del termine di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, è sostituito dal termine "centottanta giorni".

Art.8
Assunzioni di impegni
l. Sui capitoli si spesa previsti dalla presente legge è autorizzata l’assunzione di impegni sino ai limiti degli stanziamenti rispettivamente previsti negli stessi capitoli, in deroga al limite di cui al comma 3 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. l.

Art.9
Urgenza
l. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 febbraio 2000

Floris