Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 24 aprile 2001, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Disposizioni di carattere finanziario e fondi strutturali e per la programmazione negoziata
1. E’ disposta la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Regione ed accesi a tutto il 31 dicembre 1995 ed è valutata in lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) la relativa entrata (UPB E01.027 - cap. 36203).
2. All’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell’applicazione del comma 1 e dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 2001, n. 3, si provvede mediante attingimento dai fondi di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni e con la procedura ivi prevista.
3. In conseguenza delle economie accertate, in esecuzione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2001, valutate in lire 700.000.000.000 (euro 361.519.829,36), il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000, al netto della quota di ammortamento a' termini dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è ridotto di pari importo ed è presunto in lire 1.303.783.000.000 (euro 673.347.725,26).
4. Al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di lire 2.095.000.000.000 (euro 1.081.977.203,59) in ragione di lire 1.110.000.000.000 (euro 573.267.157,98) per l'anno 2001, di lire 585.000.000.000 (euro 303.127.285,96) per l'anno 2002 e di lire 400.000.000.000 (euro 206.582.759,63) per l'anno 2003; per le stesse finalità è confermata l'autorizzazione alla contrazione di mutui, per un importo di lire 660.000.000.000 (euro 340.861.553,40), di cui all'articolo 2, lettera e) della legge regionale n. 1 del 1999.
5. E’ altresì autorizzata nell’anno 2001 la contrazione di uno o più mutui per la copertura del disavanzo di amministrazione di lire 1.303.783.000.000 (euro 673.347.725,26) di cui al comma 3, derivante dalla mancata contrazione dei mutui di cui alle leggi finanziarie degli anni precedenti.
6. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 4, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella G), allegata alla presente legge.
7. L’ammortamento dei mutui di cui ai commi 4 e 5 decorre dal 1' gennaio 2002 per quanto attiene quelli la cui contrazione è autorizzata nell'anno 2001 e rispettivamente dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2004 quelli la cui contrazione è autorizzata rispettivamente nell'anno 2002 e nell'anno 2003.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi (UPB S03.038 - cap. 03146, UPB S03.039 - cap. 03147):
anno 2002 lire 326.900.000.000
euro 168.829.760,31
anno 2003 lire 389.100.000.000
euro 200.953.379,43
anni dal 2004 al 2016 lire 431.640.000.000
euro 222.923.455,92
anno 2017 lire 104.740.000.000
euro 54.093.695,61
anno 2018 lire 42.540.000.000
euro 21.970.076,48
9. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, all'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, agli articoli 2 e 10 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 18, alla legge regionale 17 novembre 2000, n. 22, quali autorizzazioni alla contrazione di mutui, restano valide per l'anno 2001.
10. I mutui di cui all'articolo 63 della legge regionale. 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle Unità Sanitarie Locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 2001, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo.
11. Per la contrazione dei mutui di cui al commi 4, 5 e 9, valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e per l'emissione di prestiti obbligazionari quelle di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 della medesima legge regionale.
12. Le disposizioni previste dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2001 valgono, in quanto applicabili, anche per le contabilità speciali, di cui alle Leggi 11 giugno 1962. n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, le cui economie, disponibilità e recuperi sono attribuiti, per il 50 per cento della somma complessivamente recuperata e fino all'importo di lire 95.700.000.000 (euro 49.424.925,24), rispettivamente:
- quanto a lire 85.700.000.000 (euro 44.260.356,25) al titolo di spesa 12.05.02 del programma di intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, per ripristinare la dotazione ridotta dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17;
- quanto a lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) al titolo di spesa 12.05.01 del programma di cui al precedente alinea per interventi a favore della continuità territoriale in concorso con quelli finanziati dallo Stato in attuazione dell'articolo 36, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 2000 ed in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 2408/92, e loro successive modificazioni e integrazioni; per la differenza, al fondo dì riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02/1 del programma di intervento per gli anni 1988-1989.1990 di cui all'articolo 2 della Legge n. 268 del 1974, per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
13. In caso di esaurimento della dotazione del fondo di cui al precitato titolo di spesa 11.4.02/1 e di sussistenza della necessità di assolvere agli obblighi di cui al comma 2, il fondo medesimo è incrementato con risorse del bilancio regionale, mediante versamento dal capitolo 03034/01 (UPB S03.029) dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, impinguato attraverso appositi trasferimenti dal fondo di riserva di cui al capitolo 03009/01 (UPB S03.015) secondo la procedura dell’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983.
14. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2000.
15. A’ termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella D), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.
16. A' termini dell’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2001 e per il triennio 2001/2003, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.
17. A' termini dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001 e per il triennio 2001/2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella F), allegata alla presente legge.
18. Nelle tabelle A) e B) e C) allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003.
19. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - UPB S03.006 – cap. 03016)
anno 2001 lire 66.635.000.000
euro 34.414.105,47
anno 2002 lire 130.415.000.000
euro 67.353.726,49
anno 2003 lire 128.565.000.000
euro 66.398.281,23
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - UPB S03.007 - cap. 03017)
anno 2001 lire 364.241.000.000
euro 188.114.777,38
anno 2002 lire 328.000.000.000
euro 169.397.862,90
anno 2003 lire 320.500.000.000
euro 165.524.436,15
c) fondo speciale per spese in conto capitale (assegnazioni statali e comunitarie - UPB S03.007 - cap. 03018)
anno 2001 lire 50.000.000.000
euro 25.822.844,95
anno 2002 lire 30.000.000.000
euro 15.493.706,97
anno 2003 lire 30.000.000.000
euro 15.493.706,97
20. Nella legge regionale n. 11 del 1983 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 10 (Predisposizione e presentazione della legge finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale e delle leggi collegate) è aggiunto il seguente:
"2 bis. I disegni di legge finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale non possono prevedere, per gli esercizi di riferimento, incrementi di stanziamento superiori a quelli stabiliti al termine dell'esercizio trascorso per gli Assessorati i quali risultino, in conseguenza del l'accertamento compiuto dall'Assessore della programmazione ai sensi dei precedenti commi, non aver impegnato almeno l’80 per cento delle somme rispettivamente disponibili.";
b) all’articolo 38 (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A seguito dell’entrata in vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o comunque variazioni alle unità previsionali del bilancio, con decreto dell’Assessore del bilancio, adottato su proposta dell’Assessore competente per materia da inviarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono apportate le variazioni nell’allegato tecnico del bilancio concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di variazione è trasmesso al Consiglio regionale ed alla Ragioneria Generale.";
c) il comma 5 dell'articolo 46 (Aperture di credito) è sostituito dai seguenti:
"5. Gli uffici dell’Amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria Generale controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro, sia dal dirigente preposto al servizio, entro i quattro mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi.
5 bis. La Ragioneria Generale, sui rendiconti pervenuti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, esercita, nei tre mesi successivi la ricezione, un riscontro contabile dei titoli di spesa accertando la giusta imputazione al relativo ordine di accreditamento, senza estendere l'esame alla legalità ed alla regolarità della spesa.
5 ter. Sui rendiconti resi al sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e dell'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, pervenuti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, la Ragioneria Generale esercita, nei tre mesi successivi alla ricezione, una verifica di natura contabile, senza estendere l'esame alla legalità e alla regolarità della spesa.
5 quater. I rendiconti inclusi nei programmi di controllo di gestione dell'Amministrazione regionale e della Corte dei Conti, sono inoltrati al predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione nei termini indicati dai programmi stessi.";
d) dopo l’articolo 46 bis è aggiunto il seguente:
"Art. 46 ter (Particolari modalità di spesa)
1. Al fine di consentire il funzionamento degli uffici di rappresentanza all'estero della Regione è consentita, da parte della Presidenza e degli Assessorati, l'apertura di conti correnti intestati alla Regione sui quali possano trarre i funzionari individuati quali responsabili della gestione.
2. Le somme versate nei suddetti conti possono essere mantenute nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l'accreditamento al termine del quale il funzionario responsabile deve riversare nelle entrate del bilancio della Regione le somme inutilizzate.
3. Il predetto funzionario deve riversare, altresì, entro il 31 marzo di ogni anno, gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.";
c) l’articolo 51 è sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Pagamento dei titoli di spesa)
1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall’Amministrazione regionale sono pagati in contanti dai competenti stabilimenti degli Istituti tesorieri. Il Tesoriere appone sul titolo certificazione datata dell’avvenuta esecuzione, raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da conservare presso di sé.
2. Su richiesta dell’Amministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale; che lo stesso Tesoriere deve custodire per i cinque anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.
3. Sono fatte salve:
a) la facoltà degli Istituti tesorieri di utilizzare altri tramiti di pagamento, di cui all'articolo 8, comma 4, del capitolato speciale sull'ordinamento del servizio di tesoreria, allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27;
b) l’applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico;
c) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi ed indennità, e il rilascio delle relative quietanze, nelle forme e nei limiti delle vigenti norme regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
4. La facoltà di cui alla lettera c) del comma 3 è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura";
f) dopo l'articolo 54 bis è aggiunto il seguente:
"Art. 54 ter (Operazioni di riscossione)
1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere regionale provvede ad annotare l’entrata, numerandola in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito registro, che può essere anche in formato meccanografico.
2. Il registro viene fornito annualmente dall'Amministrazione regionale, numerato e timbrato in ogni pagina.
3. Il Tesoriere, a richiesta del versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui al comma 1 del presente articolo, su propria modulistica adottata di concerto con la Ragioneria generale.";
g) nell’ultimo comma dell’articolo 62 l’espressione:
"con decreto dell'Assessore competente" è sostituita dalla seguente: "con determinazione del Direttore generale competente".
