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Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Capo I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E PROGRAMMATICO)
Art.1
Disposizioni di carattere finanziario
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), a contrarre uno o più mutui o, in alternativa, ad emettere prestiti obbligazionari da essa esclusivamente garantiti, per un importo complessivo pari ad euro 2.128.493.000 (UPB E03.032 - Cap. 51005), in ragione di:
a) euro 1.113.400.000 per l’anno 2002, di cui euro 302.127.000 quale quota già autorizzata dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6;
b) euro 603.773.000 per l’anno 2003, di cui euro 206.583.000 quale quota già autorizzata dalla normativa di cui alla precedente lettera a);
c) euro 411.320.000 per l’anno 2004.
2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, a’ termini dell’ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella F) allegata alla presente legge.
3. L’Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a contrarre uno o più mutui per un importo complessivo pari a euro 3.796.505.000 (UPB E03.032 - Cap. 05006) per la copertura del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2000 - pari a euro 2.307.560.000 - e per la copertura del saldo finanziario negativo presunto alla data del 31 dicembre 2001, pari a euro 1.488.945.000, derivanti dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dalle precedenti leggi finanziarie e destinati ad investimenti in opere di carattere permanente.
4. L’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), è abrogato.
5. Per la contrazione di cui ai commi 1 e 3 valgono le condizioni e le modalità previste dall’articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).
6. L’ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi decorre dal 1° gennaio 2003 per quelli autorizzati nel 2002, dal 1° gennaio 2004 per quelli autorizzati nel 2003 e dal 1° gennaio 2005 per quello autorizzato nel 2004.
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in:
2003 euro 505.396.000
2004 euro 510.775.000
2005-2017 euro 510.817.000
2018 euro 109.968.000
2019 euro 42.330.000
8. Le nuove o maggiori entrate derivanti dalla revisione del Titolo III dello Statuto regionale sono prioritariamente destinate alla riduzione o all’annullamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti di cui ai commi precedenti.
9. Lo stanziamento di cui all’articolo 6, comma 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è da intendersi quale rata relativa alla contrazione di uno o più mutui da parte dell’Amministrazione regionale.
10. All’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all’Amministrazione regionale in conseguenza dell’applicazione del comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 17, si provvede mediante attingimento dei fondi di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche ed integrazioni, e con la procedura ivi prevista.
11. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 17 del 2001 si applicano alle contabilità speciali di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, ad eccezione delle disponibilità recate dai titoli di spesa 9.3.01/I (Programma d’intervento 1985) e 11.3.05/I (Programma d’intervento 1988-89-90); le risorse derivanti dall’applicazione del presente comma sono attribuite al fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02/I della Legge n. 268 del 1974 con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
12. Ai prelevamenti dai fondi di riserva delle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 268 del 1974 e 23 giugno 1994, n. 402, si applicano le procedure previste per le corrispondenti fattispecie di prelevamenti dalla legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche e integrazioni.
13. In conto delle risorse disponibili sul fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02/I del programma d’intervento per gli anni 1988-1989-1990 della Legge n. 268 del 1974 sono disposti i seguenti trasferimenti di risorse:
a) euro 7.748.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma di cui sopra;
b) euro 7.386.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.3.01 del programma d’intervento per gli anni 1994-1995 della Legge n. 402 del 1994 per il ripristino dell’intervento di cui al punto 3 del medesimo programma d’intervento;
c) euro 20.661.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.3.01 del programma di cui alla lettera b) per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 15 del 1994;
d) euro 15.496.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.7.00 del programma di cui alla lettera b);
e) euro 2.583.000 per le finalità di cui al titolo di spesa 8.3.04/I del programma di intervento per gli anni 1982/84 per il completamento e messa a norma del complesso di servizi turistici integrati nel Comune di Alghero (Centro Congressi);
f) euro 1.033.000 per le finalità di cui al titolo di spesa 11.3.05/I del programma di intervento per gli anni 1988-89-90;
alle conseguenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto l’Assessore della programmazione, bilancio credito ed assetto del territorio.
14. Il riferimento alle aree-programma previsto dalla normativa vigente quale criterio per la ripartizione delle risorse finanziarie è soppresso. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i nuovi indici di ripartizione con riferimento alle province previste dalla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e dispone l’invio dell’apposita deliberazione alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione. Il parere della Commissione si intende acquisito qualora non espresso entro i quindici giorni successivi al ricevimento della predetta deliberazione.
15. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone un disegno di legge organico di modifica della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), al fine di accelerare e razionalizzare le procedure di dismissione del patrimonio regionale.
16. Gli enti e le aziende regionali devono presentare, entro il 30 giugno 2002, un piano di dismissione dei beni patrimoniali non utilizzati per fini istituzionali. Tali piani sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), con le procedure di cui all’articolo 4 della medesima legge. Gli atti di disposizione degli enti e delle aziende regionali sono adottati secondo le modalità e le procedure di disposizione dei beni dell’Amministrazione regionale.
17. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente:
“3 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese relative alla esecuzione delle ordinanze di demolizione di cui al comma 1. “(UPB S04.061 - Cap. 04187).


Art.2
Fondi speciali e determinazione di spese
1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Gli stanziamenti relativi a detti fondi sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006 - Cap. 03019):
2002 euro 86.887.000
2003 euro 30.983.000
2004 euro 30.983.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03022):
2002 euro 97.012.000
2003 euro 43.804.000
2004 euro 25.861.000
3. A’ termini dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 11 del 1983, come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C, allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.
4. A’ termini dell’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2002 e per il triennio 2002/2004, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D, allegata alla presente legge.
5. A’ termini dell’articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2002 e per il triennio 2002/2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E, allegata alla presente legge.


Art.3
Recuperi di somme dai fondi di rotazione
1. E’ disposto, nell’anno 2002, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma di euro 54.486.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):
a) euro 775.000 dal fondo destinato agli interventi in agricoltura, di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
b) euro 20.658.000 dal fondo per la concessione di mutui all’industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, nella misura di euro 6.714.000, dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., euro 1.033.000 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro ed euro 12.911.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
c) euro 13.428.000 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore dell’artigianato sardo, di cui all’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di euro 3.615.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e di euro 9.813.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
d) euro 11.879.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi nel settore industriale, di cui all’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
e) euro 7.747.000 dal fondo per la concessione del credito di esercizio alle industrie di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, costituito presso la Banca CIS S.p.A.
2. Al recupero dei fondi provvede l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. È disposto, nell’anno 2002, il versamento in conto entrate della contabilità speciale di cui al paragrafo 6 del programma straordinario per la riforma e il riassetto agropastorale, approvato ai sensi della Legge n. 268 del 1974, della somma di euro 3.615.000 proveniente dal fondo per la concessione di prestiti per l’acquisto di scorte e mutui, nella misura di:
a) euro 3.099.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
b) euro 516.000 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari S.p.A.
4. È disposto, nell’anno 2002, il versamento in conto entrate della contabilità speciale di cui alla Legge n. 588 del 1962 della somma di euro 1.034.000, nella misura di:
a) euro 775.000 dal fondo per la concessione di mutui all’industria alberghiera costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
b) euro 31.000 dal fondo di cui alla lettera a) del presente comma costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
c) euro 41.000 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati all’artigianato, di cui all’articolo 35 della medesima Legge n. 588 del 1962, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
d) euro 84.000 dal fondo per la concessione di prestiti a medio termine alle industrie, di cui all’articolo 31 della medesima Legge n. 588 del 1962, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
e) euro 103.000 dal fondo di cui alla lettera d) costituito presso la Banca CIS S.p.A..
5. Le somme recuperate a’ termini dei commi 3 e 4, sono attribuite al titolo di spesa 11.3.10/I della contabilità speciale di cui all’articolo 2 della Legge n. 268 del 1974.
6. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede al recupero delle suddette somme e alle conseguenti variazioni nelle relative contabilità speciali con proprio decreto.
7. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993), non si applica ai trasferimenti su fondi unici, inerenti a raggruppamenti di leggi aventi contenuto omogeneo, gestiti da un unico istituto bancario, selezionato mediante le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.4
Programma di iniziativa comunitaria - INTERREG III A Italia - Francia “Isole” tra la Sardegna, la Corsica e la Toscana
1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione Europea n. C(2001) 4016 del 18 dicembre 2001, recante approvazione del programma di iniziativa comunitaria TNTERREG III A Italia-Francia “Isole” tra la Sardegna, la Corsica e la Toscana, che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone di Sassari e Livorno in Italia, Haute Corse e Corse du Sud in Francia, Nuoro, Pisa e Grosseto in Italia, per il periodo dal 24 novembre 2000 al 31 dicembre 2006 sono approvati il relativo piano finanziario e gli interventi connessi.
2. Le spese derivanti dall’attuazione del programma di cui al comma 1 sono quantificate in complessivi:
2002 euro 28.122.000
2003 euro 14.947.000
2004 euro 15.029.000
2005 euro 15.063.000
2006 euro 15.023.000
e fanno carico alle competenti unità previsionali di base dei bilanci della Regione per gli anni 2002-2006.


Art.5
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 11 del 1983
1. Nella legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 1, comma 2, è abrogata la lettera a);
b) nell’articolo 22, come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, è aggiunto alla fine il seguente comma:
“5. A seguito delle modifiche organizzative introdotte con decreto del Presidente della Regione, a’ termini dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio provvede con proprio decreto alla ripartizione delle risorse, nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio per ciascuna unità previsionale di base, tra i centri di responsabilità competenti alla gestione delle stesse.”;
c) nell’articolo 12 bis, introdotto dall’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1999, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 bis. I centri di responsabilità amministrativa di cui al comma 2 adottano gli atti di gestione, fatte salve le spese obbligatorie e vincolate, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.”;
d) nell’ultimo comma dell’articolo 38, introdotto dalla lettera b) del comma 20 dell’articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2001, alla fine è inserita la seguente espressione: “Qualora nella legge regionale siano indicate le variazioni dei capitoli, si prescinde dal decreto.”.


