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Legge Regionale 7 maggio 1965, n. 14


Norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, tramite gli Enti comunali di assistenza, un sussidio straordinario, a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza affrontate, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna i quali si trovino per ragioni di lavoro fuori del territorio della Regione, prestino attività alle dipendenze di terzi ed intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna.Il sussidio spetta ai cittadini di cui all’articolo 1 che compiano il viaggio fra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione e l’ottavo giorno dopo di essa, nella misura di Lire 8.000 per coloro che provengono dal territorio nazionale e di lire 12.000 per coloro che provengono da Paesi esteri.
Per ottenere il sussidio i cittadini di cui all’articolo 1 devono presentare all’Ente comunale di assistenza del Comune nel quale hanno votato una domanda in carta semplice da cui risulti l’attività prestata alle dipendenze di terzi ed esibire il biglietto di viaggio di andata e ritorno ed il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale nella quale hanno votato.L’Amministrazione regionale provvederà a rimborsare le somme erogate dagli Enti comunali di assistenza, anche attraverso parziali accreditamenti, entro 30 giorni dalla chiusura delle operazioni di voto.Al capitolo 10302 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965 è apportata una variazione in aumento di lire 200.000.000 ed, in corrispondenza, ai fini della attuazione della presente legge, al capitolo 15201 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio è portata variazione in aumento di eguale somma.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 31 maggio 1965.

Corrias

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