21. Nell’ambito della gestione del servizio di Tesoreria l’Amministrazione regionale è autorizzata ad operare anche con ordinativi informatici. In tal caso gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento predisposti dalla Regione con criteri informatici secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, la loro trasmissione al Tesoriere con strumenti telematici, la relativa archiviazione su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Tali ordinativi, perfezionati con l’apposizione della firma digitale secondo le vigenti disposizioni nazionali, sono equiparati giuridicamente agli analoghi documenti cartacei dei quali devono ritenersi sostitutivi.
22. Nell’ambito della gestione del bilancio e delle gestioni fuori bilancio della Regione l’ordinazione delle spese può avvenire con l’adozione di un mandato informatico trasmesso direttamente al Tesoriere per l’esecuzione. Le quietanze relative al suddetti mandati informatici eseguiti dal Tesoriere mediante pagamento diretto al creditore per contanti, ovvero mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale a nome del creditore che ne abbia fatto richiesta, possono essere raccolte ed annotate su documentazione meccanografica con l'indicazione degli elementi necessari per l'individuazione dell'operazione.
23. Gli obblighi di documentazione connessi con la resa del conto giudiziale da parte del Tesoriere in caso di utilizzazione di ordinativi informatici possono essere soddisfatti mediante produzione di elenchi meccanografici contenenti le indicazioni relative agli ordinativi emessi nonché di documenti meccanografici contenenti gli elenchi delle riscossioni effettuate.
24. E’ disposto nell’anno 2001 il versamento in conto entrate del bilancio regionale delle somma di lire 105.257.000.000 (euro 54.360.703,83) proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.016 - cap. 36103):
a) lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) dal fondo per l'attuazione dell’intesa di programma per la Sardegna centrale di cui all’articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
b) lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a medio termine e sulle operazioni di leasing ordinario, contratti dalle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
c) lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,50) dal fondo per l’estensione, all’intera Regione, dei benefici previsti dell’articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, disposta dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
d) lire 4.500.000.000 (euro 2.324.056,05) dal fondo per la concessione di mutui all’industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
e) lire 6.700.000.000 (euro 3.460.261,22) dal fondo per la concessione di provvidenze all’artigianato di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
f) lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) dal fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
g) lire 29.695.362 (15.336,37) dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all’articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
h) lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) dal fondo destinato ad interventi in agricoltura di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
i) lire 278.764 (euro 143,97) dal fondo per la concessione di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all’articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, in ragione di lire 26.402 (euro 13,64) dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., di lire 16.362 (euro 8,45) da quello presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 236.000 (euro 121,88) da quello presso la banca CIS S.p.A.;
l) lire 110.094.874 (euro 56.859,26) dal fondo per le anticipazioni dei contributi UE per l’imboschimento dei terreni seminativi di cui all’articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
m) lire 38.550.000 (euro 19.909,41) dal fondo per la tutela dei livelli occupativi nel settore artigiano di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19, in ragione di lire 760.000 (euro 392,51) da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 37.790.000 (euro 19.516,91) da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
n) lire 69.586.000 (euro 35.938,17) dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all’articolo 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di lire 56.000 (euro 28,92) da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 69.530.000 (curo 35.909,25) da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
o) lire 699.390.000 (euro 35.836,94) dal fondo per la gestione delle disponibilità del PNIC di cui all’articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, nella misura di lire 15.890.000 (euro 8.206,50) da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 683.500.000 (euro 352.998,29) da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
p) lire 10.030.000 (euro 5.180,06) dal fondo per l’abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all’articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
q) lire 11.000.000.000 (euro 5.601.025,89) dal fondo per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato ad imprese in difficoltà congiunturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, in ragione di lire 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94) dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A. e di lire 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94) dal fondo costituito presso la SFIRS S.p.A.;
r) lire 29.140.000 (curo 15.049,55) dal fondo per la concessione di anticipazioni a cooperative e altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1950, n. 74, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
s) lire 56.140.000 (euro 28.993,89) dal fondo per la concessione di provvidenze alle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 20, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
t) lire 242.358.000 (euro 125.167,46) dal fondo per l’abbattimento degli interessi su anticipazioni bancarie di cui all’articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
u) lire 471.737.000 (euro 243.631,83) dal fondo per le garanzie fidejussorie in via sussidiaria di cui all’articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
v) lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) dal fondo per l’attuazione del PIM (Piccole e Medie Imprese Industriali) di cui all’articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
z) lire 750.000.000 (euro 387.342,67) dal fondo per la concessione del credito di esercizio alle industrie di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
aa) lire 3.200.000.000 (euro 1.652.662,08) dal fondo per la concessione di prestiti a favore delle piccole e medie industrie di cui all’articolo 16 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
bb) lire 1.650.000.000 (euro 852.153,88) dal fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie a cooperative e società giovanili di cui all’articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
cc) lire 4.700.000.000 (euro 2.427.347,43) dal fondo per gli interventi nelle aree minerarie di Montevecchio e di Ingurtosu di cui all’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, costituito presso la SFIRS S.p.A..
25. Al recupero dei fondi di cui al comma 24 provvede l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto dei territorio.
26. E’ autorizzata, nell’anno 2002, l’iscrizione delle somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 24 nella UPB S09.021, (rispettivamente capp. 09045113, 09042/03 e 09045/15) ed il versamento delle stesse agli istituti di credito indicati nelle precitate lettere a), b) e c), nelle misure nelle stesse indicate.
27. Ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono equiparati agli istituti di credito.
28. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di usura, i tassi di interesse applicati al finanziamenti erogati al sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, sono rinegoziati in modo tale da essere pari ai tassi di interesse, ivi compreso il tasso di mora, posti a carico dei beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine la Giunta regionale predispone un elenco dei finanziamenti e delle condizioni rinegoziate per informare i beneficiari attraverso le associazioni di categoria.
29. In deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2001 i termini di utilizzo dei finanziamenti concessi a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 8 del 1964, qualora decorsi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.
30. Le agevolazioni a carattere pluriennale previste dalla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concesse in forma attualizzata. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, a' termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, determina i tassi di attualizzazione in relazione ai tassi di riferimento vigenti (UPB S07.036 - cap. 07055).
31. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2359 dell’8 agosto 2000 recante approvazione del programma operativo "Sardegna" che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’obiettivo n. 1 in Italia, per il periodo dal l° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 e del successivo complemento di programmazione è approvato il relativo piano finanziario ed il costo totale degli assi prioritari selezionati.
32. Le spese derivanti dall’attuazione del programma di cui al comma 31 sono quantificate in complessive:
anno 2000 lire 982.053.000.000
euro 507.188.047,12
anno 2001 lire 1.006.171.000.000
euro 519.643.954,61
anno 2002 lire 1.031.040.000.000
euro 532.487.721,23
anno 2003 lire 1.335.530.000.000
euro 689.743.682,44
anno 2004 lire 1.015.968.000.000
euro 524.703.682,85
anno 2005 lire 1.079.985.000.000
euro 553.117.592,07
anno 2006 lire 1.095.100.000.000
euro 565.571.950,19
e fanno carico alle competenti unità previsionali di base dei bilanci della Regione per gli anni 2001-2006.
33. Per la realizzazione degli interventi di formazione, specializzazione, riqualificazione, aggiornamento, organizzazione dei servizi per l’impiego, adeguamento del sistema della formazione nonché altri interventi nel mercato del lavoro previsti dalle misure 1.8, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4.6, 5.3 e 6.4 del Programma Operativo Regionale 2000-2006, la Giunta regionale approva annualmente i relativi programmi su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
34. Il programma di cui alle misure 3.4 e 3.10 può prevedere l’erogazione di piccoli sussidi a favore di imprese sociali a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1784/1999 del 12 luglio 1999; in particolare, il programma relativo alla misura 3.10 può prevedere iniziative integrate di finanziamento, formazione e consulenza finalizzate alla nascita di imprenditorialità con particolare riferimento al nuovi bacini di impiego, secondo le finalità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per quanto compatibile col medesimo regolamento (CE) n. 1784/1999.
35. Il programma di cui alla misura 3.11 può prevedere la concessione di prestiti d’onore per l’avvio delle imprese femminili nella misura e nei limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 185 del 2000; tale beneficio non è cumulabile con quelli disposti dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215, o da altre fonti normative in base alle quali siano stati disposti analoghi benefici. Lo stesso programma può prevedere, inoltre, la concessione di incentivi alle aziende pubbliche e private per sostenere azioni innovative nella riorganizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, e dal relativo decreto d’attuazione. Tali incentivi non sono cumulabili con altri analoghi benefici.
