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Legge Regionale 3 novembre 2000, n. 19

Istituzione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Consiglio regionale dell’economia e del lavoro
l. E’ istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Consiglio regionale dell’economia e del, lavoro, di seguito denominato CREL, con il compito di concorrere alla programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico - sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie.
2. Il CREL è composto:
a) da tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
b) da dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale;
c) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli industriali;
d) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
e) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
f) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria dei commercianti;
g) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione;
h) da due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore;
i) da una rappresentante della Commissione per le pari opportunità.
3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla data di designazione degli stessi da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decorsi i quali il CREL può essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla metà pi ù uno di quelli previsti dal presente articolo.


Art.2
Durata e rinnovo
l. Il CREL dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale e si suoi componenti devono essere nuovamente designati entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.

Art.3
Funzioni del CREL
l. Il CREL esprime pareri sulle questi attinenti alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale ad esso sottoposte formula, sulle medesime materie, proposte di propria iniziativa.
2. Il CREL in particolare:
a) esprime parere sui documenti della programmazione regionale;
b) esamina la relazione annuale sulle mode e sui tempi di attuazione degli atti di programmazione e, formula su di essa le proprie osservazioni;
c) analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti;
d) elabora, in appositi rapporti alla Giunta regionale, proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economico – sociale della regione;
e) formula, su richiesta della Giunta regionale osservazioni sulle iniziative legislative e altri atti di contenuto generale concernente materie economiche, finanziarie e sociali
3. I pareri e le osservazioni richiesti al CREL devono essere espressi entro quindici giorni dalla ricezione dei relativi atti.


Art.4
Funzionamento
l. La prima seduta del CREL è convocata, e presieduta dal Presidente della Giunta regionale; in tale seduta lo stesso CREL elegge suoi componenti, il Presidente ed un Vice-Presidente.
2. Il CREL è convocato dal suo Presidente anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Presidente della Giunta regionale.
3. Al fine di consentire la partecipazione della Giunta regionale alle sedute del CREL, la relativa convocazione è preventivamente comunicata al Presidente della Giunta, all’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e agli Assessori competenti per le materie da trattare.
4. Su proposta del suo Presidente, il CREL adotta il proprio regolamento che disciplina l’organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze.
5. L’Amministrazione regionale assicura le funzioni di segreteria con personale del ruolo unico regionale e provvede a dotare il CREL delle strutture necessarie a garantire il funzionamento del medesimo.


Art.5
Compensi
1. Ai componenti del CREL spettano, per un numero massimo di cinquanta sedute annue, i compensi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e e) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni; la misura della medaglia giornaliera è quella prevista dallo stesso articolo 1, comma 3, lettera a) della medesima legge regionale, così come modificata dall’articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 22.


Art.6
Norma finanziaria
l. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annue.
2. Nel bilancio della regione per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
2000 lire 500.000.000
2001 lire 500.000.000
2002 lire 500.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della Tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria).

In aumento
02 AFFARI GENERALI
Cap. 02105
(D.V.) - Compensi ad estranei all’Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del comitato per l’organizzazione e del personale (artt. 12 e 13, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano socio - assistenziale (art. 57, comma 1, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4) e compensi ai componenti del Consiglio regionale dell’Economia e del lavoro (art. 5 della presente legge).
2000 lire 500.000.000
2001 lire 500.000.000
2002 lire 500.000.000

3. Le spese previste per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 3 novembre 2000

Floris