Art.6
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2001
1. Nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:
a) nell’articolo 1, i commi 41, 42 e 43 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
“41. Le misure di contributo previste ai commi 1, e 2 e 4 dell’articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 “Norme per l’incremento e la tutela dell’apicoltura”, sono sostituite da quelle previste all’articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2000, n.21.
42. Le misure di contributo previste al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 23 giugno 1998; n. 18 “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo”, sono sostituite da quelle previste all’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2000; il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 18 del 1998, è abrogato.
43. Per l’attuazione degli interventi previsti nelle misure 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative incluse nel POR/FEOGA 2000/2006 e meglio specificate nel collegato complemento di programmazione secondo le modalità ivi previste.”;
b) dopo il comma 43 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:
“43 bis. All’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, rideterminata dall’articolo 10, comma 7, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, si provvede mediante le risorse previste dalla misura 4.19 del Programma Operativo Regionale 2000-2006.”;
c) nell’articolo 4, comma 19:
1) alla lettera b) del primo capoverso è aggiunto il seguente capoverso: “Le istanze presentate dagli enti pubblici in base alla precedente normativa possono essere ridefinite e riliquidate entro i limiti disposti dalla presente lettera;”;
2) nei commi 5 e 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998, introdotti dal medesimo comma 19, il termine “enti locali” è sostituito da “enti utilizzatori ad eccezione dell’Amministrazione regionale” e al comma 6 le parole “entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;
d) nell’articolo 5, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
“13 bis. Gli interventi di cui alle leggi regionali 30 aprile 1990, n. 11 (Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-Thalassemia), 27 giugno 1949, n. 1 (Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali) e 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), e successive modifiche ed integrazioni, permangono nella competenza dell’Assessorato della sanità e dell’assistenza sociale.”;
e) per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, comma 36, lettere a), n) e o), qualora esse non siano affidate ad agenzie governative o svolte direttamente, i soggetti beneficiari devono essere individuati mediante procedura ad evidenza pubblica;
f) nell’articolo 1, comma 36, lettera h) misura 4.1/H, dopo le parole “sulla base della migliore offerta” sono aggiunte le parole “oppure scelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articolo 7, comma 2, lettera b);”;
g) nell’articolo 4, comma 27, il termine del 31 dicembre 2001 è prorogato al 31 dicembre 2002.


Art.7
Interventi a favore degli enti locali
1. Al fine di sostenere le autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nel soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e di decentramento, nonché per garantire l’efficace raccordo tra la programmazione regionale e le esigenze locali, l’Amministrazione regionale finanzia gli studi di fattibilità e le relative progettazioni inerenti a interventi di interesse locale nell’ambito della programmazione negoziata.
2. Possono beneficiare dei contributi in via prioritaria le associazioni o i consorzi composti da comuni limitrofi la cui popolazione media non superi i 2000 abitanti per Comune; a tal fine è destinata una quota non superiore al dieci per cento dello stanziamento di cui al fondo per la programmazione negoziata (UPB S03.008 - Cap. 03026).
3. I criteri e le modalità di attribuzione sono stabiliti a’ termini dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di concerto con l’Assessore competente per materia.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 bis della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33), introdotto dalla legge regionale n. 37 del 1998, è aggiunto il seguente:
“3 bis. E’ autorizzato un contributo straordinario per la fase di avvio delle unioni di Comuni determinato in euro 10.000 per ciascun Comune con un massimo di euro 100.000 per unione.” (UPB S04.016 - Cap. 04021).
5. Al fine di dare attuazione alla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle Province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio) è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per le spese di avviamento delle nuove Province (UPB S04.016); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977.
6. Tra le tipologie di intervento previste dall’articolo 6, comma 15, della legge regionale n. 6 del 2001 (legge finanziaria 2001), sono incluse quelle relative a sentenze derivanti da danni per inquinamento.
7. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 255.000 a favore della XXV Comunità montana “Sa Giara” per la completa acquisizione al patrimonio pubblico dei cavallini della Giara ancora di proprietà privata.
8. L’Amministrazione regionale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazioni), tenuto conto dell’onere finanziario che graverà sugli enti locali, ed in particolare sui comuni di modeste dimensioni, nell’applicazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 6, comma 2, al fine di favorire l’istituzione di uffici, consorzi e altro per le espropriazioni, così come previsto dal comma 4 dello stesso articolo, è autorizzata a concedere, per l’anno 2002, ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti un contributo pari a euro 1.000.000 (UPB S03.042).


Art.8
Sportello unico per l’edilizia
1. Al fine di consentire l’effettiva istituzione dello sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nei comuni, singoli o associati della Sardegna, quale unico ufficio competente a curare tutti i rapporti fra il privato e la pubblica amministrazione in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di concessione o di denuncia di inizio attività, l’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese di istituzione e funzionamento con uno stanziamento di euro 1.030.000 per l’anno 2002. Beneficiano, in via prioritaria, di tali contributi le associazioni o i consorzi di comuni limitrofi, per una percentuale minima del 50 per cento dello stanziamento complessivo.
2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, a’ termini dell’articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche e integrazioni (UPB 04016).


Art.9
Recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 in materia di imposte erariali sulle assicurazioni RCA e sulla trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad espletare, anche mediante appositi accordi o intese con il Ministero delle finanze e con il Ministero dell’interno, sentite le amministrazioni provinciali della Sardegna, tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni in materia di imposta erariale sulle assicurazioni RCA e di imposta erariale sulla trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA, nonché in materia di mantenimento degli equilibri finanziari, di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997 hanno effetto a decorrere dall’anno 2003.


Capo II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E SNELLIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA)
Art.10
Disposizioni per lo snellimento dell’azione amministrativa
1. Al fine dell’accelerazione e dell’efficacia della spesa, nelle more dell’adozione di provvedimenti legislativi che semplifichino le procedure, le modalità di finanziamento e di erogazione della stessa, la Giunta regionale provvede a dare attuazione al comma 1 dell’articolo 56 della legge regionale n. 11 del 1983, operando, ove ritenuto necessario, entro il corrente anno finanziario, il decentramento dei servizi della Ragioneria generale presso la Presidenza e gli Assessorati secondo un programma e con i criteri deliberati dalla Giunta regionale. Contestualmente al decentramento dei servizi della Ragioneria, devono essere attivate le procedure necessarie all’informatizzazione dei pagamenti.
2. Nelle more dell’adozione di specifiche norme regionali si applica la normativa statale in materia di snellimento dell’azione amministrativa e di accelerazione della spesa.
3. Gli Assessorati, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individuano i procedimenti amministrativi che si prestano ad una digitalizzazione integrale con l’obiettivo di ridurre di almeno il 20 per cento la quantità di documenti cartacei in circolazione. I dati vengono comunicati all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione che entro l’anno predispone gli interventi idonei. Il raggiungimento dell’obiettivo costituisce oggetto di programmi da parte dei componenti della Giunta regionale e quindi elemento preferenziale al fine dell’attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi regionali.
4. L’Amministrazione regionale provvede ad effettuare una revisione straordinaria della consistenza dei residui attivi e passivi del bilancio. Detta revisione è certificata da una società di revisione di livello internazionale a tal fine abilitata, appositamente individuata mediante procedure selettive di evidenza pubblica (UPB S03.016 - Cap. 03034).
5. Nel contesto dell’attività di controllo interno di gestione, previsto dall’articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998, viene attivato un sistema di monitoraggio della spesa, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, anche attraverso l’ausilio di soggetti esterni qualificati in grado di fornire la necessaria assistenza tecnica (UPB S03.016 - Cap. 03034).
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale si impegna a definire le istanze inevase. A tal fine, previa deliberazione della Giunta regionale, l’Assessore competente in materia di personale dispone con proprio decreto la mobilità del personale, anche mediante comandi, in deroga alle disposizioni previste in materia dagli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998; qualora risulti insufficiente tale ridistribuzione del personale, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore competente d’intesa con l’Assessore del personale, possono essere disposte assunzioni a tempo determinato, convenzioni con società di servizi o per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Nelle more dell’adozione di una specifica disciplina regionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, si applica la normativa statale in materia; a tal fine è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 1.291.000 (UPB S02.044 - Cap. 02067).
7. Al fine di evitare il crearsi di aspettative da parte degli interessati e di nuove giacenze di istanze, con l’eccezione degli interventi previsti dalla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, il regime di aiuti erogati dall’Amministrazione regionale deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio. A tal fine si dà preferenza al sistema dei “bandi” rispetto a quello “a sportello”. La Presidenza e gli Assessorati presentano alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, comunque, prima dell’attuazione di nuovi interventi che comportino la presentazione di istanze, le proposte per il contenimento dell’accoglimento delle istanze medesime nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
8. Ai fini dell’individuazione di risorse regionali disponibili, gli enti locali, gli enti e le aziende regionali provvedono, entro il corrente anno, al monitoraggio delle suddette risorse e alla verifica dei residui attivi e passivi. Dette risorse possono essere utilizzate dai medesimi enti per la realizzazione degli obiettivi originari o destinate a nuovi interventi in settori innovativi, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.
9. Qualora gli enti di cui al comma 7 non provvedano nei termini stabiliti, l’Amministrazione regionale può nominare dei “commissari ad acta” e avvalersi di soggetti di diritto privato di riconosciuta competenza, mediante procedura selettiva di evidenza pubblica. A tale fine è autorizzato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, lo stanziamento,di euro 67.000 (UPB S030.09 - Cap. 03028).
10. Le risorse disponibili reperite per effetto del comma 8, sono riversate alle entrate del bilancio della Regione ed iscritte, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, in un apposito fondo dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio destinato al finanziamento degli obiettivi originari o di nuovi progetti in settori innovativi. I criteri e le modalità di ripartizione del fondo a favore degli enti di cui al comma 7, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio; i criteri devono privilegiare gli enti che hanno dimostrato maggiore capacità di spesa.
11. I finanziamenti regionali a destinazione vincolata assegnati agli enti locali devono essere impegnati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento. In caso di mancato impegno l’ente è obbligato a restituire, entro due mesi, mediante versamento alla Tesoreria regionale, le somme non impegnate e le economie realizzate, comprensive degli interessi maturati e non utilizzati; ai versamenti effettuati oltre il suddetto termine si applicano gli interessi legali. Dette somme sono attribuite al fondo di cui al comma 10 con la medesima procedura.
12. I recuperi derivati dall’applicazione del comma 10, sono attribuiti a favore degli enti che hanno rispettato i termini d impegnabilità di cui al medesimo comma 10 in attuazione di un piano di ripartizione, adottato dalla Giunta regionale, sulla base di criteri di premialità dalla medesima individuati, su proposta degli Assessori competenti per materia.
13. All’applicazione dei precedenti commi 10, 11 e 12 provvede l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio con proprio decreto, su proposta degli Assessori competenti per materia.
14. Il recupero dei crediti dell’Amministrazione regionale può essere affidato, tramite procedure selettive di evidenza pubblica, a soggetti privati specializzati nel settore. Le modalità e i criteri dell’affidamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto che i compensi devono essere prioritariamente commisurati all’entità del credito riscosso.
15. Le competenze e le relative risorse finanziarie in ordine all’attuazione di piani e programmi di sviluppo territoriale e rurale ed interventi di ammodernamento delle strutture agricole, anche cofinanziati dall’Unione Europea, possono essere affidate agli enti pubblici non aventi natura economica che operano nel settore dell’agricoltura, previa individuazione dei medesimi da effettuarsi, volta per volta, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale. Il rapporto tra la Regione e tali enti è regolato da apposita convenzione che deve prevedere tra le condizioni di affidamento:
a) gli adempimenti connessi alla gestione;
b) l’obbligatorietà dell’attività di monitoraggio e controllo interno;
c) le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse finanziarie.