36 Per la realizzazione delle sottoelencate misure del Programma Operativo Regionale 2000-2006, si applicano le procedure accanto a ciascuna indicate nel Complemento di programmazione:
a) Misura 4.11A per l’animazione economica: la Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta congiunta del Presidente della Giunta, dell’Assessore della programmazione e dell’Assessore dell’industria, approva un piano organico di intervento complessivo a favore dei soggetti che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta Regionale;
b) Misura 4.1/B per i servizi reali alle PMI: con le modalità di cui alla misura precedente sono attribuiti agli stessi soggetti finanziamenti, entro il regime del "de minimis" e con il limite del 50 per cento di contributo alle spese ammissibili, per prestazioni di servizi reali a seguito di bando pubblico, fornite da società di servizi prescelte dalle PMI destinatarie finali e rispondenti a standard di qualità prefissati;
c) Misura 4.1/C per incentivi in conto capitale e conto interessi per l’attuazione dei progetti di impresa: i finanziamenti sono concessi in attuazione della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, articolo 3, che introduce l’articolo 10 bis della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, quest’ultima norma soggetta, in attesa di approvazione comunitaria, al limiti di provvidenze del regime "de minimis";
d) Misura 4.1/D per fondi per la capitalizzazione delle PMI: l’Assessorato dell’industria, d’intesa con l’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione, con partecipazione privata dei soggetti gestori pari ad almeno il 30 per cento. I contratti devono prevedere premi di risultato correlati alle capitalizzazioni create ed all’andamento dei piani di impresa. Per la gestione della Misura l’Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico - finanziari;
e) Misura 4.l./E per prestiti partecipativi alle PMI: l’Assessorato dell’industria d’intesa con l’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula di contratti con premi di risultato con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi per prestiti partecipativi. Per la gestione della Misura l’Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico - finanziari. Nelle more di specifica normativa si applica il regime del "de minimis", riferito alle quote di agevolazione sui tassi medi di mercato;
f) Misura 4.1/F per fondi di garanzia dei Consorzi fidi industriali, artigianali e della cooperazione: l’Assessorato dell’industria d’intesa con l’Assessorato della programmazione, e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula di contratti con Consorzi fidi industriali, artigianali e della cooperazione secondo procedure di evidenza pubblica. Per la gestione della Misura l’Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico - finanziari. Nelle more di specifica normativa si applica il regime del "de minimis", riferito all’abbattimento dei costi medi di mercato delle garanzie assicurative;
g) Misura 4.1/G per gli sportelli unici per le imprese: l’Assessorato dell’industria provvede alla definizione ed attuazione, secondo le procedure riportate nel Complemento di Programmazione, di un progetto unitario di supporto per la gestione degli sportelli unici per le imprese, che preveda la validazione delle migliori pratiche di organizzazione, gestione e strutturazione dei contenuti informativi;
h) Misura 4.1/H per il monitoraggio e potenziamento del sistema di infrastrutturazioni funzionale alle attività produttive: l’Assessorato dell’industria provvede alla realizzazione del sistema informativo sulle infrastrutturazioni produttive e sul prioritario fabbisogno, in collaborazione con soggetti regionali rispondenti ai predetti requisiti di agenzia governativa, nonché attraverso eventuali convenzioni con soggetti esterni sulla base della migliore offerta. Con apposita delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore dell’industria di concerto con l’Assessore della programmazione, è approvato, sulla base della aggiornata ricognizione sul fabbisogno di mercato, un piano regionale di completamenti infrastrutturali a valere sui finanziamenti della Misura;
i) Misura 4.2/A per i sistemi informativi di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa ed all’attrazione dì investimenti esterni: l’Assessorato dell’industria provvede alla realizzazione, in connessione con la misura 4.1/H ed in collaborazione con il Centro regionale di programmazione, soggetto attuatore della Misura 4.4, di un sistema informativo di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa ed all’attrazione di investimenti esterni, anche attraverso affidamento di incarico a soggetti regionali rispondenti ai predetti requisiti di agenzia governativa, nonché attraverso eventuali convenzioni con soggetti esterni sulla base della migliore offerta;
1) Misura 4.2/B per l’attrazione diretta di investimenti esterni: l’Assessorato dell’industria, d’intesa con la Presidenza della Giunta regionale, provvede alla realizzazione di un programma approvato con delibera della Giunta regionale adottata su proposta congiunta del Presidente della Giunta e dell’Assessore dell’industria di concerto con l’Assessore della programmazione, contenente un insieme organico dì interventi per la attrazione diretta di investimenti esterni;
m) Misura 4.2/C per dispositivi di accoglienza per gli imprenditori esteri: l’Assessore dell’industria provvede, d’intesa con la Presidenza della Giunta regionale, alla realizzazione, previa approvazione nell'ambito del programma di cui alla precedente Misura 4.2/B, di un insieme organico di interventi per l’assistenza all’insediamento degli imprenditori esteri;
n) Misura 4.3/A per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese – animazione economica: sono beneficiari dell’intervento i soggetti contemplati nell’apposito piano organico di intervento complessivo di cui alla Misura 4.1/A, che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta regionale, per l’attuazione degli interventi di animazione economica specificamente rivolti alla creazione di impresa;
o) Misura 4.3/B per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese - incubazione di impresa: sono beneficiari degli interventi i soggetti contemplati nell’apposito piano organico di intervento complessivo di cui alla Misura 4.1./A, che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta regionale, per l’attuazione degli interventi di incubazione di impresa entro strutture centralizzate o attraverso assistenza diffusa fornita anche con supporti telematici attraverso erogazione di specifici servizi a costi agevolati. L’abbattimento dei costi praticato alle PMI è soggetto al regime del "de minimis";
p) Misura 43/C per fondi di seed capital per l’avviamento di nuove imprese: l’Assessorato dell’industria, d’intesa con l’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione, con partecipazione privata dei soggetti gestori pari ad almeno il 30 per cento. I contratti devono prevedere premi di risultato correlati alle capitalizzazioni create ed all’andamento dei piani di impresa. Per la gestione della misura l’Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico - finanziari;
q) Misura 4.3/D per fondi etici a favore di nuove micro - imprese: l’Assessorato del turismo, commercio e artigianato, d’intesa con l’Assessorato dell’industria e secondo i criteri previste nel Complemento di Programmazione, previo bando di gara, provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la gestione di "prestiti d'onore" (finanziamenti in conto capitale) riservati ad iniziative con potenzialità di espansione produttiva ed occupazionale desunte dal piano d’affari, anche inerenti produzioni tipiche. I contributi devono avere un tetto massimo fissato in 30 mila euro e non possono superare il 70 per cento dell’investimento. Può inoltre essere concesso un ulteriore finanziamento pari a 30 mila euro sul quale è accordato un contributo in conto interessi. La Giunta Regionale individua, con apposita deliberazione, i criteri e le modalità di selezione delle domande per la concessione delle agevolazioni, le quali sono soggette al regime del "de minimis";
r) Misura 4.4 per lo sviluppo integrato d'area: il Centro regionale di programmazione provvede alla realizzazione delle azioni di coordinamento e di gestione previste dal Complemento di programmazione, secondo le modalità ivi definite, in materia di Programmi Integrati Territoriali (PIT) di cui al Quadro Comunitario di Sostegno.
37. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla Misura 4.5 per il potenziamento e la qualificazione dell’industria turistica della Sardegna si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 14 settembre 1993, n. 40, e 11 marzo 1998, n. 9. Nelle more della approvazione comunitaria della normativa di riferimento, è applicabìle il regime di provvidenze del "de minimis".
38. Per l’attuazione della Misura 4.5 Linea c) del Complemento di programmazione al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, l’Assessorato competente in materia di turismo è autorizzato a concedere contributi ad enti locali e consorzi di enti locali per la realizzazione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di interesse turistico della Sardegna.
39. Per la realizzazione delle azioni formative, di potenziamento delle competenze sinergiche ai contenuti dell’Asse IV - sistemi locali di sviluppo - nonché per l’effettuazione di azioni di formazione continua previste nella Misura 4.6 del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, la Giunta regionale approva annualmente i relativi programmi, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro e formazione professionale di concerto con l’Assessore della programmazione.
40. Per l’attuazione degli interventi previsti nella Misura di cui al comma 39 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, e alla Legge 31 dicembre 1978, n. 845 secondo le modalità previste nel Complemento di programmazione e previo bando di gara, al quale possono partecipare anche agenzie regionali governative provviste di specifica ed attestata esperienza nell’attuazione di azioni previste nella Misura.
41. Per la realizzazione degli interventi in agricoltura previsti dalla Misura 4.9, lettera c), si applicano le intensità di aiuto previste dall’articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21.
42. Le intensità di aiuto di cui al comma 41 sostituiscono quelle già previste per l’attività agrituristica dall’articolo 13, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18; conseguentemente è abrogato il comma 5 dell’articolo 13 della predetta legge regionale n. 18 del 1998.
43. Per l’attuazione degli interventi previsti dalle Misure 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21 l’intensità massima degli aiuti è quella prevista dall’articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1257/1999. Le direttive applicative sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale a' termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
44. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 12001/02 sono prioritariamente destinati al cofinanziamento degli interventi previsti nella Misura 5.2 del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, relativa al miglioramento dell’offerta dei servizi socio - assistenziali.
45. L’autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) disposta dall’articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, differita all’anno 2001 dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, è destinata quale cofinanziamento della Misura 6.3 del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, relativa alla realizzazione di infrastrutture e servizi per la Rete Unica della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR), per l’informatizzazione dei sistemi di archiviazione e protocollo della pubblica amministrazione, per la diffusione dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali e per l’attività di integrazione sistemistica dei diversi sistemi informativi (UPB S03.008 - cap. 03056/01/P).
46. Al fine di favorire il coordinamento in sede regionale delle iniziative finanziarie in un quadro di riferimento programmatico organico volto al perseguimento degli obiettivi generali dello sviluppo, i finanziamenti autorizzati dalla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 03056), ad esclusione di quelli finalizzati dall’articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, quelli autorizzati dall’articolo 3 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Finanziamenti per la contrattazione programmata) (cap. 03059/02) e quelli autorizzati dall’articolo 34 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Partecipazione a programmi di iniziativa comunitaria o statale), e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 03059), sono inclusi tra quelli disponibili per l’attuazione della programmazione negoziata anche quale concorso al finanziamento degli interventi cofinanziati dallo Stato e/o dall’Unione Europea.
47. Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi Integrati d’Area) l’espressione "e alle forze economiche sociali" è sostituita con "e con il partenariato delle forze istituzionali, economiche e sociali".
48. Al fine di realizzare la coesione economica e sociale dell’Isola le risorse del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 riservate ai Progetti Integrati Territoriali (PIT) sono destinate, nella misura non inferiore al 60 per cento, al finanziamento di programmi nel territori provinciali il cui prodotto interno lordo risulta inferiore al 75 per cento del prodotto interno lordo europeo ed in altri ambiti territoriali nei quali si registrano i maggiori ritardi nello sviluppo, identificabili prioritariamente dal tasso di disoccupazione e di spopolamento.
49. A decorrere dell’anno 2001 sono soppressi i capitoli 03056, 03059 e 03059/02 ed è istituito il Fondo per il finanziamento della programmazione negoziata nella cui dotazione confluiscono le dotazioni sussistenti in conto dei suddetti capitoli (UPB S03.008 - cap. 03056/01); al relativo programma di interventi si provvede a' termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti relativi agli impegni assunti al 31 dicembre 2000 in conto del capitolo 03059 restano in capo al Direttore del Centro regionale di programmazione.
50. In conto delle disponibilità del Fondo di cui al comma 49 ed al fine di accelerare l’attuazione degli interventi oggetto della contrattazione negoziata l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con le risorse di cui al comma 46, gli oneri relativi alla partecipazione dello Stato o dell’Unione Europea.
51. Le somme assegnate dallo Stato a fronte delle anticipazioni dì cui al comma 50, sono iscritte sul capitolo 36121 del bilancio regionale per essere attribuite, con decreto dell’Assessore della programmazione, al Fondo di cui al comma 49 (cap. 03056/01).
52. E’ rideterminata in lire 120.500.000.000 (euro 62.233.056,34) per l’anno 2001 ed in lire 204.500.000.000 (euro 105.615.435,86) per l’anno 2002 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (UPB S03.008 - cap. 03056/01).
53. I limiti di impegno autorizzati per la concessione di mutui per l’acquisto di fondi rustici di cui alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, sono complessivamente rideterminati per gli anni 2001 – 2002 - 2003 rispettivamente in lire 16.700.000.000 (euro 8.624.830,21), lire 42.030.000.000 (euro 21.706.683,47) e lire 39.930.000.000 (euro 20.622.123,98) (UPB S06.025 - cap. 06060).
54. Il limite di impegno di cui all’articolo 37 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è ridotto di lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49) nell’anno 2001, di lire 2.541.000.000 (euro 1.312.316,98) nell’anno 2002 e di lire 3.685.000.000 (euro 1.903.143,67) nell’anno 2003 (UPB S06.025 - cap. 06068/01).
55. Il limite di impegno di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato in lire 17.800.000.000 (euro 9.192.932,80) per l’anno 2001, in lire 16.080.000.000 (euro 8.304.626,94) per l’anno 2002 e in lire 15.219.000.000 (euro 7.859.957,55) per l’anno 2003 (UPB S06.025 - cap. 06220).
56. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 6, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è rideterminata per l’anno 2001 in lire 10.000.000.000 (euro 5.164.5.68,99), per l’anno 2002 in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,69) e per l’anno 2003 in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB S06.063 - cap. 06245/02).
57. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per la realizzazione ed il completamento di edifici di culto (UPB S08.044 - cap. 08033).
58. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per interventi di dragaggio nel canale di San Pietro e nei porti di Calasetta e di Carloforte (UPB S08.041).
59. E’ autorizzato, nell’anno 2001, l’ulteriore stanziamento di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) per il completamento degli interventi di cui all’articolo 12, comma 6, della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, ivi comprese le infrastrutture viarie d’accesso (UPB S08041 - cap. 08183).
60. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, è integrata per l’anno 2001 di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB S08.044 - cap. 08033/01).
61. E’ autorizzata, nell’anno 2001, l’ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 (euro 3.098.741,39) per l’attuazione di un programma straordinario di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali (UPB S08.051 - cap. 08073/01).
62. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è integrata per l’anno 2001 di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) (UPB S08.044 - cap. 08084).
63. Il limite d'impegno autorizzato dall’articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è rideterminato in lire 6.400.000.000 (euro 3.305.324,15) per l’anno 2001, in lire 5.800.000.000 (euro 2.995.450,01) per l’anno 2002 e in lire 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94) per l’anno 2003 (UPB S08.066 - cap. 08109).
64. E’ autorizzata, nell’anno 2001, l’ulteriore spesa di lire 40.000.000.000 (euro 20.658.275,96) per la prosecuzione degli interventi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S08.066 - cap. 08112).
65. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 30 giugno 2001 l’Amministrazione regionale contribuisce all’abbattimento degli interessi di ammortamento per un periodo massimo di venti semestralità della durata del mutuo.
66. Le disposizioni di cui all’articolo 29 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano ai mutui per l'edilizia residenziale assistiti da contributo regionale in conto interessi ancorché il contributo regionale sia cessato e l’onere per interessi gravi sul solo mutuatario. Ai fini dell’applicazione del presente comma la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto dei territorio d’intesa con l’Assessore dei lavori pubblici, emana apposite direttive attuative entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
67. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 1 del 1999, è integrata per l’anno 2001 di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S08.041 - cap. 08180).


Art.2
Disposizìoni in materia di programmazione, di procedure di gestione e di spesa, di trasparenza nell’attività amministrativa
1. All’articolo 12 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Tutti i programmi operativi di competenza della Giunta regionale il cui importo finanziario sia superiore ai cinque miliardi di lire sono trasmessi, entro cinque giorni dall’assunzione della relativa deliberazione, alla Commissione consiliare competente.".
2. La Regione promuove lo sviluppo della concorrenza al fine di evitare posizioni di monopolio o comunque dominanti nelle attività di impresa. A tal fine l’assunzione di oneri a carico del bilancio regionale per contributi, finanziamenti o convenzioni con società, associazioni, enti o organismi, demandata ad atti della Giunta regionale o di suoi componenti ovvero a determinazioni dei dirigenti dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali, non può superare il 30 per cento dello stanziamento previsto per tali finalità dal bilancio nei settori di riferimento. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che prevedono importi percentuali minori e sono abrogate tutte le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono importi percentuali maggiori.
3. Agli enti, organismi, associazioni senza fini eti lucro operanti nei settori socio – assistenziali e culturali, aventi un bilancio inferiore a lire 5.000.000.000, che abbiano percepito nell’anno 2000 contributi a valere sulle leggi regionali si applica l’anticipazione nella misura dell’80 per cento del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fidelussoria assicurativa o bancaria.
4. All’articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione sarda) è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Tutta l’attività e i documenti della Giunta regionale, della Direzione generale della Presidenza della Giunta, degli Assessorati nonché degli enti strumentali e delle aziende regionali sono resi noti nei sití Intemet della Regione autonoma della Sardegna e dei predetti enti e aziende.".
5. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta e pubblicizza, con le modalità previste dall'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, i criteri per l’assegnazione di incarichi professionali per la fornitura di servizi all’Ammiinistrazione, agli enti e alle aziende regionali.
6. Ad integrazione di quanto previsto dalla Legge 5 luglio 1982, n. 441, ogni consigliere regionale deve annualmente dichiarare le cariche sociali ricoperte in enti e aziende regionali, o in aziende, organismi, società a partecipazione regionale, comprese le associazioni di qualunque natura anche senza fini di lucro, che abbiano sottoscritto con la Regione sarda convenzioni a titolo oneroso, o al cui funzionamento la Regione, anche tramite enti, istituti, aziende controllate, partecipi in misura superiore al 30 per cento delle spese di gestione esposte in bilancio o che siano state destinatarie di incentivi regionali.
7. Nel caso in cui il consigliere svolga una libera professione, è tenuto a dichiarare i rapporti di consulenza o le convenzioni intrattenute con l’Amministrazione regionale, gli enti, organi e aziende regionali o sottoposti al controllo della Regione, o in cui detenga partecipazioni superiori al 20 per cento o al cui funzionamento concorra in misura superiore al 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, o che siano stati destinatari di incentivi regionali.
8. In sede di prima applicazione della presente norma i consiglieri regionali provvedono alle dichiarazioni di cui al commi 6 e 7 entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
9. In analogia a quanto previsto dall’articolo 12 della Legge n. 441 del 1982 e in attuazione dell’articolo 15 della medesima le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge si applicano con le modifiche di seguito previste:
a) ai presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina, sia demandata al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o ai singoli Assessori;
b) ai vice presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono la Regione o i suoi organi, enti e aziende, nelle varie forme di partecipazione, per un importo superiore al 30 per cento;
c) ai presidenti, ai vice presidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono la Regione o i suoi organi, enti e aziende a prevalente partecipazione regionale, in misura superiore al 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire 300.000.000;
d) ai direttori generali della Regione e delle aziende autonome della Regione.
10. Le dichiarazioni e gli atti di cui al comma 9 devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale affinché siano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti Internet attivati a cura delle stesse amministrazioni.
11. La mancata dichiarazione prevista dal commi 6 e 7 del presente articolo è pubblicizzata attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e gli organi di informazione locali. Ai consiglieri regionali inadempienti si applicano le sanzioni previste dall’articolo 63, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale della Sardegna.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme contenute nella Legge n. 441 del 1982.


