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Legge Regionale 28 dicembre 2001, n. 17

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2002.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Esercizio provvisorio
1. Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 31 marzo 2002, il bilancio della Regione per l’anno 2002, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 7.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna Unità Previsionale di Base degli stati di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.
4. Sulla UPB S03.041 è autorizzata l’assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nel bilancio di cui al comma l.
5. Lo stanziamento di cui alla UPB S05.070 (cap. 05301) è da intendersi quale spesa corrente al termini dell’articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche.
6. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell’intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a’ termini del comma 2.
7. E’ accertata al 31 dicembre 2001 l’economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1996 nonché dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 2001 e provenienti da esercizi anteriori al 1997; sono fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati agli interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione Europea.


Art.2
Conservazione di somme
1. Le somme sussistenti nel conto della competenza e nel conto dei residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, in conto dei capitoli relativi all’applicazione della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (UPB S06.007, S06.009, S06.025, S06.038, S06.045, S06.053, S06.069, S06.073, S06.081, S06.082, S06.086, S06.087, S06.091 S06.092, S06.097, S06.098, S06.102, S06.103, S06.109, S06.114, S06.107, S06.112) delle UPB S02.025, S02.045, S03.005, S03.008, S05.006 e dei ca­pitoli 05007 (UPB S05.029), 05011, 05014/33 (UPB S05.020), 05085 (UPB S05.046) 07048 (UPB S07.036), 08164/01, 08171, 08171/01 (UPB S08.060), 09010 (UPB S09.011),13026 (UPB S 13.012), 13 039 (UPB S 13.017), 13 045 e 13049 (UPB S13.024) sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla. legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
3. E’ altresì autorizzata la conservazione nel conto residui delle somme sussistenti, alla data del 31 dicembre 2001, nei capitoli relativi al Programma Operativo Plurifondo e ai Programmi di Iniziativa Comunitaria, a condizione che risultino soddisfatte le condizioni di rendicontazione stabilite dall’Unione Europea.


Art.3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione



Data a Cagliari, addì 28 dicembre 2001

Pili