Art.11
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2000
1. L’articolo 31 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è abrogato.

Art.12
Intermediari finanziari
1. Ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nella apposita sezione (prevista dall’articolo 155, comma 4, del medesimo decreto) dell’elenco di cui all’articolo 106 del medesimo decreto, sono equiparati agli istituti di credito.


Capo III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI)
Art.13
Disposizioni in materia di agricoltura
1. È autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.010.000 da ripartirsi a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni, tra gli enti e gli organismi pubblici soci del Consorzio Servizio Agrometeorologico Regionale (UPB S06.066 - Cap. 06323).
2. Nell’articolo 19 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), dopo le parole “ricomposizione fondiaria” sono aggiunte le seguenti: “e la trasformazione agraria e fondiaria.”.
3. È autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 4.132.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l’abbattimento dei costi energetici e per il sollevamento dell’acqua; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S06.062 - Cap. 06307).
4. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un finanziamento di euro 1.400.000 a favore dell’Ente Regionale di Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT), di cui euro 1.091.000 quale rimborso delle spese sostenute per il servizio di vigilanza e custodia delle aziende di Surigheddu (diga compresa) e Mamuntanas, in agro di Alghero, e di euro 309.000 per le spese conseguenti alla prosecuzione, nell’anno 2002, del suddetto servizio di guardiania (UPB S06.023).
5. Per la concessione dei concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, “Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura” è autorizzato il limite d’impegno di euro 3.615.000 dal 2002 al 2018, di euro 3.615.000 dal 2003 al 2019 e di euro 3.615.000 dal 2004 al 2020 (UPB S06.025 - Cap. 06152).
6. Al fine di istituire la riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti di cui all’articolo 5 del Regolamento CE n. 1493/99, è autorizzata l’acquisizione e la cessione dei diritti di reimpianto nonché la cessione dei diritti di nuovo impianto; per la cessione dei predetti diritti si provvede a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977. Il relativo onere è valutato in euro 1.875.000 per l’anno 2002 (UPB S06.046).
7. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1 (Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale), e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
“Art. 2
Sono destinatarie dei contributi le organizzazioni professionali agricole regionali operanti in Sardegna le cui organizzazioni nazionali siano promotrici di enti di patronato riconosciuti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 804 del 29 luglio 1947, e successive modifiche e integrazioni, oppure siano presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).”.
8. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 (Interventi vari in agricoltura), è autorizzata nell’anno 2002 la spesa di euro 350.000 (UPB S06.074 - Cap. 06373).


Art.14
Disposizioni per la salvaguardia dell’ambiente
1. L’Amministrazione regionale é autorizzata alla distruzione degli attrezzi da pesca confiscati ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1988, n. 10 (Disposizione in materia di pesca marittima) e 9 gennaio 1989, n. 2 (Divieto di pesca di molluschi bivalvi con l’uso di apparecchi turbosoffianti), che, per il loro stato, non possono costituire oggetto di vendita; a tal fine è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 52.000 (UPB S05.046 - Cap. 05141).
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è sostituito dal seguente:
“3. All’erogazione dei finanziamenti provvede l’Assessorato della difesa dell’ambiente, secondo i tempi e le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.”.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 sono valutati in euro 7.747.000, per l’anno 2002, e in euro 5.149.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004; agli stessi oneri si provvede con pari quote delle risorse sussistenti sul fondo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 25 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S05.072 - Cap. 05256).
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di convenzioni con società specializzate nel settore perché venga garantita l’assistenza tecnica nelle attività connesse alle procedure tecnico-amministrative e al monitoraggio tecnico-procedurale e fisico degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti inquinanti di interesse nazionale, inseriti nel Parco Geominerario della Sardegna e oggetto della specifica convenzione stipulata tra i Ministeri competenti e la Regione Sardegna per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili; la stessa Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a garantire attraverso l’IGEA la direzione dei lavori di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei suddetti siti inquinanti di interesse nazionale. Per i fini sopra richiamati è autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 310.000 (UPB S05.028 - Cap. 05060).
5. E’ autorizzata, per l’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 2.582.000 per l’assunzione di personale a tempo determinato da impiegare in opere di prevenzione e infrastrutturazione del territorio ai fini antincendio (UPB S05.087).
6. L’Amministrazione. regionale è autorizzata a concedere a comuni e province, in attuazione della Legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), un contributo fino al 50 per cento dell’intervento, per investimenti rivolti alla bonifica di edifici pubblici nei quali siano presenti manufatti contenenti amianto che determinino un grave rischio ambientale e sanitario. È autorizzata, a tal fine, nell’anno 2002, la spesa di euro 516.000 (UPB S05.029 - Cap. 05074).
7. È autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 31.000 per l’acquisizione di materiale informatico, documentazione cartografica e fotografica finalizzata all’aggiornamento e gestione della stazione grafica del Servizio tutela del suolo e politica forestale (UPB S05.053 - Cap. 05200).
8. Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), per l’attuazione di programmi regionali, la cui realizzazione è stata delegata ai sensi della citata legge regionale, è prorogato al 30 giugno 2002; restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali; le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale nel caso di impegno parziale, all’Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il 31 luglio 2002.
9. Con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, previo parere degli enti locali interessati da esprimersi entro 30 giorni dalla proposta, le aree caratterizzate da gravi alterazioni ecologiche che comportino rischio per l’ambiente e per la popolazione sono individuate e dichiarate “aree ad elevato rischio di crisi ambientale”; detta dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
10. Con successivo decreto del Presidente della Regione, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, è definito, per ciascuna delle aree di cui al comma 9, un piano di risanamento finalizzato all’adozione delle misure prioritarie atte a rimuovere le situazioni di rischio, ripristinare e tutelare l’equilibrio ambientale anche attraverso deleghe di funzioni.
11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dai componenti della “task force” a disposizione del Ministero dell’ambiente a supporto dell’autorità ambientale regionale e della istituenda ARPA; i relativi oneri sono valutati per l’anno 2002 in euro 15.000 (UPB S05.075).
12. L’Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere spese per l’acquisizione di metodologie per l’avvio di attività innovative finalizzate al conseguimento della sostenibilità ambientale; i relativi oneri sono valutati, per l’anno 2002, in euro 80.000 (UPB S05.075).
13. L’Amministrazione regionale favorisce la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale mediante il finanziamento di programmi e progetti presentati dagli enti locali; i relativi oneri sono valutati per l’anno 2002 in euro 500.000 (UPB S05.075).
14. Nelle more della completa attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), ai fini dell’articolo 11, comma 3, e per il parziale finanziamento del programma stralcio di cui all’articolo 141, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in attuazione del punto 2.3 della delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2000, così come modificata dalla delibera CIPE n. 43 del 15 novembre 2001, l’aumento delle tariffe vigenti per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue è stabilito fino alla misura del 5 per cento annuale nel quadriennio 2002-2005. L’aumento decorre dal 1° gennaio 2002 ed è riscosso dal gestore secondo le norme vigenti; a tal fine, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è istituito, previo accertamento delle relative entrate, un apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell’Assessore competente per materia, le cui finalità di gestione sono determinate a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977.
15. Per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE, e per le attività di valutazione di incidenza ambientale, in applicazione degli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è autorizzata la spesa di euro 207.000 per l’anno 2002, di euro 155.000 per l’anno 2003 e di euro 103.000 per l’anno 2004 (UPB S05.035 - Cap. 05084).
16. Il comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), è sostituito dal seguente:
“3. Nelle more di una disciplina regionale organica sono recepite le disposizioni contenute nei commi dal 24 al 41 della Legge 23 dicembre 1995, n. 549, istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti; il tributo è dovuto nella misura minima definita dall’articolo 3, comma 38, della predetta legge ed è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono effettuate operazioni di deposito. L’Assessore competente in materia di ambiente adotta gli atti di indirizzo a’ termini dell’articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Il 20 per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo istituito dall’articolo 3, comma 24, della medesima Legge n. 549 del 1995, al netto della quota del 10 per cento spettante alle Province a’ termini del comma 27 dello stesso articolo, è destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale, specificatamente richiamati nel medesimo comma 27; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni.”.
17. Nelle more del trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio e concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le stesse sono attribuite alla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Le Camere di commercio competenti per territorio sono delegate a portare a compimento i procedimenti in carico alla data di entrata in vigore della presente norma. Restano ferme le disposizioni previste dal regio decreto legislativo n. 3267 del 1923, e dal regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, inerenti le procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni.
18. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo straordinario di euro 120.000 a favore del Comune di Baunei per la realizzazione delle opere per il pompaggio dei reflui (UPB S05.021).
19. Al fine di favorire la raccolta differenziata l’Amministrazione regionale concede un contributo agli enti locali che provvedono, in tutto o in parte, allo smaltimento dei rifiuti urbani mediante l’utilizzo di impianti di incenerimento e termovalorizzazione. Le direttive di attuazione sono approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono determinati in euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 (UPB S05.029).
20. E’ autorizzata nell’anno 2002 la spesa di euro 1.000.000 per la redazione di un Sistema di Informazione Geografica (GIS) che consenta un monitoraggio delle aree della Sardegna a rischio di desertificazione, con la specifica indicazione delle componenti di tale rischio, compresa la parametrazione delle stesse; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S05.065).
21. Dopo il comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), è inserito il seguente comma:
“7 bis. Al fine di favorire le iniziative delle associazioni di volontariato operanti nella protezione civile per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati alla propria operatività, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente e in un’unica soluzione i contributi previsti dal presente articolo. Le associazioni beneficiarie, entro quattro mesi dalla conclusione del programma, sono tenute alla rendicontazione dell’attività svolta e delle spese sostenute; nel caso in cui il programma, non venga completato esse perdono il diritto di usufruire di ulteriori benefici per il biennio successivo. La mancata rendicontazione entro diciotto mesi dall’erogazione dei contributi comporta la cancellazione dal Registro generale del volontariato della Regione, fermo restando che le somme non spese devono comunque essere restituite.”.