Art.3
Riforma della normativa in materia di servizi all’impiego e di politiche attive del lavoro
1. La Giunta regionale, in coerenza agli indirizzi di sviluppo economico e di promozione sociale, predispone e invia al Consiglio regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo di conferimento delle competenze in materia di politiche del lavoro, un disegno di legge finalizzato sia ad una riforma organica delle normative in materia di servizi all’impiego e collocamento, sia ad un riordino della normativa in materia di politiche attive del lavoro, che coordini le nuove competenze e le norme già operanti, nonché le risorse e i soggetti responsabili dell’attuazione.
2. La riforma di cui al comma 1 è finalizzata alla promozione di nuove politiche attive del lavoro e ad un migliore e più trasparente funzionamento del mercato del lavoro, allo sviluppo della domanda, al miglioramento dell’offerta, anche tramite più moderne politiche di orientamento e formazione professionale, nonché alla predisposizione di piani regionali e territoriali anche nei settori di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, finalizzati a promuovere nuove opportunità di lavoro per giovani disoccupati e il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dai settori produttivi.
3. La riforma in particolare deve prevedere, attraverso opportuni adeguamenti legislativi e modalità per la semplificazione delle norme già esistenti in materia di lavoro, adeguate strutture operative per la predisposizione di progetti speciali anche di tutela ambientale, di azioni e di interventi da realizzare, individuandone modalità e tempi, al fini del reinserimento occupazionale dei lavoratori disoccupati espulsi dai settori produttivi, nonché per promuovere il progressivo avviamento al lavoro dei disoccupati


Art.4
Disposizíoni in materia di ricerca, lavoro, occupazione e formazione professionale
1. Nel comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 3 aprile 1991, n. 13, sostituito dall’articolo 19 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, la valutazione dell’onere per l’anno 2001 è modificata in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,69) (UPB S03.052 - cap. 03069).
2. A valere sulle disponibilità sussistenti sul titolo di spesa 11.3.10/1 del programma d’intervento per gli anni 1988 – 1989 - 1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, predispone, in collaborazione con le Università sarde, il Consorzio 21, il CRS4, il BIC Sardegna e gli altri soggetti pubblici operanti nel settore, un programma per la sperimentazione e la messa a regime di una metodologia operativa finalizzata all’attrazione in Sardegna di iniziative industriali ad elevata tecnologia e delle connesse attività di ricerca e sviluppo, da localizzarsi nelle aree industriali e nei poli del Parco scientifico e tecnologico. Il suddetto programma è sottoposto al preventivo parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro dieci giorni dalla data di ricezione da parte del Consiglio; trascorso detto termine si prescinde dal parere.
3. La metodologia di cui al comma 2 consiste nell’offerta combinata, in favore delle imprese esterne, di laboratori pubblici attrezzati per lo svolgimento delle loro attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di servizi di formazione avanzata, in particolare nel campo dell’elettronica e dell’elettrotecnica applicata, e dei supporti finanziari per concorrere alla realizzazione delle attività di ricerca applicata e di commercializzazione dei risultati della ricerca, da remunerarsi attraverso le royalties derivanti dalla vendita dei prodotti o dei servizi delle imprese medesime.
4. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la concessione di un contributo di lire 500.000.000 (euro 258.228,44) a favore della Società "Porto Conte ricerche" di Alghero per lo svolgimento delle attività istituzionali (UPB S03.049).
5. Dopo il comma 6 dell’articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui ai commi che precedono possono essere utilizzate le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e successive modificazioni. Tali modalità sono estendibili anche ad interventi finanziati con altre risorse destinate aglì stessi soggetti attuatori dei commi che precedono.
6 ter. I beni acquisiti dal Consorzio 21 in attuazione del comma 5 sono annessi al patrimonio dallo stesso soggetto delegato; in caso di scioglimento del Consorzio gli stessi beni sono acquisiti al patrimonio regionale.
6 quater. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla procedura abbreviata per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, nonché gli interessi passìvi sostenuti per l’anticipazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per i pagamenti relativi alla realizzazione dei suddetti interventi, nella misura prevista dal proprio Tesoriere per le giacenze attive.
6 quinquies. L’onere derivante dall’applicazione del comma 6 quater è valutato in lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) e fa carico alle disponibilità del titolo dì spesa 11.3.10/I del programma d’intervento per gli anni 1988 – 1989 - 1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, della contabilità speciale di cui all’articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268.".
6. Nella rendicontazione conclusiva dell’intero finanziamento deve essere allegata dal Consorzio 21 l’attestazione di regolarità amministrativa e contabile dia parte dei Collegio sindacale.
7. Per le finalità previste dall’articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, così come modificato dall’articolo 40 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, e dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S03.029 - cap. 03034/01).
8. L’onere per l’attuazione degli interventi prevìsti al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è determinato per l’anno 2001 in lire 12.000.000.000 (euro 6.197.482,78) (UPB S03.029 - cap. 03034/01).
9. Gli stanziamentì di cui al commi 7 e 8 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al tìtolo di spesa 11.3.10/1 del Programma di intervento per gli anni 1988 – 1989 - 1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
10. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 333.000.000.000 (euro 171.980.147,40) per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, destinati ad iniziative per lo sviluppo e l’occupazione da parte dei comuni, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati (UPB S04.017 - cap. 04019/03); il relativo onere è valutato in lire 35.415.000.000 (euro 18.290.321,08) per gli anni dal 2001 al 2015 (UPB S03.038 - cap. 03150/01) (UPB S03.039 - cap. 03150/02).
11. Per l’attuazione del comma 10 si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 10 dell’articolo 23 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.
12. I singoli progetti comunali finalizzati all’occupazione e ai lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 150.000 euro.
13. E’ autorizzato, nell’anno 2001, l’ulteriore stanziamento di lire 70.000.000.000 (euro 36.151.982,94) per le finalità di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 4 del 2000 (UPB S04.017 - cap. 04021/02).
14. E’ autorizzata per le annualità 2001, 2002 e 2003 la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7/A1 e 7/A4 del programma approvato dal Consiglio regionale in data 27 aprile 1989, relativo ai progetti speciali finalizzati all’occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazíoni, e di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 37 del 1998; per le stesse finalità, qualora gli enti non abbiano proceduto alla predisposizione e presentazione dei progetti ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, è comunque autorizzata, per l’anno 2001, la prosecuzione degli interventi di cui al presente comma.
15. La misura dell’aiuto regionale di cui al comma 14 è determinata secondo quanto previsto dalle direttive di cui all’articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000 (UPB S1.1.031).
16. Per l’attuazione degli interventi previsti al comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 31.000.000.000 (euro 16.010.163,87) per l’anno 2001, di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) per l’anno 2002 e di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per l’anno 2003 secondo la seguente ripartizione:
a) azioni 7/A1 e 7/A4
2001 lire 6.500.000.000
2002 lire 6.500.000.000
2003 lire 5.000.000.000
b) art. 38, L.R. 4/2000
2001 lire 24.500.000.000
2002 lire 500.000.000
17. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la prosecuzione degli interventi previsti dall’Azione 3 (interventi per i litorali) del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti finalizzati all’occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni. La relativa spesa è valutata in lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) per il 2001 (UPB SO1.018 - cap 01080/01).
18. I soggetti attuatori ed esecutori di ciascuno degli interventi delle Azioni 5A e 5B del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, possono congiuntamente ottenere finanziamenti entro la misura massima prevista dal comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, per la realizzazione di nuovi interventi nell’ambito della ricerca sanitaria uguali, analoghi o connessi a quelli già eseguiti nell’ambito del predetto programma, per la stabilizzazione o creazione di nuova occupazione. A tal fine almeno l’85 per cento dei finanziamenti ottenuti ai sensi del presente comma deve essere destinato alla copertura degli oneri diretti e riflessi per il personale occupato. I finanziamenti, nella misura del 100 per cento del fabbisogno indicato in progetto, sono erogati secondo le modalità operative in vigore per i progetti speciali per l’occupazione di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 37 del 1998. Gli oneri derivanti dall’applicazìone del presente comma sono valutati in lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 (UPB SO 1.0 18 - cap. 01080).
19. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazìone e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il termine "enti locali" è sostituito dal termine "enti utilizzatori";
b) il contributo previsto dall’articolo 14 per favorire la partecipazione degli enti pubblici al capitale sociale di società miste è elevato al 90 per cento della quota pubblica ed entro il limite massimo di lire 300.000.000;
c) il contributo previsto al comma 2 dell’articolo 15 è elevato a lire 8.000.000;
d) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 -
1. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire la stabilizzazione occupativa dei lavoratori impegnati in attività di lavori socialmente utili, così come individuati dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, è autorizzata a concedere incentivi per iniziative di autoimpiego in forma singola o associata, secondo le seguenti modalità:
a) il beneficio individuale è concesso nella misura di lire 80.000.000 e può essere accordato entro la misura massima di lire 60.000.000 quale contributo e di lire 20.000.000 quale finanziamento agevolato;
b) la compagine sociale, costituita anche in forma cooperativa, deve essere composta per almeno il 60 per cento da lavoratori impegnati in attività socialmente utili; in tal caso il beneficio concedibile deve rispettare il limite individuale di cui alla lettera a) e cornunque, complessivamente, non può superare il limite stabilito dalla regola comunitaria del "de minimis";
2. L’Amministrazione regionale, al fine di attivare l’intervento previsto dal presente articolo, può avvalersi di collaborazioni esterne all’uopo specificatamente convenzionate.
