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Legge Regionale 13 agosto 2001, n. 13

Proroga per un ulteriore periodo dell’utilizzazione del personale impiegato dall’Amministrazione e dagli enti regionali nei progetti-obiettivo e nei lavori socialmente utili.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
l. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2000, n. 16, i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l'attuazione di progetti-obiettivo, già rinnovati ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 16 del 2000, sono prorogati di un anno.
2. E' altresì autorizzata l'utilizzazione per un ulteriore anno dei lavoratori impiegati dall'amministrazione e dagli enti regionali in lavori socialmente utili.


Art.2
l. Sono ulteriormente autorizzati per l'anno 2001 gli interventi previsti dal comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19) e fa carico alle somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S10.037 (cap. 10103).
3. La UPB S10.037 è trasferita dal Servizio 03 al Servizio 02.


Art.3
l. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, valutati in lire 1.364.000.000 per l'anno 2001, in lire 5.255.000.000 (euro 2.713.981,00) per l'anno 2002 ed in lire 1.217.000.000 (euro 628.528,04) per l'anno 2003, fanno carico all'UPB S02.055 del bilancio della Regione per gli stessi anni.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, valutati in lire 500.000.000 (euro 258.228,44) per l'anno 2001, lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) per ciascuno degli anni 2002 e 2003, fanno carico alla UPB S10.037 del bilancio della Regione per gli stessi anni.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2001 lire 500.000.000 euro 258.228,44

2002 lire 1.500.000.000 euro 774.685,34

2003 lire 1.500.000.000 euro 774.685,34


UPB S03.038
Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2001 lire 1.364.000.000 euro 704.458,12

2002 lire 5.255.000.000 euro 2.713.981,00

2003 lire 1.217.000.000 euro 628.528,04

In aumento 02 - AFFARI GENERALI UPB S02.055
Intervento per l'accesso al pubblico impiego

2001 lire 1.364.000.000 euro 704.458,12

2002 lire 5.255.000.000 euro 2.713.981,00

2003 lire 1.217.000.000 euro 628.528,04


10 - LAVORO
UPB S10.037
Interventi a favore dei lavoratori socialmente utili

2001 lire 500.000.000 euro 258.228,44

2002 lire 1.500.000.000 euro 774.685,34

2003 lire 1.500.000.000 euro 774.685,34



Art.4
l. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione



Data a Cagliari, addì 13 agosto 2001

Floris