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Legge Regionale 20 gennaio 2001, n. 3

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2001 - Deroga per l’Ente Foreste - Conservazione a residui.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
l. Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizza la ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2001, il bilancio della Regione per l’anno 2001 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali, note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.
2. Negli impegni di spesa la Giunta Regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità ed alla scadenza delle erogazioni.
4. Sul capitolo 03149 è autorizzata l’assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per lo stesso capitolo nel bilancio di cui al comma l.


Art.2
l. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1983 l’esercizio provvisorio per l’anno 2001 del bilancio dell’Ente Foreste della Sardegna, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è autorizzato secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio presentato a termini dell’articolo 4 della legge regionale 14 maggio 1995, n. 14.

Art.3
l. Le somme sussistenti, in conto competenza ed in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 in conto dei capitoli 01080,02157, 03014, 03056, 03059/02, 04018/07, 04018/08, 05015/20, 05085, 06124, 08001, 08151, 08171, 08171/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 08307, 08307/01, 09148, 10156, 10157, 11062, 11062/03, 11134/02, 12001/01, 12001/02, 12001/03, 12001/06, 12001/07 e 12133/08 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
3. E’ accertata al 31 dicembre 2000 l’economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1995, nonché dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 2000 e provenienti da esercizio anteriori al 1996; sono fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati agli interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione Europea.


Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 gennaio 2001

Floris