3. Le istanze inoltrate ai sensi della precedente normativa, possono essere ridefinite e liquidate entro i limiti disposti dal presente articolo.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato l’utilizzo delle somme sussistenti nel conto dei residui e degli stanziamenti di competenza recati per l’anno 2001 e successivi dal capitolo 10136/05 del bilancio della Regione.
5. Al fine di favorire l’applicazione delle riserve obbligatorie per le assunzioni presso gli enti locali dei lavoratori socialmente utili, nonché l’affidarnento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, la Regione provvede ad erogare un contributo aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 6 dell’articolo 78 della Legge n. 388 del 2000, in rnisura annua uguale per la durata massima di due anni successivi al primo.
6. Il beneficio compete agli enti locali, anche non attuatori, che provvedono alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e viene corrisposto in unica soluzione entro novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta assunzione.
7. Qualora le assunzioni di cui al presente articolo avvengano con contratto part-time il contributo è corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore contrattuali rispetto all’orario pieno.
8. Il contributo previsto al comma 5 è corrisposto, nella misura pari al 50 per cento, anche ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili, secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000.".
20. Le somme disponibili nel conto dei residui del capitolo 01080 (UPB SO1.018) provenienti dalla competenza dell’anno 2000 possono essere utilizzate, senza il vincolo della destinazione di provenienza, in attuazione delle seguenti norme:
a) articoli 9 e 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37;
b) articolo 23 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17;
c) articolo 26 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.

21. Le somme disimpegnate nel conto dei residui dei capitoli 10156 e 10157 (UPB S10.053) del bilancio sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità per cui furono stanziate; i recuperi operati sui contributi concessi in conto del capitolo 10156 sono versati in conto del capitolo 34005 (UPB E10.017) delle entrate del bilancio per essere attribuiti, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni, al medesimo capitolo 10156.
22. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della Società Consortile per Azioni Sulcis-Iglesiente Sviluppo, quale intermediario finanziario per il contratto d’area del Sulcis-Iglesiente per il supporto tecnico-operativo in relazione agli interventi statali e regionali nell’ambito territoriale del contratto d’area, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale; a tal fine è autorizzata l’erogazione alla Società Consortile per Azioni Sulcis-Iglesiente Sviluppo di un contributo di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l’anno 2001 quale corrispettivo forfettario per le attività da questa svolte (UPB S09.009 - cap. 09045/20).
23. Per le finalità dell’articolo 33 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, quale quota di cofinanziamento regionale, l’ulteriore spesa di lire 1.506.000.000 (euro 777.784,09) (UPB S10.025 - cap. 10207).
24. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 10 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 2, è autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 20.000.000.000 (euro 10.329.137,98) (UPB S09.022 - capp. 09041 e 09042/01).
25. Nell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, sono soppresse le parole "per un periodo di cinque anni"; l’aiuto è concesso nel rispetto del regime "de minimis" e nell’ambito degli stanziamenti già destinati alla attuazione degli interventi previsti dal predetto articolo 12, comma 2.
26. Per l’attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, è autorizzato a decorrere dall’anno 2001, un limite di impegno quinquennale di lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,48) annue (UPB S10.022 - cap. 10140).
27. Il termine di cui all’articolo 25, comma 4, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, deve intendersi prorogato fino alla predisposizione degli atti previsti nell’articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1995, n. 13 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001.
28. Per l’attuazione degli interventi recati nell’articolo 11 della legge regionale n. 37 del 1998 destinati a favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori, è autorizzata nell’anno 2001 la spesa di lire 12.000.000.000 (euro 6.197.482,79) (UPB S06.072 - cap. 06201).
29. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l’anno 2001, in lire 122.600.000.000 (euro 63.317.615,83) (UP13 S10.010 - cap. 10001), di cui lire 25.000.000.000 (euro 12.911.422,47) destinate all’attuazione dell’obbligo formativo ai sensi dell’articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire 39.696.000.000 (euro 20.501.273,06) destinate al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000 - 2006.


Art.5
Disposizioni in materia di attività culturali, sanitarie e socio-assistenziali
1. E’ prorogata al 31 dicembre 2001 l’utilizzazione dei contributi impegnati nell’esercizio finanziario 2000 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l’attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali:
a) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articolo 60 - Svolgimento delle attività istituzionali di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali;
b) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali, di spettacolo artistiche;
c) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56, e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 39 - Interventi per attività teatrali e musicali;
d) legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sul rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna;
e) legge regionale 15 ottobre 1997 n. 26 - articoli 11, 13, 14, 16 e 25 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda;
f) legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 26 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;
g) legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale;
h) legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 52, comma 5 - Quota regionale attuazione progetti Iniziative Formazione e Istruzione Tecnica Superiore (IFTS);
i) legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57, e successive modifiche e integrazioni - Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascistí (ANPPIA) e dell’Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS).
2. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di agevolare il sistema educativo di istruzione e di formazione previsto dalla Legge 10 febbraio 2000, n. 30, l’Amministrazione regionale concorre con proprie risorse finanziarie alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica, da attuarsi per mezzo degli enti locali competenti di cui all’articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, che partecipano con una quota di risorse proprie pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della spesa prevista anche in regime di cofinanziamento con le risorse disposte dallo Stato ai sensi dall’articolo 4, comma 1, della predetta Legge n. 23 del 1996, attraverso:
a) la riqualificazione del patrimonio esistente;
b) l’adeguamento alle nonne vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
c) l’adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degl ordinamenti e dei programmi, all’innovazione didattica e alla sperimentazione;
d) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico;
e) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
f) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
3. Le risorse finanziarie di cui al 2 sono destinate:
a) alla costruzione ed al completamento di edifici scolastici;
b) alla ristrutturazione diretta a adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c) alla realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all’utilizzazione della collettività.
4. Per l’attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) per l’anno 2001, di lire 150.000.000.000 (euro 37.468.534,86) per l’anno 2002 e di lire 200.000.000.000 (euro 103.291.371,81) per l’anno 2003 (UPB S 11.017); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione di concerto con l’Assessore della programmazione a' termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
5. Al fine del rafforzamento dell’intervento finanziario della Regione a favore della frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di corsi post-universitari previsti dall’articolo 32 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, l’onere valutato dal comma 3 del medesimo articolo 32 per l’anno 2001 in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) è rivalutato in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB S11.016 - cap. 11139/02).
6. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l’istituzione, nell’anno accademico 2000 - 2001, di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 (UPB S11.013 - cap. 11019).
7. Le modalità di applicazione del comma 6 sono disciplinate a' termini dell’articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.
8. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 9.200.000.000 (euro 4.751.403,47) in ragione di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 1.200.000.000 per l’anno 2003 per la concessione di contributi al Comuni e ai loro consorzi al fine di favorire il diritto allo studio nella scuola dell’obbligo (UPB SI1.013).
9. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) per la concessione di contributi al Comuni e al loro consorzi al fine di favorire la frequenza e l’organizzazione dei servizì a favore delle scuole secondarie superiori (UPB S11.013).
10. Al fine di favorire la conoscenza delle bellezze naturali della Sardegna è autorizzata la concessione agli istituti scolastici di contributi per l’organizzazione di gite scolastiche da effettuarsi con il "trenino verde della Sardegna"; i contributi sono concessi nel limite massimo degli stanziamenti iscritti in bilancio, sulla base di apposita domanda e nell’ordine di presentazione di quest’ultima. L’ammontare massimo del contributo è determinato in lire 3.000.000 (euro 1.539,37) per istituto; la spesa prevista per l’attuazione degli interventi è valutata in lire 200.000.000 (euro 103.291,3 7) annue (UPB S11.010).
11. In attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, tutti gli stanziamenti regionali a favore delle Università della Sardegna confluiscono, a partire dal bilancio regionale per l’anno finanziario 2001, in un fondo globale denominato "Interventi regionali per l’Università".
12. Nel predetto fondo recato dal capitolo 11065 della rubrica di spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport confluiscono, in particolare, i finanziamenti ed i contributi previsti:
a) dai commi 1 e 2 dell’articolo 32 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 7;
b) dal comma 3 dell’articolo 29 della legge regionare 20 aprile 2000, n. 4;
c) dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 e dalla legge regionale 9 agosto 1950, n. 43;
d) dall’articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.
13. Il fondo viene ripartito annualmente tra le Università della Sardegna con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 1996 per la realizzazione degli interventi elencati nell’articolo 2 della medesima legge o, comunque, finalizzati al sostegno della formazione, della didattica e della ricerca nelle Università della Sardegna.
14. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 1996 e della verifica del rispetto degli indirizzi programmatici concordati, le Università, entro quindici giorni dall’approvazione del proprio conto consuntivo e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmettono all’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport una dettagliata relazione sull’utilizzazione dei fondi.
15. In riferimento ai commi 11, 12, 13 e 14 l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S11.016 - UPB S11.016/01).
16. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 700.000.000 (euro 361.519,83) a favore dell’Associazione per l’Istituzione della Libera Università Nuorese (AILUN) a titolo di contributo integrativo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S11.016 - cap. 11063/01).
17. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento complessivo di lire 2.600.000.000 (euro 1.342.787,93) a favore del Consorzio per l’Università degli studi di Oristano in ragione di lire 1.600.000.000 (euro 826.331,03) per le spese di costituzione e funzionamento e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) per il finanziamento dei diplomi universitari in biotecnologie agro industriali, in tecnologie alimentari ed in viticoltura ed enologia (UPB S11.016 - cap. 11063/03).
18. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall’articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (UPB S11.016 - cap. 11063/02).
19. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 800.000.000 (euro 413.165,51) per l’attivazione di corsi per la formazione di tecnici nel settore dei materiali dell’ambiente, attraverso l’assegnazione alla FORGEA International, per il tramite e nell’ambito di una intesa con l’Associazione Universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI), di un finanziamento per le spese di funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni internazionali del sistema O.N.U. e in particolare dell’U.N.E.S.C.O. (UPB S11.016 - cap. 11063/04).
20. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento (UPB S11.016 - cap. 11065/15).
21. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) a favore del Comune di Tempio Pausania, per l’attivazione dei nuovi corsi di laurea in tecniche erboristiche e in tossicologia degli inquinamenti ambientali (UPBS 11.016 - cap. 11061/09).
22. Per le finalità di cui all’articolo 28 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, a favore dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Sassari, è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2015, l’ulteriore contributo di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) (UPB S11.020 - cap. 11078/02).
23. Per il completamento delle biblioteche dipendenti da enti locali finanziate ai sensi della legge regionale 24 novembre 1950, n. 64, è autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S11.037 - cap. 11105); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell’articolo 4, lett. 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. Per le modalità di erogazione dei relativi contributi si applica la succitata legge regionale n. 64 del 1950.
24. Nella legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La presente legge si adegua alle disposizioni più favorevoli, nel confronti delle lingue sarde e catalana, contenute nella Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).";
b) dopo il comma 7 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente:
"7 bis. In sede di approvazione del piano triennale di cui al comma 1 dell'articolo 12, la Giunta regionale approva separati e selettivi requisiti di ammissibilità al contributi di cui al presente articolo, per i soggetti richiedenti aventi sede al di fuori del territorio della Sardegna".
25. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la concessione di un contributo straordinario di lire 800.000.000 (euro 4.131.655,19) al Comune di Nuoro per le manifestazioni relative al centesimo anniversario della festa del Redentore; la concessione del contributo è subordinata alla presentazione all’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di un apposito programma (UPB S11.050).
26. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.050 è autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) per la costituzione e il primo avviamento della fondazione "Maria Carta".
27. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 100.000.000 (euro 51.645,68) per l’applicazione del comma 1, lettera g), dell’articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, a favore della produzione di notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi (UPB S11.036).
28. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento complessivo di lire 1.094.500.000.000 (euro 565.262.076,05) quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitanio nazionale (UPB S12.023 - cap. 12104/01) (UPB S12.027 - cap. 12133/02) (UPB S12.026 - cap. 12139/02).
29. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per l’attribuzione al comuni delle somme occorrenti al riequilibrio e al potenziamento dei servizi socio - assistenziali; per il trasferimento delle risorse si applicano i criteri previsti nel Piano socio - assistenziale per il triennio 1998-2000, approvato dal Consiglio regionale il 29 luglio 1998, e con validità per il triennio 1999-2001 a' termini della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (UPBS 12.046 - cap. 1200 1 /0 1).
30. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato da parte degli enti decentrati della spesa sanitaria, l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di concerto con l'Assessore della programmazione, promuove l'aggregazione delle Aziende U.S.L. e dell'Azienda ospedaliera con Il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e l'eventuale stipula di convenzioni valevoli su tutto o parte del territorio regionale, a cui aderiscono le Aziende interessate.
31. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 30 il medesimo Assessore della sanità propone alla Giunta regionale l'Azienda o le Aziende U.S.L. alle quali è delegato il compito di adottare gli adempimenti volti all'acquisizione di beni e servizi di utilizzazione comune, nonché l'aggio da riconoscere all'Azienda o alle Aziende prescelte e da corrispondere alle medesirne contestualmente al trasferimento delle risorse per il pagamento del bene o del servizio acquisito.
32. 1 finanziamenti delle spese in conto capitale di cui al capitolo 12139/02 sono estesi alle Università degli studi di Cagliari e di Sassari e al Policlinici di Cagliari e di Sassari (UPB S12.026).
33. Al fine di ridurre i tempi di attesa degli utenti dei servizi di radiodiagnostica è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19) a favore delle Aziende USL e dell'Azienda ospedaliera per la predisposizione di un programma finalizzato al potenziamento e all'adeguamento strutturale dei servizi stessi; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S 12.026).
34. In attuazione dcll'articolo 70, comma 5, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, la spesa di cui all'articolo 65 della stessa legge è determinata in lire 145.000.000.000 (euro 74.886.250,36) per l'anno 2001 e in lire 234.000.000.000 (euro 120.850.914,38) per l'anno 2002 (UPB S12.027).
35. La spesa per l'anno 2002, autonizzata dal comma 34, può essere anticipata, in tutto o in parte, all'anno 2001, nel caso in cui si verifichino urgenti e inderogabili necessità di pagamento da parte delle Aziende USI, il cui rinvio potrebbe comportare per le stesse un aggravio di oneri per il ritardato pagamento. In tal caso le Aziende USL, previo benestare dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sono autonizzate a richiedere al proprio tesoriere nell’anno 2001, anticipazioni di cassa, al tasso più favorevole. Il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,48) (UPB S03.041).
36. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) per le seguenti attività:
a) screening nella scuola dell'obbligo per la prevenzione della B. Thalassemia;
b) progetto di ricerca, Regione sarda - Akea, da parte della cattedra di biochimica clinica dell' Università degli studi di Sassari sui marcatori della salute e della longevità dei sardi;
e) screening e prevenzione primaria e secondaria relativi al tumori della mammella e della cervice uterina;
d) programma per la prevenzione e l'educazione sanitaria nell'ambito della medicina sociale;
e) difesa dei diritti del malato da parte delle associazioni di tutela;
il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lettera 1), della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche e integrazioni (UPB SI 2.005).
37. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (euro 5 16.456,89) quale quota regionale da attribuire al Comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave (UPB S 12.046 - cap. 12032/05).
38. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) quale concorso finanziario della Regione per il pagamento della retta dovuta dal tossicodipendenti per l'ospitalità nelle comunità terapeutiche; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lett. 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni (UPB SI 2.050 - cap. 1205 8/06).
39. In deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 24 dei D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, e non oltre il 31 dicembre 2002, le autorizzazioni provvisorie al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di cui al comma 3 dello stesso articolo possono essere rilasciate più di una volta al fine di consentirne l'adeguamento al requisiti e agli standard stabiliti dalla normativa vigente in materia.
40. 1 termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali, residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, si intendono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2002.
41. Per l'anno 2001 si prescinde dal l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purché tali strutture risultino attivate alla data del 1 gennaio 2000 e sia dimostrata, mediante attestazione dell'Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l'avvenuta presentazione della domanda e della prescritta completa documentazione.
42. 1 termini di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, sono prorogati al 1° gennaio 2002.
43. E' autorizzata, nell'anno 2001, la concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 (curo 103.291,37) al Coordinamento regionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti di istituto (UPB S12.024 - cap. 12213/01).
44. Il contributo per le spese funerarie previsto dal comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è elevato fino alla misura massima di lire 6.000.000; l'onere previsto per l'attuazione del presente comma è valutato in lire 400.000.000 (curo 206.582,75) annue (UPB S12.027).
45. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 60.000.000 (curo 30.987,41) a favore delle associazioni iscritte al Registro generale dèl volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, operanti a favore dei nefropatici, emodializzati e trapiantati quale contributo per gli oneri di gestione; il predetto contributo non è cumulabile con altri contributi regionali attinenti le stesse finalità. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lettera 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S 12.024 - cap. 120 5 8/0 1 ).
46. La Regione promuove la realizzazione di uno studio epidermologico sui lavoratori, sugli ex lavoratori e sulle popolazioni residenti nei territori interessati dal fenomeni di inquinamento ambientale correlati allo svolgimento delle attività produttive nelle aree a più alta concentrazione industriale a partire dall'area industriale di Porto Torres; lo studio deve essere realizzato tramite l'Azienda USL - competente per territorio, che può avvalersi della collaborazione di centri di ricerca o di istituti scientifici qualificati, anche universitari. Per l'attuazione dei presente articolo è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 1.500.000.000 (curo 774.685,34) (UPB SI 2.005).


Art.6
Disposizioni diverse
1. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 140.000.000.000 (euro 72.303.965,87) per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - cap. 13002/01).
2. E' autorizzata, nell'anno 2001, l'ulteriore spesa di lire 1.200.000.000 (euro 619.748,28) quale saldo per l'anno 2000 dei contributi diretti a favorire la continuità territoriale con le isole minori sarde (UPB SI 3.017 - cap. 13039).
3. Ai fini del potenziamento della mobilità intermodale nel territorio regionale, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) in ragione di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) per l'anno 2001 e di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,79) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a favore del Consorzio industriale di Macomer per la realizzazione del Centro Intermodale di Macomer (località Tossilo) (UPB S 13.024).
4. Al fine di integrare i contributi erogati nell'anno 2000 a favore dei consorzi di Comuni, per la gestione associata di servizi e l'esercizio di funzioni comunali, è autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.500.000.000 (curo 1.291.142,24) (UPB S04.016).
5. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 4 del 2000, modificato ed integrato dall'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, destinata all'alfabetizzazione informatica e linguistica, ivi comprese le spese per la pubblicazione e per la diffusione dei bandi e degli avvisi, è integrata, nèll'anno 2001, di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) (UPB S03.024 - cap. 03070/04).