Art.15
Project financing
1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal documento di programmazione economica e finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di preminente interesse regionale e di rilevante interesse locale finanziate con la prevalente partecipazione di capitale privato, l’Amministrazione regionale sostiene le spese relative all’assistenza tecnica al project financing con conferimento di incarichi a soggetti privati di provata esperienza, mediante procedure di evidenza pubblica. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 258.000 a valere sulle disponibilità del fondo di cui alla UPB S03.016 - Cap. 03034.
2. I termini e le modalità per il conferimento degli incarichi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti per materia.


Art.16
Disposizioni varie in materia di opere pubbliche
1. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.582.000 nell’anno 2003 per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 1 del 1999 (UPB S08.044 - Cap. 08135).
2. È autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore,spesa di euro 4.582.000 per la realizzazione ed il completamento di edifici di culto (UPB S08.044 - Cap. 08137).
3. E’ valutata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.000.000 per la ristrutturazione e il ripristino della funzionalità del Seminario di Cuglieri (UPB S08.051).
4. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2002 di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000 è integrata di euro 2.582.000 (UPB S08.044 - Cap. 08138).
5. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.000.000 per l’esecuzione di opere di dragaggio del canale di accesso e del bacino di manovra del porto dì Sant’Antioco (UPB S08.041).
6. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 775.000 per l’effettuazione di interventi sulla diga di Monte Crispu (UPB S08.075 - Cap. 08294).
7. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 516.000 per la costruzione o l’acquisizione di un immobile da destinare a sede di rappresentanza dell’Amministrazione regionale nel Comune di Arzachena (UPB S04.033).
8. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge. regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa), è autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 18.076.000 e negli anni 2003 e 2004 rispettivamente la spesa di euro 20.658.000 e di euro 10.329.000 (UPB S08.066 - Cap. 08271).
9. II contributo in conto interessi previsto dalla legge regionale n. 32 del 1985, può essere concesso in forma attualizzata direttamente al beneficiario a titolo di contributo a fondo perduto per l’acquisto della prima abitazione, con priorità per l’acquisizione delle abitazioni realizzate con fondi di edilizia residenziale pubblica (UPB S08.066).
10. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela valorizzazione dei centri storici della Sardegna), é aggiunta in fine la seguente frase: “Su motivata richiesta del comune, l’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, può disporre la proroga di tale termine fino ad un periodo massimo di diciotto mesi.”.
11. Dopo il comma 6 dell’articolo 122 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, recante il regolamento ex articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1993 in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici a ammessi finanziamento regionale, è aggiunto il seguente:
“6 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 6, la funzione del direttore tecnico può essere attribuita anche a soggetti in possesso di diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico a prescindere dalla classifica di qualificazione richiesta dall’impresa. Inoltre, e soltanto ai fini della revisione prevista dai successivi articoli 32 e 33, i soggetti che all’entrata in vigore del presente regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico presso l’impresa che alla medesima data è iscritta all’Albo regionale degli appaltatori, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa a prescindere dalla classifica e dalle categorie di lavoro possedute.”.


Art.17
Norme transitorie in materia di qualificazione delle imprese
1. Entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le imprese già iscritte all’Albo regionale degli appaltatori presentano la domanda di prima revisione generale delle qualificazioni per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, secondo le modalità previste all’articolo 33 del D.P.G.R. n. 1/L del 2001, recante il regolamento ex articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1993.
2. Le imprese, anche se non ancora in possesso della qualificazione attestata secondo le modalità di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1993, possono, entro il termine del 31 dicembre 2002, partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici disposte dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni indicati negli articoli 1 e 11, comma 13, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, a condizione che dimostrino di possedere:
a) una cifra d’affari in lavori non inferiore ad una volta l’importo dell’appalto da affidare, comprovata secondo le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 1/L del 2001;
b) l’esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60 per cento di quello da affidare, comprovata secondo le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 1/L del 2001;
c) una dotazione stabile di attrezzatura tecnica e un costo complessivo del personale, secondo i valori e le modalità contenute negli articoli 18 e 19 del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 1/L del 2001.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai bandi di gara pubblicati entro il 31 dicembre 2002.


Art.18
Proroga di termini
1. Il termine di impegnabilità dei fondi relativi all’attuazione del programma triennale 1991-1993 di opere pubbliche di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e di quelli assegnati in delega o in concessione, compresi il programma POP 1994-1999, misura 4.6.3.1., triennio 1997-1999 e il programma straordinario di opere pubbliche di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), già scaduto alla data di pubblicazione della presente legge, è ulteriormente prorogato sino alla scadenza del sesto mese dalla data di pubblicazione della presente legge, a condizione che le Amministrazioni competenti provvedano ad adottare i progetti delle opere pubbliche finanziate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
2. Tali Amministrazioni certificano l’avvenuta adozione dei progetti nel termine indicato attestando, qualora previsto, l’invio agli organi competenti della richiesta di rilascio di attestati, nulla osta o pareri obbligatori ai sensi delle vigenti norme.
3. Entro il quarto mese dalla data di pubblicazione della presente legge, le Amministrazioni competenti, qualora debbano essere acquisite intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, da parte di altre pubbliche amministrazioni, indicono, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, una conferenza di servizi.
4. I fondi di cui al comma 1 sono restituiti alla Regione:
a) in caso di mancato svolgimento della conferenza di servizi, qualora necessaria, ovvero, pur se tempestivamente svolta, qualora non si proceda all’aggiudicazione o affidamento dei lavori entro il termine di cui al comma l;
b) in caso di mancata adozione del provvedimento di impegno;
c) qualora le somme impegnate non siano spese entro il termine complessivo di due anni successivi alla data dell’avvenuto appalto alle imprese esecutrici e, comunque, entro i termini contrattuali.


Art.19
Procedure speciali per la realizzazione del programma straordinario di edilizia scolastica
1. Al fine di consentire l’effettiva attuazione del programma straordinario di edilizia scolastica finalizzato ad adeguare - entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004 - gli edifici scolastici alle vigenti norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed all’eliminazione delle barriere architettoniche, gli enti locali di cui all’articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica), in qualità di stazioni appaltanti, sono autorizzati:
a) ad adottare, quale sistema di realizzazione delle opere previste, l’asta pubblica con carattere di urgenza, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) a procedere all’affidamento fiduciario degli incarichi di progettazione il cui importo sia inferiore a 200.000 euro;
c) a riutilizzare come variante, fino al limite del 20 per cento del finanziamento concesso, le somme riferite ai ribassi accertati in sede di espletamento delle gare a tutte le altre economie di finanziamento, per il completamento funzionale delle stesse opere ovvero per altre comprese nel programma triennale di cui all’articolo 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
2. Agli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 60, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), così come integrato dall’articolo 1, comma 6, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).


Art.20
Trasporto pubblico e aeroporto Olbia-Costa Smeralda
1. E’ autorizzato, nell’anno 2002, lo stanziamento di euro 83.459.000 per la concessione alle aziende di trasporto su strada dei contributi d’esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, “Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale”, e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - Cap. 13020).
2. A valere sullo stanziamento del fondo per la concessione di contributi compensativi è autorizzata, per l’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 69.000, quale saldo d’impegni per l’anno 1999 dei contributi compensativi a favore di enti, imprese ed aziende di trasporto (UPB S13.006 - Cap. 13010).
3. Nella legge regionale n. 16 del 1982 le espressioni “enti, imprese ed aziende pubbliche” nonché “enti, imprese ed aziende pubbliche e private” sono sostituite dalle parole “enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico”. Le quote contributive sugli interventi previsti dalla normativa sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente.
4. Sono abrogate le norme della legge regionale n. 16 del 1982 in contrasto con le disposizioni di cui al comma 3.
5. In relazione alla previsione di entrata di cui alla UPB E13.016 - Cap. 36224, è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 1.808.000 per il completamento del programma d’intervento relativo alle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti, delle infrastrutture e delle attrezzature dell’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda (UPB S13.024 - Cap. 13057).


