Legge Regionale 19 giugno 2001, n. 8
Modifiche all’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Legge finanziaria 2001)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. Dopo il comma 19 dell’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n.6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001) è aggiunto il seguente:
"19 bis. Le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti di origine extraregionale da utilizzarsi esclusivamente quali materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegna e già operanti alla data di approvazione della presente legge, non finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti"
Art.2
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 19 giugno 2001
Floris
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