6. L'importo di lire 20.000 per abitante di cui all'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale I' giugno 1993, n. 25, introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, e sostituito dall'articolo 38 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, è esteso al soggetti di cui alla lettera m) del medesimo comma.
7. Per la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nel settore della tecnologia delle informazioni e delle telecomunicazioni (ICT), da parte di operatori che abbiano il centro direzionale della propria attività nel territorio della Sardegna e per la creazione in Sardegna di un polo delle telecomunicazioni, connesso alle reti nazionali e internazionali, è autorizzato, per l'anno 2001, lo stanziamento di lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97). La realizzazione degli interventi è attuata attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma al sensi dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142; gli Accordi di Programma sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria (UPB S09.011).
8. Al fine di consentire un immediato progetto di risanamento ambientale attraverso l'nterramento dei cavi telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni nei centri storici e nel centri di grande pregio ambientale e turistico, è autorizzato per l'anno 2001 lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99); l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in tutto o in parte la realizzazione delle opere di risanamento di cui al presente comma (UPB S09.01 1).
9. E’ autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 2.000.000.000 (euro 951.313.608,12) a favore dell'Amministrazione provinciale di Sassari per il risanamento e il completamento delle terme di Casteldoria, ivi compresa la strada di accesso alle stesse terme; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.051 - cap. 08082).
10. Al fine di consentire la partecipazione delle province della Sardegna al bando di gara allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale - del 27 dicembre 2000, con il quale si autorizza la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali denominati "Progetti pilota" per il miglioramento della sicurezza stradale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400.000.000 (euro 206.582,76) quale quota di cofinanziamento regionale da destinare alle province per la partecipazione al bando di gara (UPB S03.008).
11. E’ autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) per integrare i contributi concessi per la partecipazione ai Campionati nazionali 2000/2001 di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (UPB SI 1.045 - cap. 11117/05).
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2001, al Comitato organizzatore dei Campionati universitari un contributo straordinario di lire 250.000.000 (euro 129.114,22) per l'organizzazione in Sardegna dell'iniziativa e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S 11.045 - cap. 11117).
13. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, è introdotto il seguente:
"3 bis. Per le associazioni affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) si prescinde dalla nozione di attività giovanile e il contributo di cui al comma 3 è assegnato con riferimento al numero totale degli atleti praticanti attività federale; a modifica della lettera a) del comma 2, il limite dei cinque anni di attività è, per dette società affiliate alla FISI), riportato al numero di due anni di attività effettivamente svolta e certificata dal Presidente nazionale della Federazione (UPB SI 1.045 - cap. 11117/05)".
14. Allo scopo di completare l'esecuzione di progetti relativi ad interventi di rilevante interesse per l'economia e l'occupazione nel settore delle infrastrutture pubbliche per l'irrigazione è autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 6.000.000.000 (curo 3.098.741,39); il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a' termini dell'articolo 4, lettera 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.061 - cap. 06250).
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti locali e gli Istituti autonomi di case popolari che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze, arbitrati o di transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente; a tal fine sono autorizzalí due limiti d'impegno ciascuno di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione, il primo dall'anno 2001 all'anno 2015 e il secondo dall'anno 2002 all'anno 2016. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e . integrazioni (UPB S03.025 - cap. 03070/06).
16. Al fine di risanare lo stagno San Giovanni di Terralba e ripristinare la pescosità è autorizzato, nell'anno 2001, il finanziamento di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) a favore del Comune di Terralba per la bonifica dello stagno di Marceddì attraverso la rimozione della mucillagine derivante dalla "mercerella enigmatica" da affidare al Consorzio delle cooperative riunite di Marceddì (UPB S05.048 - cap. 05093/02).
17. Nell'articolo 10 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie) le parole "fino al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria,".
18. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,69) per la salvaguardia e la valorizzazione del monumento naturale denominato "Sorgente de Su Gologone" (UPB S05.036).
19. E' fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale.
20. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 3.000.000.000 (euro l.549.370,69) da ripartirsi a' termini dell'articolo 4, lettera 1), della legge regionale n. 1 del l977 e successive modifiche e integrazioni, tra gli enti e gli organismi pubblici soci del Consorzio SAR per essere conferita al predetto Consorzio in conto aumento capitale sociale (UPB S06.066 - cap. 06339).
21. L'articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, come sosti:tùito dall'articolo 13 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e l'articolo 3 della medesima legge regionale n. 1 del 1986 sono sostituti dal seguente:
"Art.2
1. Sono destinatarie dei contributi le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale le cui organizzazioni nazionali siano presenti sia negli organismi dell'Unione Europea (COPA) sia nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).".
22. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 250.000.000 (euro 129.114,22) a favore del Consorzio della cantine sociali cooperative della Sardegna quale saldo del contributo per la manifestazione regionale tenutasi nell'anno 2000 relativa a "Enoteca della Sardegna - festa del vino" (UPB S06.073 - cap. 06303).
23. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica) è aggiunto il seguente:
"2 bis. 1 criteri per la determinazione del canone irriguo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Detti criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire un costo dell'acqua per uso irriguo omogeneo in tutto il territorio regionale".
24. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) in ragione di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la concessione di contributi ai Consorzi finalizzati a fronteggiare, parzialmente, l'aumento degli oneri degli esercizi l995-l996-l997-l998-l999 conseguenti alla ridotta disponibilità di risorse idriche a causa della siccità; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in rapporto alla dimensione territoriale, alla estensione delle reti di distribuzione e alla ridotta disponibilità di acqua dei Consorzi di bonifica (UPB S06.062).
25. Nell'articolo 39 della legge regionale li. 4 del 2000 è abrogata l'espressione "limitatamente all'anno finanziario 2000".
26. Ai consorzi e alle associazioni di via, costituiti prevalentemente tra piccole e medie imprese commerciali e del comparto turistico e dei servizi, al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dell'utenza, sono concessi contributi a fondo perduto nella misura massima del 70 per cento delle spese promozionali ritenute ammissibili per la realizzazione dei programmi approvati annualmente sulla base dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale competente in materia di commercio. Gli oneri relativi sono valutati in lire 1.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006. Tale agevolazione non può comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti "de minimis" di cui alle decisioni 96/C e 68/CE della Commissione del 6 marzo 1996 e del Regolamento 69/2001. Le modalità e i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati mediante direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e turismo (UPB S07.036).
27. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, è abrogata l'espressione "purché non abbiano beneficiato di analoghe provvidenze statali".
28. Le disposizioni relative alla stipula di convenzioni inerenti la gestione di fondi di rotazione e assimilati tra la Regione e controparti individuate per legge decadono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la data di stipula della convenzione sostitutiva; per il loro affidamento e la loro gestione si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni.
29. Alla fine del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materie di usi civici.Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda) è aggiunto il seguente periodo: "La deliberazione di mutamento di destinazione è adottata dal Consiglio comunale anche in assenza del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche previsto dall'articolo 8 quando le terre civiche sono destinate a finalità pubbliche di recupero ambientale e di forestazione".
30. Lo stanziamento da iscrivere al Fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti, è rideterminato, per l'anno 2001, in lire 40.876.000.000 (euro 21.110.692,21) (UPB S03.005 - cap. 03014).
31 Dopo l'articolo 15 della legge regionale 9 giugno 1999 n. 24 (Istituzione dell’Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi in materia di forestazione) eè inserito il seguente:
"Art.15 bis – Uffici dell’Ente regionale
1. Le sedi e le circoscrizioni delle articolazioni periferiche degli uffici dell’ente corrispondono, provvisoriamente e in attesa della nuova organizzazione dello stesso ente, a quelle degli Ispettorati ripartimentali delle foreste".
32. E’ autorizzata, nell'anno 2001, la concessione di un contributo di lire 9.000.000.000 (euro 4.648.112,09) a favore del Consorzio per l'arca di sviluppo industriale di Cagliari, per il completamento delle infrastrutture, nell'area di Macchiareddu, per la movimentazione e l'immediato impiego dei fluidi liquidi e gassosi consumati dalle principali imprese chimiche dell'area del porto di Cagliari (art. 14, lettera a), legge regionale 30 aprile 1991, n. 13); lo stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.04./1 del Programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991 (UPB S09.033).
33. Al fine di garantire la gestione della Carbosulcis S.p.A. l’Amministrazione regionale è autorizzata al sostenimento delle spese ordinarie di gestione attraverso l'erogazione all'EMSA in liquidazione della somma di lire 60.000.000.000 (euro 30.987.413,94) per l'esercizio 2001 (UPB S09.014 - cap. 09016/03).
34. Nel comma 1 bis, lettera h), dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, le parole "due volte" sono sostituite dalle parole "tre volte" e alla fine dopo le parole "stampa" sono aggiunte le parole "strumentazioni tecnologiche".
35. In deroga al termini previsti dall'articolo 28 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, per gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, le disposizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relative al bilanci annuali e pluriennali formulati per unità previsionali di base e in termini di cassa, entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2002; gli stessi bilanci sono predisposti per l'anno 2001 in via sperimentale.
36. I termini per l'assunzione degli impegni di spesa previsti dall'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche e integrazioni, qualora scadenti il 31 dicembre 2000 e concernenti interventi finanziati in attuazione della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modifiche, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
37. A decorrere dall'anno 2001 le disposizioni di cui al commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, non si applicano nell'erogazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni.
38. Sono abrogati:
a) il comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8;
b) l'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13.


Art.7
Copertura finanziaria
1 Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art.8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 aprile 2001

Floris