Art.21
Continuità territoriale merci
1. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S03.008 (cap. 03026) una quota pari a euro 7.746.000 è destinata, quale compartecipazione regionale al contenimento dei costi di trasporto delle merci beneficiarie degli interventi previsti dai commi 4 bis e 5 dell’articolo 36 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modificazioni ed integrazioni.


Capo IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, ATTIVITA PRODUTTIVE, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE)
Art.22
Disposizioni in materia di occupazione
1. E’ rifinanziato nell’anno 2002 per un importo pari ad euro 171.800.000 l’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (UPB S04.017). Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti dai precedenti programmi nel triennio 1999, 2000, 2001; a tal fine è autorizzata la contrazione di uno o più mutui di pari importo (UPB E03.032).
2. E’ autorizzato, nell’anno 2002, l’ulteriore stanziamento di euro 36.151.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all’occupazione di cui all’articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.017 - Cap. 04050).
3. E’ autorizzato lo stanziamento complessivo di euro 110.000.000, in ragione di euro 58.000.000 per l’anno 2002 e di euro 52.000.000 per l’anno 2003 per il finanziamento degli interventi inclusi nella “programmazione negoziata e nei programmi integrati d’area” (UPB S03.008).
4. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 in conto del capitolo 10204 (ex cap. 10157 - UPB S10.053) permangono nel conto dei residui sino al loro esaurimento.
5. In conto del fondo per l’attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione dei servizi è autorizzata:
a) per l’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 7.000.000 per l’attuazione dei programmi dei progetti speciali di cui all’articolo 18, commi 4 e successivi della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, relativi al 1° e 2° avviso pubblico, rispettivamente pubblicati nel BURAS in data 19 agosto 1999 e in data 7 novembre 2000, avuto riguardo agli interventi risultati idonei nella fase istruttoria (UPB S01.046 - Cap. 01116);
b) per l’anno 2002, la spesa di euro 789.000 per l’attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2000 (UPB S01.018 - Cap. 01116);
c) per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 517.000 per lo svolgimento delle funzioni e per l’attuazione del programma definito ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1998 (UPB S01.018 - Cap. 01116).
6. È prorogato al 31 dicembre 2002, e comunque per l’intera durata delle convenzioni sottoscritte tra la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro ed il Ministero del lavoro ai sensi dell’articolo 45 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, l’utilizzo degli impegni contabili assunti nei precedenti esercizi e decorrenti dall’anno finanziario 1998, in materia di lavori socialmente utili, di cui alla legge regionale n. 37 del 1998.
7. I commi 3 e 4 dell’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro), sono sostituiti dai seguenti:
“3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere borse di studio dell’importo massimo di euro 24.800 per biennio, finalizzate a favorire tirocini pratico-formativi, anche presso imprese gestite da emigrati sardi, in favore di giovani diplomati, laureandi o laureati, inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna.
4. Il contributo di cui al comma 3 può essere concesso anche in regime di cofinanziamento con le Università sarde, previe apposite convenzioni.”.
Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse già destinate all’attuazione degli interventi previsti dai commi sostituiti.
8. Al fine di garantire ai lavoratori disoccupati il diritto a poter fruire dell’istituto dell’accertamento di professionalità ai sensi dell’articolo 14 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro), nelle more del conferimento delle competenze in materia di politiche del lavoro e organizzazione dei servizi per l’impiego alla Regione Sardegna in attuazione del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, è istituito presso l’Assessorato regionale del lavoro lo sportello regionale per l’accertamento della professionalità, con compiti di coordinamento ed erogazione dei servizi per l’accertamento delle professionalità dei lavoratori disoccupati. I lavoratori disoccupati possono richiedere l’accertamento di professionalità tramite le sezioni circoscrizionali per l’impiego presso le quali sono iscritti; dette sezioni trasmettono mensilmente gli elenchi nominativi delle richieste di accertamento pervenute al sopra citato sportello dell’Assessorato regionale del lavoro, il quale provvede a costituire le commissioni d’esame.


Art.23
Agevolazioni creditizie e interventi a favore delle attività produttive
1. È autorizzato, per l’anno 2002, il contributo di euro 775.000 per il funzionamento e l’attività del Centro europeo d’impresa e innovazione - BIC Sardegna (UPB S09.010 - Cap. 09015).
2. È autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 361.000 per l’attuazione di specifici interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo industriale della Sardegna (UPB S09.011 - Cap. 09022).
3. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 310.000 per l’attuazione dell’Accordo di Programma per la chimica tra il governo nazionale e la Regione sarda (UPB S09.008).
4. Le limitazioni stabilite dalla Misura 4.10 del Complemento di programmazione del POR Sardegna per gli anni 2000-2006, ai fini della concedibilità delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa regionale per l’industria agro-alimentare, non operano per le iniziative ammissibili i cui oneri siano posti a carico esclusivo dei fondi regionali stanziati per le relative incentivazioni.
5. E' autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 2.400.000 per la concessione di finanziamenti a favore degli enti locali finalizzati al reperimento ed all’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni (PIP). (UPB S09.033 - Cap. 09112)
6. Gli aiuti di Stato alle imprese istituiti con legge regionale sono tra loro cumulabili, a condizione che sia in ogni caso rispettata l’intensità massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria, espressa in ESN o in ESL; gli aiuti di Stato alle imprese istituiti con legge regionale sono cumulabili con altri aiuti previsti da norme nazionali o comunitarie qualora dette norme non escludano espressamente il cumulo dei medesimi aiuti, sempre nel rispetto dell’intensità massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. In tutti i casi l’apporto di mezzi propri a carico dei soggetti beneficiari dei regimi di aiuto regionali deve coprire almeno la quota minima prevista dalle direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato.
7. I programmi di investimenti dei privati inseriti nei P.I.T. (Programmi integrati territoriali) se approvati dalla Giunta regionale godono della priorità nella concessione dei finanziamenti previsti dalla legislazione regionale di incentivazione del settore. Per l’attuazione del presente articolo la Giunta regionale adotta apposite direttive, ai sensi dell’art. 4, lett. i, della legge regionale n. 1 del 1977.
8. I tassi di interesse applicati ai finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, sono rinegoziati in modo tale da essere pari ai tassi di interesse, ivi compreso il tasso di mora, posti a carico dei beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine la Giunta regionale predispone un elenco dei finanziamenti e delle condizioni rinegoziate per informare i beneficiari attraverso le associazioni di categoria; alla spesa prevista per l’attuazione del presente comma, valutata in euro 7.746.853, si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S07.028.


Art.24
Formazione professionale
1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l’anno 2002, in euro 49.063.000 (UPB S10.010 - Cap. 10010), di cui euro 10.017.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UPB S10.012, S10.013, S10.014, S10.015 e S10.016.
2. Le economie di spesa e le somme disimpegnate nel conto dei residui dei capitoli della UPB S10.010 sono conservate nella medesima UPB per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità legate agli interventi regionali in materia di formazione professionale.
3. Le somme di cui al comma 2 possono essere utilizzate per integrare il contributo previsto dal terzo alinea dell’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001 recante: “Ristrutturazione degli enti di formazione”, nella misura massima del 60 per cento.


Capo V
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI E SANITARIE)
Art.25
Disposizioni in materia di istruzione
1. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 87.000 per la concessione di finanziamenti alle Province a favore delle attività da svolgere in collaborazione con l’Amministrazione regionale nel campo della dispersione scolastica, relativamente all’attuazione della Misura 3.6, Asse III, Risorse Umane del POR Sardegna 2000/2006 (UPB S11.029 - Cap. 11097).
2. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 1.549.000 per gli interventi di cui all’articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (UPB S11.024 - Cap. 11067).
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001, è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 258.000 (UPB S11.041 - Cap. 11178).
4. E’ autorizzata l’ulteriore spesa di euro 362.000 per l’anno 2002 e di euro 671.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore dell’Associazione per l’Istituzione della Libera Università Nuorese (AILUN) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S11.036 - Cap. 11124).
5. E’ autorizzata l’ulteriore spesa di euro 1.800.000 per l’anno 2002 e di euro 775.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, per le attività istituzionali; per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Nuoro è, altresì, autorizzata la concessione allo stesso Consorzio di un contributo di euro 775.000 per l’attività svolta nell’anno 2001 (UPB S11.036 - Cap. 11125).
6. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 1.952.000 a favore del “Consorzio Uno” di Oristano per le spese di gestione, nonché di finanziamento, relative agli anni 2001 e 2002, dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (UPB S11.036 - Cap. 11126).
7. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo di euro 1.704.000 a favore dell’Università di Sassari per l’istituzione e il finanziamento, negli anni 2001 e 2002, di nuovi corsi universitari in Alghero (UPB S11.036 - Cap. 11150).
8. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo di euro 520.000 all’Università degli studi di Cagliari per lo studio relativo all’impiego dei materiali di risulta dell’attività estrattiva e industriale della Sardegna nel settore dell’ingegneria civile e delle costruzioni stradali (UPB S11.036 - Cap. 11151).
9. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 413.000, così ripartita:
a) euro 207.000 a favore dell’Associazione per l’Università del Sulcis-Iglesiente per il finanziamento dei corsi dell’Università di Cagliari presso la sede di Monteponi, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali (UPB S11.036 - Cap. 11127);
b) euro 206.000 a favore del Consorzio FORGEA International per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque nell’ambito regionale, di corsi per tecnici dei Paesi in via di sviluppo, nei settori dell’ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni del sistema ONU e segnatamente dall’UNESCO e dall’UNIDO (UPB S11.036).
10. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 103.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.036 - Cap. 11144).
11. Per le finalità previste dall’articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (legge finanziaria 1997) è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 129.000 (UPB S11.036 - Cap. 11129).
12. L’articolo 32 della legge regionale n. 4 del 2000 (legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
“Art. 32 (Contributi per corsi di formazione e post-universitari)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per favorire la frequenza, in Italia e all’estero, di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole e corsi post-universitari da parte di giovani disoccupati che non abbiano compiuto i trentacinque anni. La Giunta regionale approva annualmente le direttive di applicazione del presente articolo, nonché i criteri di erogazione dei contributi che potranno essere forfettizzati sulla base di parametri individuabili con le suddette direttive, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, a' termini dell’articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. Il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale, a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.”.
Gli oneri relativi all’attuazione del presente comma sono valutati in euro 3.099.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e in euro 2.582.000 per l’anno 2004 (UPB S11.036 - Cap. 11148).
13. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2003 di cui all’articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2001, è rideterminata in euro 25.823.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 (UPB S11.030 - Cap. 11100).
14. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 200.000 per la realizzazione dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica regionale (UPB S11.030 - Cap. 11103).
15. Le somme assegnate annualmente ai Comuni, ai Consorzi di comuni, alle Province, agli istituti professionali di Stato ovvero alle istituzioni scolastiche, per le finalità previste da leggi regionali e/o statali in materia di istruzione e diritto allo studio, non spese nell’anno scolastico di riferimento, ed i relativi interessi maturati, possono essere utilizzati dagli stessi enti, per le medesime finalità, entro i due anni scolastici successivi. I contributi concessi dalla Regione, negli esercizi finanziari decorsi, a favore dei Comuni, delle Province o direttamente a istituzioni scolastiche per le finalità previste dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31 e 1° giugno 1993, n. 25, o da altre norme regionali e/o statali in materia di diritto allo studio, per i quali siano già decorsi i termini sopra indicati, possono essere utilizzati dagli organismi beneficiari, per le medesime finalità, unitamente ai relativi interessi maturati, entro l’anno scolastico 2001-2002. Le somme non spese entro il termine del 30 settembre 2002 devono essere riversate nel bilancio regionale entro i successivi 60 giorni; in caso di inottemperanza sono applicati gli interessi di mora.
16. I contributi concessi dalla Regione, negli esercizi finanziari decorsi, a favore dei Comuni, delle Province o direttamente a istituzioni scolastiche, per le finalità previste dalle leggi regionali n. 31 del 1984 e n. 25 del 1993, o da altre norme regionali e/o statali in materia di diritto allo studio, per i quali siano già decorsi i termini di due anni previsti dalla legislazione vigente, possono essere utilizzati dagli organismi beneficiari, per le medesime finalità, unitamente ai relativi interessi maturati, entro l’anno scolastico 2002-2003. Le somme non spese entro il termine del 30 giugno 2003 devono essere riversate nel bilancio regionale entro i successivi 60 giorni; in caso di inottemperanza sono applicati gli interessi di mora.
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo, valutato in euro 80.000, al Conservatorio musicale Luigi Canepa di Sassari destinato alle spese di funzionamento e alle attività istituzionali; è abrogata la legge regionale 1° febbraio 1964, n. 6, come modificata con legge regionale 26 giugno 1969, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S11.069 - Cap. 11312).
18. Nella legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio) sono introdotte le seguenti modifiche:
a) l’espressione “i comuni e i consorzi di comuni, ovvero più comuni in forma associata” è sostituita, ovunque ricorra, dall’espressione “le province, i comuni, i consorzi e le associazioni- fra enti locali”;
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: “Competenze degli enti locali”;
c) nel comma 1 dell’articolo 7 l’espressione “i comuni e i consorzi dei comuni” è sostituita dalla seguente: “le province, ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dell’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.
19. Le Amministrazioni locali, singole e associate, nonché le istituzioni scolastiche assegnatarie dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio ai sensi della legge regionale n. 31 del 1984 nonché le Università della Sardegna, sono autorizzate a rendicontare all’Amministrazione regionale i finanziamenti pregressi e successivi all’entrata in vigore della presente disposizione, con attestazione di avvenuta e corretta spendita delle risorse assegnate, mediante idoneo prospetto riepilogativo, certificato dal responsabile del competente ufficio dell’ente. Tale disposizione, limitatamente alle Amministrazioni locali singole e associate, si applica esclusivamente nei casi di finanziamenti concessi a domanda degli enti medesimi per l’attuazione di progetti obiettivo previsti dagli articoli 6, lettere g) e h), 7, lettere e), f), e g), della legge regionale n. 31 del 1984. Per quanto riguarda invece gli interventi straordinari concessi ad integrazione delle risorse destinate alle spese correnti per il diritto allo studio trasferite ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della predetta legge regionale. La presente disposizione si applica anche per i contributi concessi in base alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, nonché agli Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS).
20. I Comuni di Cagliari e Sassari provvedono all’utilizzazione delle risorse finanziarie loro assegnate dall’Amministrazione regionale nel corrente e nei precedenti esercizi finanziari e destinate al finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori, rispettivamente presso i Convitti nazionali “Vittorio Emanuele” di Cagliari e “Canopoleno” di Sassari, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le eventuali somme residue possono essere utilizzate dalle Amministrazioni comunali di Cagliari e Sassari, su richiesta dei rettori dei rispettivi Convitti “Vittorio Emanuele” di Cagliari e “Canopoleno” di Sassari, per l’assegnazione annuale di posti gratuiti per convittori e semiconvittori in favore di alunni particolarmente bisognosi e meritevoli. Al termine di ciascun anno scolastico, e comunque non oltre il 30 novembre successivo, i Comuni di Cagliari e Sassari provvedono a trasmettere all’Assessorato regionale della pubblica istruzione una relazione contenente i dati essenziali relativi alle spese effettuate nell’anno scolastico precedente.
21. Le disposizioni contenute nell’articolo 18 della legge regionale n. 31 del 1984, come modificato dal comma 2 dell’articolo 47 della legge regionale n. 17 del 1993, devono intendersi estese a tutte le istituzioni scolastiche assegnatarie di interventi finanziari della Regione per il diritto allo studio.
22. L’articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, è sostituito dal seguente:
“Art. 19 - Finanziamenti dei corsi universitari
1. Per l’espletamento dei corsi universitari nelle aree disciplinari di cui all’articolo 17, comma 2, è autorizzato il finanziamento annuo di euro 1.756.000 da ripartirsi in uguale misura tra le Università degli studi di Cagliari e Sassari.” (UPB S11.036 - Cap. 11122).
23. Al fine di consentire alla sezione staccata dell’ISEF operante in Cagliari la prosecuzione della propria attività in Cagliari fino al 31 marzo 2002, è autorizzata la concessione a favore del medesimo ente di un contributo, per l’anno 2002, pari a euro 72.000 (UPBS11.036 - Cap. 11146).


Art.26
Disposizioni in materia di attività culturali e sportive
1. È autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 516.000 per l’organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore (UPB S11.014 - Cap. 11031).
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 44 (Istituzione della giornata del popolo sardo “Sa Die de sa Sardinia”), è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le finalità della presente legge sono estese alle popolazioni sarde residenti fuori dal territorio regionale ed all’estero.”.
3. E’ autorizzata, nell’anno 2002 la spesa di euro 1.187.000 per l’acquisizione al patrimonio regionale delle opere di Francesco Ciusa (UPB S11.069 - Cap. 11220).
4. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo di euro 207.000 al Consorzio del Parco Grazia Deledda, costituito tra ai comuni di Nuoro, Galtellì, Orosei, Orune, Bitti, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Villanova Monteleone e Romana, già aderenti all’accordo di programma per la gestione del “Parco Letterario Grazia Deledda”, per le spese d’impianto e per le prime attività di informazione é promozione del predetto Consorzio (UPB S11.069 - Cap. 11310).
5. I contributi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35 (Partecipazione della Regione sarda alla creazione della fondazione e al finanziamento del premio intitolato a Costantino Nivola), sono valutati complessivamente in euro 200.000; è autorizzato, nell’anno 2002, l’ulteriore contributo di euro 200.000 per l’attività di gestione svolta dalla medesima fondazione nell’anno 2001 (UPB S11.069 - Cap. 11323).
6. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un ulteriore contributo di euro 191.000 a favore dell’Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo (ISPROM), di cui euro 36.000 per il finanziamento dell’attività dell’anno 2001 ed euro 155.000 per quella dell’anno 2002 (UPB S11.069 - Cap. 11332).
7. Per le finalità di cui all’articolo 36 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzata la concessione di un contributo di euro 200.000 per l’anno 2002 all’Associazione centro studi filologici sardi; il contributo può essere, altresì, utilizzato per le esigenze connesse al funzionamento del centro medesimo (UPB S11.069 - Cap. 11322).
8. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 26, della legge regionale n. 6 del 2002, il relativo stanziamento, per l’anno 2002, è assegnato al comune di Siligo; per le stesse finalità è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 52.000 (UPB S11.069 - Cap. 11315).
9. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 1.033.000 (UPB S11.050 - Cap. 11209).
10. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991), è autorizzata nell’anno 2002, la spesa di euro 516.000 (UPB S11.050 - Cap. 11210).
11. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.737.000 per il finanziamento dei progetti inclusi nel programma di cui all’articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, relativo all’anno 2001 (UPB S11.050 - Cap. 11212).
12. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 4, commi 14, 15 e 16, lettera a), della legge regionale n. 6 del 2001, relativi alle Azioni 7/A1 e 7/A4 del Programma approvato dal Consiglio regionale in data 27/4/1989 (Progetti speciali finalizzati all’occupazione), lo stanziamento per l’anno 2002 è rideterminato in euro 3.873.000, così ripartito:
- euro 1.906.000 (UPB S11.050 - Cap. 11212) Musei, monumenti e aree archeologiche;
- euro 1.967.000 (UPB S11.056 - Cap. 11247) Biblioteche e Archivi.
13. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 16, lettera b), della legge regionale n. 6 del 2001, relativi all’articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa complessiva di euro 12.137.000, così ripartita:
- euro 7.747.000 (UPB S11.050 - Cap. 11212) Musei, monumenti e aree archeologiche;
- euro 4.390.000 (UPB S11.056 - Cap. 11247) Biblioteche e Archivi.
14. E’ autorizzato un contributo annuo di euro 207.000 al Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta” di Nuoro per le spese di funzionamento; è altresì autorizzata nello stesso anno la concessione di un contributo straordinario di euro 206.000 per le spese di funzionamento sostenute nell’anno 2001 (UPB S11.056 - Cap. 11246).
15. Al fine di concorrere alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), l’Amministrazione regionale promuove attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1; le spese per l’applicazione del presente comma sono quantificate per l’anno 2002 in euro 1.549.000 (UPB S11.056 - Cap. 11248).
16. È autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 671.000 per la concessione di contributi fino alla misura del 70 per cento delle spese sostenute per la produzione di opere cinematografiche prevalentemente ambientate in Sardegna. I contributi sono concessi ai titolari della proprietà intellettuale delle opere finanziate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (UPB S11.069 - Cap. 11337).
17. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), come sostituito dall’articolo 37 della legge regionale n. 4 del 2000, relativamente al cumulo fra i contributi regionali e quelli concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa, è applicabile alle attività previste dalla citata legge regionale n. 26 del 1997 per gli interventi finanziati negli anni 1998 e 1999.
18. E’ prorogata al 31 dicembre 2002 l’utilizzazione dei contributi impegnati nell’esercizio finanziario 2001 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l’attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali:
- L.R. 21 giugno 1950, n. 17 (Contributi per manifestazioni culturali e artistiche);
- L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, articoli 56 e 60 (Svolgimento delle attività istituzionali di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali);
- L.R. 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna);
- L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda);
- L.R. 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale);
- L.R. 18 dicembre 1987, n. 57 (Contributo annuale a sostegno delle attività dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e dell’Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS).
19. Per l’attuazione, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle funzioni di monitoraggio degli interventi attuati in materia di sport e dello stato di funzionamento degli impianti sportivi in Sardegna, è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 258.000 (UPB S11.064 - Cap. 11270).
20. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 51.000 per la prima costituzione, in collaborazione con il CONI, dell’Albo regionale dei sodalizi sportivi (UPB S11.064 - Cap. 11270).
21. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo straordinario di euro 361.000 al Comitato Regionale Sardo del CONI per l’organizzazione in Sardegna della manifestazione sportiva internazionale denominata “Jeux des Iles” e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S11.064 - 11270).
22. I termini per la presentazione della rendicontazione relativa alle trasferte, di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 17 del 1999 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), effettuate nell’anno 2001, sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge (UPB S11.064).


Art.27
Disposizioni in materia di sanità
1. E’ autorizzato, nell’anno 2002, lo stanziamento complessivo di euro 592.169.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il Fondo Sanitario Nazionale (UPB S12.023 - Cap. 12045) (UPB S12.027 - Cap. 12079) (UPB S12.026 - Cap. 12063).
2. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 12.000.000 per l’adeguamento a sanatoria delle rette dovute per le prestazioni erogate mediante convenzioni ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (UPB S12.046).
3. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 7.5000.000 quale quota regionale da destinare alla definizione dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 20001; una quota pari a euro 1.000.000 del succitato stanziamento è destinata alla tutela sanitaria degli sportivi, anche attraverso l’attivazione di convenzioni con le strutture pubbliche di medicina sportiva.
4. E’ autorizzato, nell’anno 2002, a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna un contributo straordinario di euro 775.000 per lo svolgimento di compiti conseguenti all’entrata in vigore del Mercato unico europeo, per gli esami di laboratorio, per il piano di brucellosi ovicaprina, per gli esami della qualità del latte e per le attività connesse a emergenze sanitarie; è altresì autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 320.000 quale contributo straordinario a favore del medesimo Istituto, per le esigenze connesse alla realizzazione del piano della peste suina africana e classica relativo all’annualità 2001 (UPB S12.060 - Cap. 12217).
5. Le somme stanziate nei capitoli relativi al Fondo sanitario nazionale e non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
6. Le somme stanziate nella UPB S12.050 (cap. 12183), non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
7. II comma 11 dell’articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del Servizio sanitario regionale) è abrogato.
8. All’articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2001, così come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2001 n. 14, dopo il comma 38, è aggiunto il seguente:
“38 bis. Le somme non utilizzate per i fini di cui al comma 38 possono essere destinate, previa deliberazione della Giunta regionale, ad integrare le risorse statali destinate al finanziamento di progetti di competenza regionale per interventi di lotta alla droga (art. 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).”.
9. Il comma 3 dell’articolo 55 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:
“3. L’Assessore può, per una sola volta, richiedere all’Azienda chiarimenti o ulteriori elementi di conoscenza; in tal caso il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso. L’atto sospeso è da considerarsi annullato qualora l’Azienda non fornisca, con atto formale ed entro 20 giorni dal ricevimento del decreto di sospensione, gli elementi richiesti. L’Assessore adotta il provvedimento di approvazione o di annullamento dell’atto sospeso nei venti giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti richiesti. Inoltre, il termine per la riproposizione degli atti di programmazione di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 54, annullati o revocati, viene fissato in trenta giorni dalla data del provvedimento che ne determina l’inefficacia.”.
10. È istituito presso l’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale l’Osservatorio dei prezzi in sanità con il compito di monitorare l’andamento degli acquisti e degli appalti di forniture in sede regionale e di rendere trasparenti i risultati delle gare svolte e fornire indicazioni per gli acquisti futuri da parte del sistema sanità. Per l’esercizio delle sue funzioni detto osservatorio può avvalersi di consulenti specializzati nel settore ed operare in stretto collegamento con le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna (ASL). Per l’avvio dell’attività e l’implementazione del sistema di rilevamento è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 516.000 e, negli anni 2003 e 2004, rispettivamente, la spesa di euro 258.000 e 207.000 (UPB S12.010 - Cap. 12023).
11. E’ autorizzato lo stanziamento annuo di euro 31.000, quale contributo a favore delle associazioni iscritte al Registro generale del volontariato di cui all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, operanti a favore dei nefropatici, emodializzati e trapiantati. Il predetto contributo non è cumulabile con altri contributi regionali attinenti alle stesse finalità. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S12.046).
12. È autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 5.165.000, anche sotto forma di anticipazioni di assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l’epidemia denominata “blue tongue” (UPB S12.062 - Cap. 12230).
13. È autorizzato, nell’anno 2002, il contributo di euro 5.165.000 per la realizzazione del Sistema informativo sanitario (UPB S12.009 - Cap. 12022).
14. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1 lettera b) della legge regionale 25 maggio 1999, n. 18, è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 250.000 (UPB S12.047 - Cap. 12171).
15. Per le finalità dell’articolo 45 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzata nell’anno 2002, la spesa di euro 258.000 (UPB S12.024 - Cap. 12053).
16. Per le finalità dell’articolo 46 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzata nell’anno 2002, la spesa di euro 207.000 (UPB S12.024 - Cap. 12050).
17. È autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 258.000 quale integrazione regionale dello stanziamento statale per il finanziamento dell’attività di trapianto e prelievo di organi e tessuti (UPB S12.037 - Cap. 12126).
18. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo straordinario di euro 3.000.000 a favore dei Comuni di Alghero, Iglesias e Sassari per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle “case per anziani”; il suddetto contributo è ripartito in parti uguali ed erogato con le modalità di cui all’articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (UPB S12.047).
19. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 220.000 a favore del Comune di Sestu per il completamento del Centro di prima accoglienza per i tossicodipendenti (UPB S12.047).
20. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.500.000 per il finanziamento di progetti relativi alla prevenzione dei tumori; una quota non inferiore a euro 750.000 è destinata a favore del Centro per la prevenzione oncologica della ASL n. 8 per la realizzazione di un programma pilota di screening per la prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile, in conformità con quanto previsto nell’accordo intercorso nel 2001 fra Ministero della sanità e Regioni sulle linee guida concernenti la prevenzione ed in coerenza ed in attuazione di quanto disposto nel DPEF regionale.
21. Sino al recepimento della Legge n. 328 del 2000 ed alla approvazione della legge regionale di modifica della legge regionale n. 4 del 1988, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2002, è prorogato il piano socio assistenziale regionale.
22. Il gettone di presenza previsto dall’articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è rideterminato in euro 61; alla relativa spesa, valutata in euro 774.000 annui, si fa fronte con le disponibilità recate dal capitolo 12077 della UPB S12.027.


Art.28
Interventi a sostegno di soggetti in condizione di handicap grave
1. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.128.000 per la copertura finanziaria dei progetti approvati per l’anno 2001 ai sensi dell’articolo 5, comma 37, della legge regionale n. 6 del 2001 (UPB S12.046 - Cap. 12162).
2. L’Amministrazione regionale è autorizzala a corrispondere ai Comuni un finanziamento annuale, quale quota regionale, per gli interventi di sostegno, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale a favore di soggetti in condizione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge e dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 21 maggio 1998, n. 162; il relativo onere è valutato in euro 1.653.000 annui (UPB S12.046 - Cap. 12162).
3. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le parole “superiore a lire 18.000.000” sono sostituite da “superiore a euro 20.700”.


Art.29
Disposizioni in materia di contabilità e patrimonio delle aziende USL
1. Le aziende USL devono contabilizzare le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui alla legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali).
2. Le somme di cui al comma 1 vanno ad aumentare il budget economico finanziario, costituito con le somme derivanti dal fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro del dipartimento di prevenzione della azienda USL.
3. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione e degli enti regionali, attualmente destinati ad attività sanitarie ed utilizzati dalle aziende USL, sono trasferiti in proprietà alle aziende USL territorialmente competenti. I rapporti di debito e di credito nascenti dai contratti di locazione relativi all’utilizzo dei beni di cui sopra, e comunque dall’occupazione di detti beni, sono compensati tra di loro e sono integralmente estinti a cura dell’ente rimasto debitore.


Capo VI
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.30
Disposizioni diverse
1. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all’articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali è determinato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, rispettivamente in euro 19.574.000, in euro 23.395.000 ed in euro 26.494.000 (UPB S03.005 - Cap. 03015).
2. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all’articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste della Sardegna), relativo alle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell’Ente foreste della Sardegna è determinato in euro 7.747.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 (UPB S03.005 - Cap. 03016).
3. Per l’attuazione degli interventi a favore delle imprese previsti dall’articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 6.714.000 (UPB S03.052 - Cap. 03126).
4. Per il completamento del processo di riorganizzazione degli uffici avviato in attuazione dell’articolo 71, commi 4 e 5, della legge regionale n. 31 del 1998, l’apposito fondo previsto dal contratto collettivo è incrementato, per la parte relativa alle retribuzioni di posizione organizzativa, di euro 4.487.000 (UPB S02.045 - Cap. 02072).
5. In via transitoria, fino alla specifica disciplina contrattuale, al personale non dirigente assegnato agli uffici di cui all’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2000, è corrisposta mensilmente, dalla data di assegnazione all’ufficio, un’indennità onnicomprensiva corrispondente al compenso per 60 ore di lavoro straordinario; i relativi oneri sono valutati in euro 803.000 per l’anno 2002 ed in euro 642.000 per gli anni successivi (UPB S02.043 - Cap. 02066).
6. In via transitoria, fino alla specifica disposizione contrattuale, l’entità del trattamento economico accessorio di posizione e di risultato da corrispondere ai dirigenti di cui all’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2000, dalla data di conferimento dell’incarico, è stabilita con deliberazione della Giunta regionale sulla base della graduazione delle funzioni dirigenziali definita secondo il procedimento previsto dal comma 4 dell’articolo 31 della Legge regionale n. 31 del 1998; i relativi oneri sono valutati in euro 271.000 nell’anno 2002 ed in euro 222.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 (UPB S02.045 - Cap. 02070).
7. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, deve essere interpretata nel senso che l’eventuale opzione del dipendente per il pagamento diretto al proprio difensore costituisce mera delega all’incasso del mandato a favore dello stesso e non del delegato; vengono pertanto emessi determinazione di pagamento e mandato, indicando il nominativo del difensore quale mero delegato all’incasso materiale della somma dovuta.
8. L’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 1975, n. 58, modificato dall’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1983, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1975, n. 58, recante: “Adesione della Regione autonoma della Sardegna all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa (AICCE), Sezione italiana del Consiglio dei comuni d’Europa”), come modificato dall’articolo 45, comma 3, della legge regionale n. 8 del 1997, è sostituito dal seguente:
“Art. 2 -
1. L’Amministrazione regionale eroga all’Associazione di cui all’articolo 1 la quota annuale stabilita dal Consiglio nazionale della medesima Associazione:”.
9. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, il contributo di euro 17.000 a favore dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa (UPB S04.019 - Cap. 04059).
10. E’ autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 435.000 a favore del Comune di Guspini per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’ordinanza della Presidenza della Giunta regionale in data 15 marzo 1993, relativa al ripristino dei servizi primari nella frazione di Montevecchio (UPB S04.016 - Cap. 04036).
11. È autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 155.000 e, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, di euro 52.000 a favore di iniziative, studi e ricerche connesse all’esercizio della Presidenza dell’accordo IMEDOC e della partecipazione al Comitato delle Regioni dell’Unione Europea (UPB S01031 - Cap. 01073).
12. L’articolo 28 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è sostituito dal seguente:
“Art. 28 -
1. Allo scopo di favorire la costituzione e il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle compagnie barracellari un contributo forfettario annuo per le spese generali, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l’equipaggiamento e le attrezzature (UPB S04.021 - Cap. 04068).
2. Il contributo viene determinato sulla base di una quota fissa di 5.000 euro per compagnia e di una quota di 300 euro per ciascun barracello.
3. L’importo massimo del contributo non può comunque eccedere la somma di 35.000 euro per compagnia.
4. Il contributo di cui sopra è erogato dall’Assessorato regionale competente in materia di polizia locale con i criteri e le modalità che sono fissati ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.”.
13. E’ autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 500.000 per le finalità di cui all’articolo 10 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Tutela delle acque dall’inquinamento), relative all’annualità 1999 (UPB S05.046).
14. E’ autorizzato, nell’anno 2002, l’utilizzo delle somme sussistenti nel conto dei residui e della competenza della UPB S07.017 - Cap. 07060 al fine di integrare la dotazione finanziaria del bando 2000 relativo agli incentivi previsti dalla legge regionale 11 marzo 1998, n. 9 (Incentivi per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture alberghiere). La Giunta regionale, a’ termini dell’articolo 4, lett. i) della legge regionale n. 1 del 1977, approva il relativo programma di intervento.
15. E’ autorizzato, nell’anno 2002, lo stanziamento di euro 7.500.000 in conto dell’UPB S03.029 per essere attribuito al titolo di spesa 12.3.01, lett. b), del programma di intervento 1994-1998, approvato dal Consiglio regionale il 17 febbraio 1995, per la ricapitalizzazione della SFIRS al fine di favorire l’incremento della liquidità finanziaria delle imprese operanti nel comparto lapideo.
16. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo di euro 3.097.000 a favore del Consorzio Acquedotto Govossai di Nuoro per l’abbattimento dei costi energetici e per il completamento di opere funzionali; per tali ultime finalità, già previste dall’articolo 6, comma 14, della legge regionale n. 6 del 2001, è autorizzata a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale la spesa di euro 2.500.000 (UPB S06.061 - Cap. 06293).
17. E’ autorizzata, per l’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 775.000 per l’attivazione di servizi finalizzati all’orientamento professionale di giovani e donne (UPB S10.052).
18. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 38, della legge regionale n. 6 del 2001, è autorizzato, per l’anno 2002, il contributo di euro 904.000 per l’attuazione di opere di valorizzazione delle località di interesse turistico (UPB S07.016 - Cap. 07051).
19. L’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera), è sostituito dal seguente:
“Art. 8 -
1. Le domande per ottenere la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge devono essere presentate, corredate della documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati, prima dell’inizio dei lavori. Copia della domanda, corredata del progetto e del modulo di classifica provvisoria, deve essere presentata, a cura degli interessati, all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.”.
20. Nel comma 6 ter dell’articolo 34 della legge regionale n. 4 del 2000, introdotto dall’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2000, è aggiunta in fine la seguente espressione:
“; le ulteriori eccedenze sono destinate a favore delle categorie protette, alle quali può essere concesso un contributo fino al 100 per cento della spesa ammessa.”.
21. A valere sullo stanziamento iscritto in conto dell’UPB S07.013 (cap. 07030) è autorizzata la spesa di euro 216.000 a favore della Great Events Sardinia per l’organizzazione della 19^ manifestazione del “Rally Costa Smeralda” e di euro 130.000 a favore dell’Azienda speciale Fiera internazionale della Sardegna per l’organizzazione del “Turisport”.
22. Per il completamento dell’intervento previsto dal comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 77.000 (UPB S07.035 - Cap. 07143).
23. All’articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’Amministrazione regionale) sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole “il trattamento economico iniziale previsto per i funzionari della qualifica dirigenziale” sono sostituite dalle parole “il trattamento economico fondamentale e di posizione previsto per i direttori generali dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali”;
b) nel comma 6 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e per i segretari particolari e per il personale addetto alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali è rapportata a n. 100 ore mensili di lavoro straordinario.”.
24. Alla lettera b) del comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19, la parola “nazionale” è sostituita da “europeo”.
25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell’anno 2002, un contributo di euro 500.000 a favore della Società Porto Conte ricerche di Alghero per lo svolgimento delle attività istituzionali (UPB S03.049).


Art.31
Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali
1. Il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso.
2. Al controllo sugli atti degli altri enti elencati dall’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, provvedono gli Assessorati regionali competenti per materia con le modalità, i termini e le procedure di cui alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica propone, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente le disposizioni per la riorganizzazione dei servizi periferici dell’Assessorato (Direzione generale enti locali e finanze) che definisca, tra l’altro:
a) le attività e le procedure dell’intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali;
b) le procedure per l’esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri;
c) la verifica della coerenza degli atti di programmazione urbanistica generale degli enti locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica.
4. Nelle more dell’approvazione della legge di cui al comma 3, l’intervento sostitutivo di cui alla lettera a) ed il controllo eventuale di cui alla lettera b) sono esercitati secondo le procedure e le modalità determinate dall’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La verifica di coerenza sugli atti di pianificazione urbanistica generale degli enti locali di cui alla lettera c) del comma 3, è svolta, in via transitoria e sulla base degli indirizzi politico-amministrativi emanati dalla Giunta regionale, dal direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, previo parere del CTRU di cui all’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, da esprimere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La determinazione del direttore generale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della delibera di adozione definitiva del piano urbanistico. Qualora il piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali di cui alla lettera c) del comma 3, viene rimesso dal direttore generale della pianificazione territoriale urbanistica all’ente locale per l’eliminazione dei vizi verificati.
6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme del presente articolo.


Art.32
Disposizioni interpretative
1. I vincitori dei concorsi, banditi in base al preesistente ordinamento per qualifiche professionali, sono assunti nelle graduatorie corrispondenti del vigente ordinamento; nel caso in cui alla categoria corrispondano due qualifiche, l’inquadramento avviene con riferimento alla qualifica funzionale inferiore con l’attribuzione del livello di retribuzione iniziale della categoria e, per quella superiore, con l’attribuzione del secondo livello retributivo.


Art.33
Copertura Finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002-2003-2004 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.


Art.34
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 aprile 2002

Pili